Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7316/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Roma giusta procura speciale in atti
-ricorrente –
CONTRO
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-intimata – avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale della Puglia n. 2095/1/2019, depositata in data 8.7.2019, non notificata;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 4.12.2025 dal consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
IRPEF -legge n. 206/2004 parente di primo grado di vittima del terrorismo -esenzione Irpef sui trattamenti di fine rapporto.
NOME COGNOME, genitore superstite di vittima del terrorismo, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la C.T.R. della Puglia ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 755/17/2016 della C.T.P. di Bari, che aveva invece accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. 01420140017894252, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 12.260,95, oltre sanzioni ed interessi, a titolo di Irpef sui compensi percepiti nell’anno 2007 a titolo di emolumenti di fine rapporto.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
E’ stata fissata l’adunanza camerale 4.12.2025
Il ricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo- rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 206/2004, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », il ricorrente, genitore di vittima del terrorismo, premesso di aver anticipato il pensionamento, aggiungendo dieci anni di contributi figurativi, ai sensi della legge n. 206/2004, deduce che la C.T.R. ha errato nel ritenere che l’esenzione Irpef sarebbe da riconoscere solo sui dieci anni di contributi figurativi riconosciuti dalla legge cit., nonostante fosse stata prodotta in giudizio una interpretazione autentica del legislatore, consistente nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.7.2007, la quale aveva chiarito come dovessero essere riconosciuti i benefici in favore RAGIONE_SOCIALE vittime e dei superstiti del terrorismo. Inoltre, nel predetto D.P.C.M. del 27.7.2007 era stato chiarito che l’agevolazione dell’esenzione Irpef si applica sull’intera pensione e non soltanto sulla parte corrispondente all’aumento figurativo
dei versamenti contributivi. Non era pertanto comprensibile la mancata applicazione di tale norma da parte della C.T.R..
Con il secondo motivo, rubricato « carenza ed illogicità della motivazione », il ricorrente assume che la C.T.R. non abbia articolato alcun ragionamento logico a supporto dell’accoglimento dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, avendo, da un lato, richiamato il D.P.C.M. del 27.7.2007 che riportava l’interpretazione autentica del legislatore favorevole ad esso contribuente e, dall’altro, ritenuto che la norma dovesse essere interpretata nel senso che l’esenzione spettava solo sulla quota parte del T.F.S. erogata in attuazione della richiamata normativa speciale.
Partendo per ragioni di priorità logica dall’esame del secondo motivo, esso si rivela infondato.
3.1. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una approfondita loro disamina anche giuridica, rendendo in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. La sentenza è nulla anche per mancanza sotto il profilo sostanziale e formale – del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1 n. 4 e la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell’atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati, oltre ad una consulenza tecnica, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa (Cass. Civ. 08.10.2021 n. 27411 – Cass. 23.03.2017 n. 7402 – Cass. Ord. 07.04.2017 n. 9105). Con la
recente ordinanza n. 2622 pubblicata il 29.01.2024, questa Corte ha di nuovo affrontato il tema della nullità della sentenza per carenza di motivazione, ricordando l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, di cui alla sentenza n. 8053/2014, che hanno sottolineato che l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa dunque qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione.
3.2. Quanto allo specifico vizio di motivazione apparente, la giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 2023; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145).
3.3. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata soddisfa il requisito del ‘minimo costituzionale’, avendo la C.T.R. chiaramente spiegato che l’esenzione Irpef spetta solo sulla quota di emolumenti collegata all’aumento figurativo previsto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004.
E’ invece fondato il primo motivo.
4.1 L’art. 3 della legge n. 206/2004 prevede, al comma 1, che ‘ A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente .’
4.2. Il comma 2 della medesima disposizione, nel richiamare la ‘pensione maturata’ di cui al primo comma, intende riferirsi sia alla pensione in senso stretto, sia ai trattamenti di fine rapporto comunque denominati, che sono assimilati alla prima e, non contenendo riferimenti all’entità del beneficio della contribuzione figurativa (10 anni), ma riferendosi al trattamento previdenziale o retributivo che ne deriva, va interpretato nel senso che l’esenzione Irpef riguarda l’intera prestazione e non solo la quota parte riferibile all’aumento figurativo della contribuzione.
4.3. Questa Corte, a proposito dell’estensione dei trattamenti previsti dalla legge n. 206/2004 alle vittime del dovere, ha già avuto modo di chiarire che la piana lettura dell’art. 3, commi 1 e 2, della l. n. 204/2006 depone nel senso che l’esenzione, anche per le vittime del terrorismo, concerna il trattamento pensionistico in quanto tale e non solo quello conseguito a seguito dell’aumento figurativo di cui al comma 1 (e prevede, per i familiari superstiti, anche il riferimento alle pensioni dirette). E
tale conclusione è avallata anche dai documenti di prassi. Infatti l’RAGIONE_SOCIALE, con la risoluzione 29/07/2005, n. 108/E (richiamata anche dalla Circ. 19/10/2005, n. 113, dell’RAGIONE_SOCIALE), in sede di prima interpretazione della portata del beneficio, ebbe a ritenere che l’esenzione dell’art. 3, comma 2, valesse solo per la parte di pensione maturata in base all’aumento figurativo, diversamente dal beneficio previsto dall’art. 4 per le pensioni dirette in favore di chi avesse conseguito una invalidità pari o superiore all’80%, richiamando il parere reso il 10 settembre 2003 dalla RAGIONE_SOCIALE Finanze della RAGIONE_SOCIALE. Però, successivamente, con la risoluzione 01/12/2008, n. 453/E la stessa RAGIONE_SOCIALE, richiamando la Direttiva P.C.M. 27/07/2007, ebbe a ritenere non solo che il beneficio spettasse sull’intero trattamento pensionistico e non sulla quota oggetto dell’aumento figurativo, ma anche che esso spettasse su tutti i trattamenti pensionistici goduti, deponendo in tal senso il dato letterale che, nel prevedere l’esenzione in esame, ne individua l’oggetto nella pensione di cui al comma 1 e cioè nella pensione che abbia goduto dell’aumento figurativo, e non nella quota di detta pensione dovuta all’aumento figurativo ( da ultimo, Cass. n. 7958/2025).
Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: « L’esenzione Irpef di cui all’art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004 si riferisce ad ogni tipologia di prestazione pensionistica e ad ogni tipologia di emolumento connesso alla cessazione del rapporto di lavoro e non è limitata alla sola quota parte di trattamento previdenziale o retributivo connessa all’aumento figurativo. »
In accoglimento del ricorso, la sentenza va dunque cassata e la causa rinviata alla C.G.T.2 della Puglia, in diversa
composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità e per provvedere sull’istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato relativa alla presente fase di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T.2 della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità e provvedere sull’istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato relativa alla presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio 4.12.2025
Il Presidente
(NOME COGNOME)