Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29275 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29275 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
GRAMMATICO COGNOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Emilia -Romagna n. 1924/2018, depositata il 13 luglio 2018;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza in camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
COGNOME NOME, in data 29 novembre 2012, presentava all’RAGIONE_SOCIALE istanza di rimborso di
NOME RIMBORSO – IRPEF 2008-2009-2010.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6636/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dNOME quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente – contro
una porzione RAGIONE_SOCIALE somme versate a titolo di IRPEF e relative addizionali, in relazione ai periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010.
Oggetto della richiesta erano, nello specifico, le somme prelevate sulle indennità corrisposte al contribuente dall’RAGIONE_SOCIALE (ex RAGIONE_SOCIALE), ritenuta dNOME parte istante non assoggettabili alle imposte dirette, in forza dell’ese n zione prevista dall’art. 24, secondo comma, del r.d.l. 23 settembre 1937, n. 1918, conv. dNOME legge 24 aprile 1938, n. 831.
Formatosi il silenzio-rifiuto su tale istanza, il contribuente proponeva, avverso tale diniego, ricorso dinanzi NOME Commissione tributaria provinciale di Ravenna la quale, con sentenza n. 230/03/2015, depositata il 1° aprile 2015, lo accoglieva, ordinando il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme richieste.
Interposto gravame dall’Ufficio , la Commissione tributaria regionale dell ‘Emilia -Romagna, con sentenza n. 1924/11/2018, pronunciata il 26 giugno 2018 e depositata in segreteria il 13 luglio 2018, rigettava l’appello, condannando l’Amministrazione finanziaria NOME rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite .
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
COGNOME NOME è rimasto intimato.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 14 giugno 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 24, secondo
comma, del r.d.l. n. 1918/1937, conv. dNOME legge n. 831/1938, in combinato disposto con l’art. 82 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e del l’art. 42, p rimo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in una con l’art. 15 disp. prel. cod. civ. e dell’art. 1 del d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Sostiene, in particolare, l’Amministrazione finanziaria che l’esenzione in oggetto non sarebbe più applicabile, in quanto riferentesi ad un’imposta non più esistente (l’imposta di ricchezza mobile); né la permanenza della vigenza di tale disposizione normativa si sarebbe potuta evincere dNOME circostanza che sia il r.d.l. n. 1918/1937 che la legge n. 831/1998 fossero state ricomprese tra le disposizioni RAGIONE_SOCIALE quali era indispensabile la permanenza in vigore, secondo quanto stabilito dall’art. 1 del d.lgs. n. 179/2009, posto che tale permanenza in vigore doveva essere circoscritta alle sole previsioni normative non precedentemente abrogate, in maniera espressa e tacita, nel mentre l’art. 24, secondo comma, del r.d.l. n. 1918/1937 era proprio da considerare tacitamente abrogato, per incompatibilità con il regime tributario successivo.
2. Il motivo è fondato.
La corte territoriale di secondo grado ha ritenuto che l’art. 24, secondo comma, del r.d.l. n. 1918/1937, conv. dNOME legge n. 831/1938, sia ancora in vigore, in quanto il suddetto testo normativo è ricompreso tra le disposizioni legislative la cui permanenza in vigore era stata ritenuta necessaria in forza dell’art. 1 del d.lgs. n. 179 /2009, All. 1, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all’art. 14, comma
14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dovendosi sostituire l’imposta di ricchezza mobile ivi indicata con l’IRPEF introdotto con il d.P.R. n. 597/1973.
Deve tuttavia rilevarsi che l’esenzione prevista dall’art. 24, secondo comma, del r.d.l. n. 1918/1937, era strettamente legata NOME persistenza in vigore dell’imposta di ricchezza mobile; con l’abrogazione di tale tributo, e con l’introduzione dell’IRPEF, il beneficio in questione è senz’altro venuto meno, e la norma suddetta deve ritenersi tacitamente abrogata, già dal 1° gennaio 1974 (entrata in vigore del d.P.R. n. 597/1973).
Tale effetto deve ascriversi, innanzitutto, all’art. 82 del citato d.P.R. n. 597/1973, con il quale sono state abolite tutte le previgenti statuizioni normative regolatrici di imposte alternative all’IRPEF, tra le quali l’imposta di ricchezza mobile .
A sostegno ulteriore di tale abrogazione milita l’art. 42 del d.P.R. n. 601/1973, che, al primo comma, prevede che «con effetto dNOME data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da quRAGIONE_SOCIALE considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad altri soggetti e agli atti da essi stipulati il trattamento tributario previsto per lo Stato e per gli atti stipulati dallo Stato».
Quest’ultima norma si inserisce perfettamente nel complessivo disegno di riforma dell’ordinamento tributario, operato in attuazione della delega legislativa di cui NOME legge 9 ottobre 1971, n. 825, che prevede, all’art. 1, proprio
l’istituzione dell’IRPEF e l’abolizione, tra le altre, dell’imposta di ricchezza mobile.
E’ evidente, allora, che è irrilevante la circostanza che l’art. 1, All. 1, del d.lgs. n. 179/2009 abbia indicato il r.d.l. n. 1918/1937 come testo legislativo la cui permanenza in vigore è da considerare indispensabile, in quanto tale permanenza in vigore non può che circoscriversi alle sole previsioni di questi atti normativi non precedentemente abrogate, in maniera espressa o tacita, da precedente disposizioni: ciò, in quanto il citato d.lgs. n. 179/2009, lungi dal voler rivedere eventuali scelte abrogative assunte in passato, si limita a svolgere una mera opera di ricognizione unicamente rispetto a quRAGIONE_SOCIALE norma ancora esistenti e produttive di effetti giuridici vincolanti al momento della sua entrata in vigore.
Tale impostazione è stata confermata anche da precedenti di questa Corte, che hanno affermato che, con l’abolizione dell’imposta di ricchezza mobile, è venuta meno anche l’esenzione prevista dall’art. 24, secondo comma, del r.d.l. n. 1918/1937, conv. dNOME legge n. 831/1998 (Cass. 14 settembre 2016, n. 18022; Cass. 23 maggio 2012, n. 8121).
La sentenza impugnata quindi deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso in primo grado proposto dal contribuente.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di merito, con condanna dell’intimato NOME rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di questo grado di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in primo grado da COGNOME NOME.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna COGNOME NOME NOME rifusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023.