Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27880 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27880 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/10/2023
IRES RIMBORSO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13894/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB. DI SECONDO GRADO DI BOLZANO n. 97/2018, depositata il 30/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Uf ficio avverso la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano che, a propria volta, aveva accolto il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’RAGIONE_SOCIALE versata per gli anni di imposta 2013 e 2014 con riferimento ai provRAGIONE_SOCIALE derivanti dalla vendita di eccedenza di energia elettrica.
L’RAGIONE_SOCIALE avanzava l’istanza di rimborso assumendo di avere diritto all’esenzione in relazione a qualsiasi attività esercitata in conformità dello Statuto a norma dell’art. 74, comma 1, t.u.i.r.
La CRAGIONE_SOCIALEt.RAGIONE_SOCIALE., sul presupposto pacifico che la contribuente rientrava tra le associazioni che gestivano demanio collettivo, la cui attività agricola costituiva l’attività principale, a conferma della sentenza di primo grado, riteneva che, ai sensi dell’art. 74, comma 1, t.u.i.r. l’esenzione riguardasse non solo i redditi conseguiti con l’attività agricola in senso stretto, ma anche i redditi conseguiti mediante attività secondarie. Per l’effetto , riteneva che anche i ricavi realizzati con la vendita dell’eccedenza dell’energia elettrica prodotta con il proprio impianto idroelettirco, fossero soggetti ad esenzione.
Considerato che:
Con il primo motivo l ‘RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. dell’art. 74 t.u.i.r.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’esenzione operi in presenza del solo requisito soggettivo. Assume che il riconoscimento in capo all’associazione agricola dell’esenzione dall’RAGIONE_SOCIALE non ha ad oggetto tutte le attività svolte, bensì solo quelle istituzionali,
e che la medesima non si applica ai redditi derivanti dalla vendita dell’eccedenza di energia in quanto relativi ad attività commerciale.
Il motivo è fondato.
2.1. L’articolo 74 (già 88) t.u.i.r., rubricato «Stato ed RAGIONE_SOCIALE pubblici», stabilisce, al comma 1, l’esclusione della soggettività passiva ai fini RAGIONE_SOCIALE (già Irpeg) dello Stato e degli altri RAGIONE_SOCIALE pubblici tassativamente elencati dalla stessa disposizione. Fra gli RAGIONE_SOCIALE pubblici sono annoverate «le associazioni e gli RAGIONE_SOCIALE gestori di demanio collettivo».
2.2. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’agevolazione di cui al l’art. 88 (oggi 74) t.u.i.r., il quale elenca gli RAGIONE_SOCIALE pubblici non soggetti alle imposte dirette, data la sua specialità, è applicabile esclusivamente ai soggetti ivi elencati e non può essere estesa ad emanazioni organizzative degli RAGIONE_SOCIALE stessi o ad altri RAGIONE_SOCIALE che si prefiggano il soddisfacimento di interessi particolari come quelli riguardanti una categoria ristretta di persone, in luogo della realizzazione dell’interesse generale o dei fini istituzionali propri dell’ente pubblico cui risultano collegati (Cass. 02/02/2021, n. 2232, Cass. 22/02/2019, nn. 5262 e 5263, Cass. 06/12/2017, n. 29185, 27/01/2004 n.1382).
2.3. E’ stato, pure, affermato che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 2232 del 2021 cit., Cass. nn. 5262 e 5263 del 2019 cit.,).
Si è precisato, inoltre, che la verifica dell’esercizio di funzioni che non costituiscono attività commerciali da parte dei soggetti contemplati dal citato art. 88 (oggi 74), va effettuata dal Giudice di merito, in base al criterio RAGIONE_SOCIALE finalità perseguite sulla scorta dell’atto costitutivo, ovvero sulla base dell’attività effettivamente esercitata (Cass. nn. 5262 e 5263 del 2019 Cass. 20/05/2009, n. 11755).
A tal fine anzi, e in riferimento al RAGIONE_SOCIALE compreso nell’elenco dell’art. 74, comma 1, al pari degli RAGIONE_SOCIALE gestori del demanio collettivo, si è addirittura affermato che la qualifica di ente pubblico non può servire come scudo per svolgere, di fatto, un’attività soggetta ad imposta, sfuggendo all’imposta stessa (Cass. 31/01/2019, n. 2848, Cass. n. 11755 del 2009 cit.). Si è aggiunto che l’ art. 88, comma 2, t.u.i.r. stabilisce espressamente quali sono le attività svolte dagli RAGIONE_SOCIALE pubblici che non costituiscono attività commerciale e che compete al giudice di merito individuare, in base al criterio RAGIONE_SOCIALE finalità perseguite sulla base dell’atto costitutivo, ovvero, in mancanza di questo, sulla base dell’attività effettivamente esercitata, se un ente pubblico eserciti funzioni statali, che non costituiscono (ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. a, cit. t.u.i.r.) attività commerciale. (Cass. nn. 5262 e 5263 del 2019 cit., Cass. 11755 del 2009 cit.)
5.La decisione impugnata non appare in linea con il dato normativo e con i richiamati principi. La C.t.r., infatti, ha ritenuto che l’Ente poteva beneficiare dell’esenzione , anche per i redditi conseguiti mediante attività secondarie, a condizione che l’attività agricola restasse l’attività principale. Non ha, pertanto, tenuto conto che l’attività di cessione d i energia ha natura commerciale e che ciò impediva di usufruire del beneficio fiscale oggetto dell’istanza di rimborso .
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata, sicché, non essendo necessari ulteriori accertamRAGIONE_SOCIALE in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) con il rigetto del ricorso originario del contribuente.
Le spese RAGIONE_SOCIALE fasi del giudizio di merito, avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere integralmente compensate
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito, rigetta l’orig inario ricorso del contribuente.
Dichiara interamente compensate le spese RAGIONE_SOCIALE fasi di merito.
Condanna l’intimata al pagamento in favore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità che liquida in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.