Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29563 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29563 Anno 2023
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
IRES ACCERTAMENTO
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26050/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro tempore NOME COGNOME nella sua qualità di amministratore delegato di RAGIONE_SOCIALE, liquidatrice ai sensi della l. 27 febbraio 2009, n. 14, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall’ AVV_NOTAIO (a seguito della rinuncia al mandato del codifensore AVV_NOTAIO intervenuta il 22 dicembre 2020), elettivamRAGIONE_SOCIALE
domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO
-ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 969/2/2018, depositata il 7 marzo 2018; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME nella pubblica udienza del 29 settembre 2023; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO
COGNOME, per la parte ricorrRAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
LRAGIONE_SOCIALE notificò al RAGIONE_SOCIALE (d’innanzi: ‘RAGIONE_SOCIALE‘) un avviso di accertamento relativo all’anno 2010 con il quale contestava l’indebita fruizione, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE predetto, dell’agevolazione -in forma di riduzione dell’aliquota al 50% -prevista dall’art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in dipendenza dell’avvenuta espunzione, dal novero dei beneficiari, di «RAGIONE_SOCIALE» per effetto dell’art. 66, comma 8, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. n. 427 del 1993.
La società RAGIONE_SOCIALE, liquidatore del RAGIONE_SOCIALE, impugnò l’atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, che respinse il ricorso.
Con la sRAGIONE_SOCIALEnza in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettò il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE contribuRAGIONE_SOCIALE.
I giudici d’appello ritennero che una corretta lettur a dell’art. 6 del d.P.R. n. 603 del 1971, come modificato dal citato d.l. n. 331 del 1993 con esclusione dal novero dei beneficiari di alcuni enti, imponeva di ritenervi inclusi anche i RAGIONE_SOCIALE, sebbene costituiti fra enti pubblici territoriali. Né, inoltre, il RAGIONE_SOCIALE poteva giovarsi dell’esenzione di imposta prevista dall’art. 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), poiché ciò si sarebbe posto in contraddizione con l’invocata richiesta di applicazione dell’aliquota agevolata e con il fatto che esso, in precedenza, aveva sempre versato l’Ires.
Il RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sRAGIONE_SOCIALEnza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi. L ‘Amministrazione non ha svolto difese. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
All’udienza del 26 ottobre 2022 la causa è stata rinviata per la sua trattazione congiunta con il procedimento n.r.g. 4386/2018.
RAGIONI AVV_NOTAIO DECISIONE
Con il primo motivo , l’RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE denunzia violazione dell’art. 2, commi 8 e 8 -bis , del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e «dei principi in materia di emendabilità della dichiarazione dei redditi così come declinati dalle Sezioni Unite».
La sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui ha ritenuto l’assoggettabilità ad Ires del Co nsorzio, poiché l’esenzione di cui all’art. 74 TUIR non sarebbe compatibile con la richiesta di applicazione dell’aliquota agevolata e con il precedRAGIONE_SOCIALE versamento dell’imposta da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, seppure
in misura ridotta; siffatta statuizione, ad avviso del ricorrRAGIONE_SOCIALE, si porrebbe in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude la ricollegabilità di effetti confessori alla dichiarazione dei redditi.
Con il secondo motivo è dedotta violazione dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 e 29 della l. 24 agosto 1941, n. 1044, degli artt. 1 e 5 della l. 10 ottobre 1962, n. 1549, degli artt. 1 e 2 della l. 28 marzo 1968, n. 295, e degli artt. 73 e 74 TUIR.
Il motivo ha ad oggetto lo stesso capo della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, che il ricorrRAGIONE_SOCIALE censura anche per errata applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni del TUIR che prevedono l’esonero da imposta dei RAGIONE_SOCIALE fra enti locali.
L ‘RAGIONE_SOCIALE contribuRAGIONE_SOCIALE assume, in particolare, che la modifica dell’art. 74 d i detto testo unico, intervenuta a far data dal 1° gennaio 1998 per effetto dell’art. 22 della l. 27 dicembre 1997, n. 449, ha esteso il beneficio dell’esenzione Ires a tutti i RAGIONE_SOCIALE fra enti locali, quantunque in ipotesi esercenti attività commerciale, ed anche ove agli stessi partecipi lo Stato; in ogni caso, poi, evidenzia di non aver mai svolto attività commerciale.
I due motivi -da scrutinare congiuntamRAGIONE_SOCIALE, in quanto attinenti al medesimo profilo dedotto in lite, costituito dall’applicabilità all’odierno ricorrRAGIONE_SOCIALE dell’e senzione Ires prevista dall’art. 74 TUIR sono fondati.
3.1. Occorre premettere che l’art. 74 TUIR (già art. 88), nel testo vigRAGIONE_SOCIALE ratione temporis , frutto della sua riscrittura ad opera dell’art. 22 della l. n. 449 del 1997, dispone, al primo comma, che «li organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento RAGIONE_SOCIALE, anche se dotati di personalità giuridica, i RAGIONE_SOCIALE i RAGIONE_SOCIALE tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori
di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta», e, al secondo comma, che «on costituiscono esercizio di attività commerciali: a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamRAGIONE_SOCIALE a tale fine».
In epoca anteriore a tale modifica operava una distinzione, ai fini dell ‘ esenzione da imposta, tra i cd. RAGIONE_SOCIALE di funzione, costituiti per la gestione di servizi pubblici locali e perciò esentati in quanto privi di rilevanza imprenditoriale, e i RAGIONE_SOCIALE-agenzie speciali, assoggettati ad imposta.
Tale distinzione è oggi venuta meno, proprio in quanto, come questa Corte ha chiarito in più occasioni (v. ad es. Cass. n. 32997/2018; Cass. n. 11755/2009), il legislatore ha mostrato la propria volontà inequivoca di equiparare i RAGIONE_SOCIALE tra enti locali, ai fini del beneficio, alle altre amministrazioni dello Stato, fermo restando che l’eventuale svolgimento, anche da parte di tali soggetti, di attività commerciali, comporta assoggettamento ad imposta in applicazione della regola generale affermata dall’art. 73 TUIR.
3.2. Su tale ultimo aspetto, questa Corte ha ulteriormRAGIONE_SOCIALE precisato che la verifica dell’esercizio di funzioni che costituiscano o meno attività commerciali da parte dei soggetti contemplati dall’art. 74 va effettuata dal Giudice di merito, in base al criterio RAGIONE_SOCIALE finalità perseguite sulla scorta dell’atto costitutivo «se esistenti in forma di atto RAGIONE_SOCIALE o di scrittura privata autenticata o registrata»; in mancanza di tali due ultimi atti nelle predette forme, la natura commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE è determinata sulla base dell’attività effettivamRAGIONE_SOCIALE esercitata, in conformità a quanto
previsto dall’ art. 73, commi 4 e 5, del TUIR (v. Cass. n. 11755/2009; conf. Cass. n. 41298/2021).
Più specificamRAGIONE_SOCIALE, con riguardo all’esenzione Ires, è stato affermato che occorre accertare se l’RAGIONE_SOCIALE eserciti le funzioni elencate dal secondo comma dell’art. 74 (che, come tali, non costituiscono attività commerciali), dovendosi altrimenti verificare, sulla base della legge, dell’atto costitutivo o dello statuto, e, sussidiariamRAGIONE_SOCIALE, in via sostanziale, in quale categoria ricada l’RAGIONE_SOCIALE quanto all’oggetto di esercizio di attività commerciale, con conseguenze quanto alle modalità di tassazione e di base imponibile (così l’ultima pronunzia menzionata, nonché Cass. n. 16156/2016).
3.3. Poste tali coordinate, nel caso di specie la RAGIONE_SOCIALE.T.RRAGIONE_SOCIALE non ha compiuto alcuna valutazione né con riferimento a ll’oggetto di esercizio dell’attività svolta dal RAGIONE_SOCIALE in base alla legge costitutiva, né con riferimento ai profili concreti ed effettivi di tale attività, essendosi limitata a valorizzare il fatto che, in precedenza, l’RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto a versare l’Ires, a ncorché in misura ridotta.
Così statuendo, i giudici di appello si sono anzitutto discostati dai principi più sopra richiamati, ricorrendo a criteri applicativi non conformi a quelli indicati dallo stesso legislatore.
Inoltre, e nei termini denunziati dal primo mezzo di ricorso, una tale impostazione ha finito per attribuire valenza confessoria alla dichiarazione dei redditi dell’RAGIONE_SOCIALE contribuRAGIONE_SOCIALE, ritenuta circostanza di per sé sola idonea ad escludere l’applicazione d ell’esenzione; al riguardo, tuttavia, questa Corte si è ripetutamRAGIONE_SOCIALE pronunziata in senso opposto, evidenziando che la dichiarazione dei redditi non può mai assumere valore confessorio circa l’esistenza del credito erariale oggetto di accertamento ( così
ad es. Cass. n. 28543/2017), esaurendosi in una dichiarazione di scienza, sempre modificabile e passibile di ritrattazione, se del caso in forma di richiesta di rimborso dei tributi versati o di opposizione in sede contenziosa alla maggior pretesa tributaria dell’Amministrazione ( v. Cass. Sez. U, n. 13378/2016; conf. Cass. n. 30796/2018; Cass. n. 27583/2018; Cass. n. 11507/2018).
4. La fondatezza dei motivi i mporta l’accoglimento del ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa pu ò essere decisa nel merito con accoglimento dell’originaria domanda di rimborso dell’RAGIONE_SOCIALE contribuRAGIONE_SOCIALE.
Le spese del presRAGIONE_SOCIALE giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; possono essere interamRAGIONE_SOCIALE compensate le spese dei gradi di merito.
Poiché la parte soccombRAGIONE_SOCIALE è un’amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura generale dello Stato, non si dà luogo alla condanna della stessa al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria domanda dell’RAGIONE_SOCIALE contribuRAGIONE_SOCIALE.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presRAGIONE_SOCIALE giudizio, che liquida in € 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge. Compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2023.