Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22366 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22366 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
Studio La Croce Bologna e Lugo dottori commercialisti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Ravenna, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1294/2022, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna il 12.10.2022, e pubblicata il 7.11.2022;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OGGETTO: Irap 2013 -Richiesta di rimborso -Attività di sindaco di società – Professionista componente di Studio associato.
la Corte osserva:
Fatti di causa
1. In data 11.6.2018 lo Studio Associato RAGIONE_SOCIALE e Lugo, associazione professionale di dottori commercialisti, presentava istanza di rimborso dell’Irap relativa all’anno 2013, versata nel 2014 (con pagamento delle rate dal mese di agosto al mese di novembre), riguardo ai proventi percepiti quali compensi per lo svolgimento di incarichi di componente di collegio sindacale societario dall’associato dott. NOME COGNOME ritenendo che si trattasse di compensi di carattere personale e fiduciario, in assenza di autonoma organizzazione dell’attività professionale, e come tali esclusi dall’ambito di applicazione dell’Irap.
L’Amministrazione finanziaria opponeva il proprio silenzio rifiuto all’istanza restitutoria.
2. Il contribuente proponeva ricorso, avverso il silenzio serbato dall’Agenzia delle Entrate, innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, insistendo nei suoi argomenti. Nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente produceva copia delle quietanze relative al versamento dell’Irap, e riaffermava che non ricorrevano i presupposti per l’applicazione del tributo, tra cui l’autonoma organizzazione dell’attività professionale, in ordine alla quale parte resistente nulla aveva dedotto, ritenendo che la mera partecipazione ad uno studio associato ne dimostrasse la ricorrenza.
A riprova della natura personale dell’incarico di sindaco svolto venivano prodotte la scheda degli incarichi annotati presso il Registro delle Imprese e le fatture relative al versamento dell’Irap di cui si chiedeva il rimborso, recanti il nominativo del professionista dott. NOME COGNOME
La CTP di Ravenna accoglieva il ricorso, motivando la propria decisione sulla base del carattere personale dell’incarico di sindaco, separato ed autonomo rispetto all’ordinaria attività svolta dal
professionista quale commercialista partecipe di studio associato. Pertanto la CTP riconosceva il diritto al conseguimento del richiesto rimborso e compensava le spese di lite.
L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole adottata all’esito del primo grado del giudizio sostenendo, in sostanza, che lo svolgimento in forma associata dell’attività professionale integra sempre, ex se , il presupposto d’imposta dell’Irap.
Il contribuente proponeva appello incidentale in materia di governo delle spese di lite.
La Corte tributaria di secondo grado -con la sentenza richiamata in epigrafe – confermava la decisione di primo grado ritenendo che fosse dovuto il rimborso dell’Irap versata con riferimento ai compensi percepiti dal professionista per attività aventi carattere personale, ed anche perché il contribuente era stato in grado di provare l’ammontare dei compensi percepiti quale componente di un collegio sindacale societario, separandolo dai proventi dell’attività derivanti dalla partecipazione allo studio associato di commercialisti.
Il giudice di appello rigettava anche il gravame incidentale.
Avverso la decisione adottata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di impugnazione.
Ha resistito con controricorso lo Studio Associato La INDIRIZZO.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973, per non avere il giudice di appello rilevato la decadenza quadriennale del contribuente dalla facoltà di presentare l’istanza di rimborso dell’Irap, perché versata in relazione all’anno
2013, mentre la domanda restitutoria è stata presentata in data 6.6.2018.
Mediante il secondo motivo , introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 446 del 1997, nonché dell’art. 2696 cod. civ., in cui è incorso il giudice del gravame per non aver tenuto conto che uno studio associato di professionisti è ‘ ex se dotato di autonoma organizzazione’ (ric., p. 7), ed è perciò tenuto al versamento dell’Irap.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate critica che i versamenti dell’Irap di cui si domanda il rimborso sono relativi all’anno 2013 e dovevano essere richiesti entro quarantotto mesi, pertanto nell’anno 2017 e non nel 2018, con conseguente tardività dell’istanza, adducendo che la decadenza dalla facoltà di richiedere il rimborso di una imposta è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, e quindi anche in sede di legittimità, in quanto sottratta alla disponibilità delle parti.
3.1. La tesi dell’Amministrazione finanziaria non è fondata in quanto risulta provata la tempestività dell’istanza di rimborso. Invero la data rilevante, ai fini della decorrenza del termine utile per proporre l’istanza restitutoria dell’imposta indebitamente corrisposta, è quella del versamento.
Nel caso di specie risulta documentato che l’Irap richiesta in restituzione è stata corrisposta nell’anno 2014, e non nell’anno 2013, e precisamente: 1) in data 20.8.2014, numero di protocollo telematico NUMERO_CARTA, versamento di euro 2.746,70; 2) in data 22.9.2014, numero di protocollo telematico NUMERO_CARTA, versamento di euro 2.779,66; 3) in data 17.11.2014, numero di protocollo telematico NUMERO_CARTA, versamento di euro 2.772,76.
Inoltre, come risulta comprovato agli atti, e peraltro non contestato, l’istanza di rimborso è stata presentata l’11.6.2018, pertanto tempestivamente.
In conseguenza il motivo esaminato è infondato e deve, perciò, essere respinto.
Mediante la seconda censura l’Ente impositore denuncia la violazione di legge in cui ritiene siano incorsi i giudici di secondo grado, per non aver tenuto conto che uno studio associato di professionisti è ‘ ex se dotato di autonoma organizzazione’ (ric., p. 7), ed è perciò tenuto al versamento dell’Irap su ogni provento.
4.1. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado ha osservato che ‘l’incarico di svolgere l’attività di Sindaco in una società commerciale è un incarico strettamente personale e fiduciario che viene essenzialmente espletato con il lavoro intellettuale del professionista senza alcun intervenuto organizzativo autonomo. E’ infatti consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, anche in presenza di uno studio associato, sia possibile rimborsare l’Irap versata per attività avente carattere strettamente personale’, l’autonoma organizzazione di cui dispone lo studio associato, ‘non può essere di alcun aiuto nello svolgimento dell’attività di sindaco che richiede la presenza personale del professionista all’esito della quale non deriva alcun incremento produttivo che possa essere anche indirettamente tassato’ (sent. p. I s.).
4.2. E’ opportuno ricordare che l’Irap è un’imposta regionale la quale assoggetta a tributo il valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione da parte del contribuente. Presupposto indefettibile, ai fini dell’imposizione, è che il contribuente si avvalga di un’autonoma organizzazione.
Nel caso di un commercialista che pur sia parte di uno studio associato, però, il pagamento dell’Irap non è comunque dovuto ove risulti che i redditi percepiti siano riconducibili ad un’attività
esclusivamente personale del professionista, e siano scorporabili da quelli dello studio associato.
Pertanto non è corretto quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate ricorrente nella parte in cui asserisce che ogni reddito conseguito per effetto dell’attività di un professionista componente di uno studio associato, e quindi dotato di autonoma organizzazione, sia sempre assoggettabile all’Irap, indipendentemente dall’essersi avvalso di un’autonoma organizzazione, dello studio o propria, nello svolgimento dello specifico incarico.
Occorre anche evidenziare che, nel caso di specie, il controricorrente è stato in grado di separare i proventi conseguiti per lo svolgimento degli incarichi di sindaco dagli ulteriori conseguiti dagli associati operando quali dottori commercialisti, ed il dato non risulta contestato dall’Amministrazione finanziaria.
4.2.1. Questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di precisare che ‘in tema di IRAP, qualora il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, sia titolare della carica di sindaco di società, l’imposta non è dovuta anche per i compensi correlati a quest’ultima attività, che vanno pertanto scorporati da quelli derivanti dalle altre attività, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. c), e 8 del d.lgs. n. 446 del 1997, che richiama solo le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’art. 49, comma 1 (ora art. 53, comma 1), del d.P.R. n. 917 del 1986 e non anche quelle di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) (successivamente, di cui all’art. 47, comma 1, lett. c-bis e, ora, di cui all’art. 50, comma 1, lett. cbis), dello stesso decreto’ (Cass. sez. V, 4.7.2019, n. 17987 e Cass. sez. V, 15.3.2021, n. 7182).
E non si era già in precedenza mancato di statuire che ‘in tema d’IRAP, non realizza il presupposto impositivo l’esercizio dell’attività di sindaco e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, che avvenga in modo individuale e separato
rispetto ad ulteriori attività espletate all’interno di un’associazione professionale, senza ricorrere ad un’autonoma organizzazione’ (Cass. sez. VI-V, 29.9.2016, n. 19327), precisandosi pure che ‘in tema di IRAP, il commercialista che sia anche amministratore, revisore e sindaco di una società non soggiace all’imposta per il reddito netto di tali attività, in quanto è soggetta ad imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata; il che non si verifica nella specie, atteso che per la soggezione all’IRAP non è sufficiente che il commercialista normalmente operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra, di per sé, il requisito dell’autonoma organizzazione rispetto ad un’attività rilevante quale organo di una compagine terza’ (Cass. sez. VI-V, 3.7.2017, n. 16372).
In sostanza, in tema di Irap non realizza il presupposto impositivo l’esercizio dell’attività di sindaco di società che avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all’interno di un’associazione professionale, senza avvalersi di un’autonoma organizzazione.
4.3. La decisione assunta dalla Corte tributaria di secondo grado è, quindi, condivisibile, risultando, del resto, conforme all’orientamento interpretativo ripetutamente proposto da questa Corte di legittimità.
4.3.1. Rimane ancora da osservare che, al termine dello svolgimento della censura in questione , l’Amministrazione finanziaria lamenta pure che il giudice di appello non avrebbe accertato se l’attività di sindaco fosse stata svolta dal professionista non avvalendosi dell’autonoma organizzazione dello studio.
Anche questa parte della doglianza risulta fondata sul presupposto che la mera partecipazione ad uno studio associato importi sempre l’assoggettabilità dei proventi conseguenti all’attività professionale al pagamento dell’Irap, che si è già visto
essere infondato. Nel caso di specie il giudice di appello ha spiegato con chiarezza che, in considerazione della natura dell’attività esercitata, ed in assenza di qualsiasi elemento di prova in senso contrario addotto dall’Amministrazione finanziaria, l’incarico di sindaco di società commerciale non richiede di avvalersi di alcuna autonoma organizzazione, ed i compensi conseguiti non sono assoggettabili al pagamento dell’Irap. A questi chiari rilievi proposti dal giudice del gravame la ricorrente non ha replicato.
Anche il secondo motivo di ricorso risulta, pertanto, infondato e deve essere respinto.
In definitiva, il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria è da rigettare integralmente.
6 . Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni trattate e del valore della controversia.
6.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate , che condanna al pagamento delle spese processuali in favore del costituito controricorrente, e le liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi, oltre 15% per le spese generali, euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 4.7.2025.