Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22639 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22639 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
Avv. Acc. RAGIONE_SOCIALE -ALTRO 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25922/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore .
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 1376/01/2015, depositata in data 31 marzo 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 luglio 2024 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE provinciale RAGIONE_SOCIALE Palermo – a seguito di processo verbale di constatazione emesso dalla Guardia di Finanza, procedeva all’emissione degli avvisi di accertamento n.
CODICE_FISCALE e n. NUMERO_DOCUMENTO e li notificava alla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in data 12 gennaio 2010; essi erano relativi al controllo della sua posizione fiscale negli anni 2006 – 2007, con particolare riguardo all’RAGIONE_SOCIALE. A seguito degli accertamenti, l’RAGIONE_SOCIALE recuperava, ai fini RAGIONE_SOCIALE, l’imponibile di € 849.036,00 per l’anno di imposta 2006 e l’imponibile di € 191.973,00 per l’anno di imposta 2007, poiché sottratto indebitamente alla tassazione da parte della società in virtù dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 15 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 ; in particolare, secondo l’Ufficio, poiché la Società risultava costituita in data 22 luglio 2003, tale agevolazione fiscale non risultava spettante, in quanto carente del requisito soggettivo previsto dalla norma, la quale prevede, al fine della concessione di tale beneficio, che i soggetti debbano essere già in attività alla data del 31 dicembre 2001.
Avverso gli avvisi di accertamento proponeva ricorso la società contribuente dinanzi alla C.t.p. di Palermo; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 80/04/2012, accoglieva il ricorso della società e annullava gli atti impositivi impugnati.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. della Sicilia e la società contribuente non si costituiva.
Con sentenza n. 1376/01/2015, depositata in data 31 marzo 20 15, la C.t.r. adita rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.
La società contribuente è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio de ll’11 luglio 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della Legge Regionale SICILIA n. 21/2003 e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 RAGIONE_SOCIALE disposizioni preliminari al codice civile, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha riconosciuto l’applicazione dell’esenzione in discorso anche alle imprese (come la società contribuente) che avevano iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2001; l’agevolazione, al contrario, spettava alle imprese già operanti in Sicilia alla data del 31 dicembre 2003 che erano state costituite o avevano iniziato la propria attività entro il 31 dicembre 2001, e ciò al fine di determinare la media della base imponibile dichiarata per il triennio 2001 -2003, media costituente presupposto dell’agevolazione in discorso.
Il motivo di ricorso proposto è fondato.
2.1. L’art. 15 della L.R. Sicilia n. 21 del 2003 così dispone: «1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell’economia siciliana, è concessa l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione RAGIONE_SOCIALE industrie chimiche e petrolchimiche. 2. L’esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che la sede legale, gli uffici amministrativi, gli stabilimenti di produzione e/o unità operative siano ubicati nel territorio della Regione siciliana. 3. L’applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di RAGIONE_SOCIALE, nonché della
definizione della procedura di cui all’articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. 4. Agli eventuali oneri derivanti dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi dopo la definizione positiva del procedimento di controllo comunitario. 4 bis . Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa RAGIONE_SOCIALE procedure di cui al precedente comma 3, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al regolamento del 12 gennaio 2001, n. 69 della Commissione RAGIONE_SOCIALE Comunità europee relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore».
2.2. Ora, ai fini dell’applicazione della previsione in esame, questa Corte ha precisato che non è sufficiente che l’impresa preesista al 2003, ma è necessario che essa sia operativa da almeno un triennio; in mancanza, infatti, non sarebbe neppure possibile la quantificazione dell’agevolazione stessa (Cass. n. 22271/2023 e Cass. n. 18172/2022). Una tale indicazione, del resto, è coerente con il consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale una norma intesa ad attribuire un’agevolazione (o un’esenzione) va interpretata in termini rigorosi e restrittivi ( ex multis , Cass. n. 12804/2020, Cass. n. 34343/2019 e Cass. n. 23081/2019).
2.3 . Pertanto, conformemente all’orientamento già espresso da questa Corte, va affermato che, con l’intervento normativo in esame, il legislatore siciliano ha inteso stimolare la creazione di nuove imprese o lo sviluppo di quelle già esistenti mediante l’introduzione di un particolare regime normativo in materia di esenzione ed agevolazioni Irap espressamente, e partitamente, regolato dagli artt. 13, 14 e 15; mentre gli artt. 13 e 14 fanno specifico riferimento ad imprese di nuova costituzione, cioè a quelle che sono sorte nel 200 4 (l’art. 13 interessa l’imprenditoria giovanile e femminile, laddove l’art. 14 interessa le imprese turistiche ed
alberghiere, quelle artigianali, le imprese operanti nel settore dei beni culturali, le industrie agro-alimentari e le imprese del settore dell’ information technology ), il successivo art. 15, che qui rileva, riconosce un ‘ esenzione di imposta Irap, per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia.
2.4. Il legislatore regionale ha specificato che il suddetto beneficio, in particolare, è riconosciuto per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003; ed è proprio tale indicazione normativa che delimita l’ambito di applicazione della disciplina di favore, poiché costituisce il necessario parametro di riferimento per definire quali imprese possano avvalersi del regime agevolativo in esame. Infatti, solo una volta verificata la media della base imponibile secondo la valutazione del periodo temporale indicato, cioè del triennio 20012003, è possibile definire la misura dell’esenzione Irap per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003; in mancanza RAGIONE_SOCIALE specifico parametro di riferimento, cioè il fatto che l’impresa era esistente per tutto il corso del triennio di riferimento, non sarebbe possibile determinare la base imponibile media, espressamente indicata dal legislatore con il riferimento specifico alla media ‘dichiarata nel triennio 2001 -2003’, per il calcolo dell’eccedenza ai fini dell’esenzione parziale dell’Irap.
2.5.Nella fattispecie in esame, l’interpretazione operata dal Giudice di secondae curae si pone al di fuori della specifica scelta normativa di limitare l’applicabilità del regime in esame al verificarsi del presupposto della presentazione della dichiarazione per il triennio 2001-2003, riducendosi ad interpretare la norma solo con riferimento al fatto, in sé solo non rilevante, della esistenza della società nell’anno 2003, ma trascurando di tenere conto anche del profilo soggettivo della esistenza della società nel corso dell’intero triennio di riferimento.
2.6. Né, come questa Corte ha già rilevato con le decisioni più sopra menzionate, può ipotizzarsi che il mancato riconoscimento del trattamento fiscale agevolativo alle imprese che non soddisfano il requisito della preesistenza per il triennio abbia carattere discriminatorio. Come si è accennato, infatti, la previsione normativa ha lo scopo di favorire determinate imprese al rispetto di specifici parametri, limitandone l’ambito di applicazione a quelle imprese con un’attività temporalmente rilevante e, pertanto, con un onere di corresponsione dell’Irap più gravoso rispetto a quelle di nuova costituzione, le quali, invero, in modo discriminatorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE altre imprese già costituite per un più lungo periodo temporale, avrebbero diritto a godere dell’agevolazione in modo più favorevole, potendosi avvalere dell’agevolazione senza tenere conto in alcun modo dell’Irap dichiarata nel corso di un intero triennio, unico parametro di riferimento per individuare la sussistenza dei presupposti per potere applicare il regime di favore. D’altro lato, non si pone un problema di costituzionalità della disposizione quanto alla previsione di un intervallo di attività minimo di tre anni, indicazione che rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore e che, in concreto, non appare irragionevole, ove si consideri che tale circostanza conduce a ritenere che l’impresa sia in grado di operare con efficacia sul mercato, e non, invece, meramente estemporanea o artefatta.
In conclusione va accolto il ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente .
Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo mentre quelle dei gradi di merito vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la società contribuente a rifondere all’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio che si liquidano in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Così decisa in Roma in data 11 luglio 2024.
La Presidente NOME COGNOME