Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20187 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.10832/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, EMAIL e EMAIL;
-ricorrente –
E
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la sentenza n.4576/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata il 18 novembre 2022 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
tributi
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ricorre con due motivi contro l’RAGIONE_SOCIALE , che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.4576/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata il 18 novembre 2022 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego tacito di rimborso Irap per gli anni d’imposta 2016 e 2017;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197;
in prossimità dell’udienza, parte contribuente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ. dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.;
secondo il ricorrente, la sentenza impugnata era fondata su presupposti fattuali diversi da quelli pacificamente esposti dalle parti in causa;
1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.;
il ricorrente ritiene che la C.g.t. di secondo grado abbia ritenuto l’assoggettabilità ad Irap violando i canoni per l’accertamento dell’autonoma organizzazione;
2.1. i motivi sono fondati e vanno accolti;
risulta pacifico che il ricorrente ottenesse i suoi redditi di lavoro autonomo esclusivamente dalle proprie prestazioni professionali rese a
favore della RAGIONE_SOCIALE à di consulenza RAGIONE_SOCIALE (facente parte del network multinazionale RAGIONE_SOCIALE,), di cui lo stesso era anche uno (tra un centinaio) dei soci;
deduce il ricorrente che le sue prestazioni erano rese senza che impiegasse alcun autonomo capitale o avesse alcun dipendente al proprio servizio, dal che si deduceva l’assenza totale di organizzazione ed i presupposti per il rimborso;
a sua volta, l’RAGIONE_SOCIALE rileva che l’organizzazione di cui si avvale il professionista consentiva a quest’ultimo di raggiungere gli elevati livelli reddituali emergenti dalle dichiarazioni annuali, sicch é sussiste il requisito della ‘autonoma organizzazione’;
inoltre, secondo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il non assoggettamento ad Irap del contribuente determinerebbe un salto d’imposta, in quanto neanche la RAGIONE_SOCIALE à RAGIONE_SOCIALE sarebbe assoggettabile ad Irap, dovendo escludersi dalla base imponibile, tra l’altro, il costo del personale, nel quale non rientrano i compensi corrisposti ai soci;
questa Corte si è già espressa di recente ripetutamente in fattispecie analoghe, negando l’assoggettamento ad Irap con riguardo ai soci -come il ricorrente -di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE revisione o RAGIONE_SOCIALE à di consulenza) con le sentenze 1 dicembre 2023 nn. 33528, 33533, 33535 e 33538; 5 dicembre 2023 n. 34046; 8 gennaio 2024 n. 558, 562, 586 e 589; 17 gennaio 2024, n. 1857; 8 febbraio 2024, n. 3624 e 3632;
tale orientamento, ormai prevalente e consolidato, va confermato, dovendosi ritenere che l’organizzazione aziendale resta comunque un attributo esclusivamente ascrivibile alla RAGIONE_SOCIALE à di consulenza e non al socio-professionista, che non è soggetto passivo dell’Irap;
in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, il ricorso originario del contribuente va accolto;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado del giudizio di merito;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa le spese del doppio grado del giudizio di merito; condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.875,00, per compensi, oltre il 15% per spese generali, euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2024