Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6749 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6749 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 30196/2017, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo , in persona del liquidatore giudiziale NOME COGNOME e dell’amministratore unico NOME COGNOME rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dall’ Avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso l’Avv. NOME COGNOME in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1830/01/2017 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 18 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza in epigrafe con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
La pronuncia in questione ha confermando la decisione di prime cure con la quale la Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva annullato l’avviso di accertamento notificato a RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo per il recupero dell’Irap riferita all’anno di imposta 2006.
La società contribuente aveva infatti ritenuto di usufruire dei benefici di imposta stabiliti dagli artt. 13, 14 e 15 della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, con la quale, al fine di incentivare lo sviluppo dell’economia territoriale, era stata disposta l’esenzione Irap per il periodo 2004 -2008 in favore delle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003.
Ad avviso dell’Ufficio, nel caso di specie difettava uno dei requisiti per l’applicazione del regime agevolato, poiché Wind Jet si era costituita soltanto il 28 gennaio 2003, mentre la legge regionale, interpretata nella sua letteralità, imponeva che il beneficio fosse fruibile soltanto da parte dei soggetti d’imposta costituiti prima del triennio 2001-2003, sì da poter individuare un valido parametro di riferimento per la determinazione della base imponibile eccedente.
I giudici d’appello hanno invece interpretato le disposizioni in questione nel senso di ritenere che l’esenzione Irap si applicasse «alle
società che al 31.12.2003 operavano nel territorio siciliano», in quanto la volontà del legislatore era quella di attuare «un sistema di aiuti a favore delle imprese già operanti nella regione Sicilia» e, pertanto, il riferimento al triennio 2001-2003 aveva unicamente «la funzione di quantificare l’esenzione all’imposta e non di parametro soggettivo di accesso al sistema di aiuti previsto»; in questo senso hanno specificato che, per le imprese costituitesi successivamente al 2001, il parametro di riferimento era costituito dalla base imponibile calcolata per il biennio o l’anno successivi alla costituzione.
La società contribuente ha depositato controricorso.
Considerato che:
Con l’unico motivo di impugnazione, l’Amministrazione denunzia violazione e falsa applicazione della legge della Regione Siciliana n. 21/2003 e dell’art. 12 disp.prel. cod. civ.
La critica investe l’interpretazione della normativa agevolatrice adottata dai giudici d’appello, che la ricorrente assume erronea perché non ha tenuto in considerazione la necessaria previsione del triennio come periodo per il raffronto fra le basi imponibili.
2. La censura è fondata.
Come, infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato sulla specifica questione dedotta in lite (fra le altre si vedano, in tempi più recenti, Cass. n. 22271/2023 e Cass. n. 18172/2022), il presupposto di applicazione della previsione agevolativa di cui all’art. 15 della l. Reg. Siciliana n. 21/2003 si identifica nell’accertamento che l’impresa contribuente sia stata costituita prima del triennio 2001-2003 e sia esistita nel corso dell’intero triennio per il quale deve risultare presentata la relativa dichiarazione, non potendo altrimenti essere determinata la base imponibile media, espressamente indicata dal legislatore con il riferimento specifico alla media ‘ dichiarata nel
triennio 2001-2003 ‘ , per il calcolo dell’eccedenza ai fini dell’esenzione parziale.
In particolare, è stato osservato:
che le norme che stabiliscono agevolazioni o esenzioni, fra le quali rientra l’art. 15 in esame, vanno sempre interpretate in termini rigorosi e restrittivi;
che, mentre gli artt. 13 e 14 fanno specifico riferimento ad imprese di nuova costituzione, l’art. 15 concerne le imprese già operanti in Sicilia, alle quali è riconosciuto un beneficio per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, e quindi con indicazione normativa che delimita l’ambito di applicazione della disciplina di favore;
che, pertanto, il periodo indicato dalla norma costituisce il necessario parametro di riferimento per definire quali imprese possano avvalersi del regime agevolativo in esame, in quanto solo dopo che sia stata verificata la media della base imponibile secondo la valutazione del triennio di riferimento è possibile definire la misura dell’esenzione Irap per i cinque periodi di imposta successivi;
-che una tale interpretazione non determina alcuna discriminazione in ordine al trattamento fiscale agevolativo nei confronti delle imprese, quale quella in esame, che non soddisfino il requisito dell’ esistenza per tutto il triennio di riferimento, proprio in quanto l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo temporalmente rilevante costituisce sufficiente elemento di differenziazione;
che, ancora, non si prospetta alcun problema di costituzionalità della disposizione quanto alla previsione di un intervallo di attività minimo di tre anni, indicazione che rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore e che, in concreto, appare ragionevole ove si consideri che tale circostanza porta a ritenere l’impresa già in
grado da sé di operare con efficacia sul mercato, e non meramente estemporanea o artefatta.
La sentenza d’appello si è discostata dai compendiati principii e pertanto, in accoglimento del mezzo di ricorso, va cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario della società contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese dei gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda della contribuente.
Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.200,00, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.