Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20917 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20917 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27139/2017 R.G. proposto da :
COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COMUNE DI REGGIO CALABRIA, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione di REGGIO di CALABRIA n. 2562/2016 depositata il 12/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il comune di Reggio di Calabria ha emesso gli avvisi di pagamento n. 108, n. 1594; n. 1595; n. 1596; n. 1597; n. 1598; n. 1599; n. 1600; n. 1601; n. 1602, concernenti l’imposta comunale sulla pubblicità, relativi a insegne poste dal ricorrente negli immobili destinati a magazzino ed esposizione della propria attività commerciale.
Avverso tali avvisi, il ricorrente ha proposto ricorso innanzi alla CTP di Reggio Calabria, che, con sentenza n. 113/2004, ha respinto le doglianze.
Formulato appello, la CTR di Reggio Calabria, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l e censure, rilevando che l’avviso di pagamento non dovesse essere preceduto da un avviso di accertamento e che la tassa fosse dovuta, in quanto esposta in locali non destinati ad attività economica, ma solo a magazzino o esposizione.
Il contribuente ha formulato ricorso per cassazione, affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito l’amministrazione con controricorso.
Rinviata la trattazione per l’ acquisizione del fascicolo di ufficio, le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 31 e 61 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4. La sentenza sarebbe affetta da nullità in quanto non sarebbe stata comunicata la fissazione dell’udienza di appello.
1.1. Principio generale in materia di fissazione della udienza è che, nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall’art. 61 del medesimo
decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (Cass. 11/07/2018, n. 18279 (Rv. 649806 – 01)).
1.2. Deve però rilevarsi che tale principio non viene in rilievo nella fattispecie odierna, atteso che dagli atti risulta che, con riferimento all’udienza di discussione e trattazione fissata per il 05/10/2016 alle ore 11,00, l’avviso di trattazione è stato notificato a RAGIONE_SOCIALE con raccomandata AR spedita il 22/07/2016 presso il difensore Avv. NOME COGNOME oltre che al Comune di Reggio Calabria a mezzo PEC (in data 22/07/2016). La comunicazione nei confronti dell’odierna parte ricorrente risulta poi restituita per compiuta giacenza.
1.3. Se ne deve concludere per la infondatezza in fatto del motivo di ricorso, che va conseguentemente rigettato.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta l’omessa e insufficiente motivazione della sentenza, la mancata motivazione su un punto fondamentale del ricorso e la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto. L’avviso di pagamento non sarebbe stato preceduto da un avviso di accertamento. La mancata notifica del verbale di accertamento comporterebbe la nullità del conseguente avviso di pagamento in quanto, sia l’art. 10 D.Lgs 507/1993 che l’art. 7 della Legge 2 12/2000 (Statuto del Contribuente), dispongono che quando la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama. Inoltre, l’art. 24, comma 2, del D.lgs n° 507/93 e l’art. 38 del Regol amento Comunale in materia, prevedono l’obbligo, per il Comune, di notificare il verbale con gli estremi della violazione entro il termine perentorio di giorni 150 dall’accertamento.
2.1. Trattasi di motivo inammissibile sotto diversi profili.
2.2. Deve innanzitutto rilevarsi che il motivo non contiene uno specifico riferimento alle censure tipiche ammesse dall’art. 360 c.p.c., come descritte ai nn. da 1 a 5 del comma 1, rendendo difficile la sua stessa sostanza e inammissibilmente rimettendo, di fatto, a questa Corte la scelta del vizio tipico di riferimento.
2.3. Inoltre, la censura di palesa come inammissibile perché non intacca una parte della molteplice ratio della decisione, e cioè la parte in cui si rileva che, nella fattispecie, l’avviso di pagamento è in sé equivalente a ll’avviso di accertamento, atteso che ne contiene tutti gli elementi.
Questa parte è, poi, conforme ai principi di diritto espressi dalla Corte, essendosi rilevato che sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19, cit., «tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto» (Cass. Sez. U., 24 luglio 2007, n. 16293); e che, a tal fine, deve aversi riguardo agli effetti giuridici che l’atto concretamente produce nella sfera giuridica del contribuente, quali effetti astrattamente suscettibili a fondare l’interesse del contribuente all’impugnazione ex art. 100 cod. proc. civ., trovando giustificazione l’applicazione dei criteri di interpretazione estensiva ed analogica delle categorie di atti contenute nell’elenco di cui al citato art. 19 tanto nell’esigenza di certezza dei rapporti tributari (che richiede un’immediata definizione delle potenziali controversie) quanto nei principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di effettività del diritto di difesa del cittadino (art. 24 Cost.; v., ex plurimis, Cass., 23 marzo 2016, n. 5723; Cass., 1 luglio 2015, n. 13548; Cass., 11 febbraio 2015, n. 2616; Cass., 6 novembre 2013, n. 24916; Cass., 5 ottobre 2012, n. 17010; Cass., 15 giugno 2010, n.
14373; Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., 15 maggio 2008, n. 12194; v., altresì, Corte Cost., 6 dicembre 1985, n. 313).
L ‘attività dell’amministrazione si è difatti sostanziata in un’unica iniziativa provvedimentale. Letta in questa prospettiva, la sequenza provvedimentale non appare carente di alcun avviso preventivo.
2.4. La censura è dunque inammissibile.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, la violazione dell’art.17 decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 per come modificato dall’art. 10 legge n. 448/2001. L’esenzione dall’imposta sarebbe prevista per tutte le insegne d’esercizio che non superi no i cinque metri, senza differenziare tra sede principale, sede secondaria e unità locali.
3.2. La censura è fondata.
3.3. La norma in questione, con il comma 1 bis introdotto dalla legge n. 448/2001 fa esplicito riferimento alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono: ‘ 1bis . L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente ‘ .
3.4. Nella fattispecie, come ricostruito dalla decisione di gravame, vengono in rilievo locali in cui non viene svolta alcuna attività, ma solo uno stoccaggio, o la semplice esposizione.
La disposizione richiamata (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 47, comma 1) prevede che «Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da
marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.».
Dunque, l’imposta sarebbe dovuta per le insegne esposte nelle vetrine e sulle pareti di ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi.
3.5. L’ art. 2 bis , comma 5, d.l. 22 febbraio 2002, n. 13 disciplina il correlato aspetto tributario , prevedendo che: ‘5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l’imposta o il canone sono dovuti per l’intera superficie’.
3.6. Alla luce del combinato disposto delle normative sopra riportate consegue che, nel caso di specie, trattandosi di locali pertinenziali ai sensi del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 47, comma 1), le insegne non potevano essere soggette ad imposta, laddove non fossero stati superati gli altri parametri previsti (come il requisito dimensionale).
Rimarrebbe, però, che se si tratta di locali distinti di una medesima sede, intesa come unitario luogo di svolgimento dell’attività, sia pur articolato in distinti locali, le plurime insegne si cumulano e, se superano il limite della misura di esenzione, vanno tassate integralmente (d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, art. 2-bis, commi 5 e 6, conv. in l. 24 aprile 2002, n. 75).
3.7. La doglianza merita quindi accoglimento.
Implicando tale valutazione un accertamento in fatto, all’accoglimento del motivo consegue la cassazione con rinvio al giudice di appello.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce infine l’omessa e insufficiente motivazione della sentenza e la mancata motivazione su un punto fondamentale del ricorso. La CTR avrebbe del tutto omesso
di pronunciarsi sulla legittimità o meno delle sanzioni applicate, ritualmente eccepite in primo e in secondo grado.
4.1. Il motivo risulta assorbito dal precedente.
In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al terzo motivo, assorbito il quarto, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo.
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione di Reggio di Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, inammissibile il secondo, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26/03/2025.