Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30353 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30353 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20800/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), con l’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO del LAZIO n. 1658/2024 depositata il 11/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con riferimento all’anno 2016, la RAGIONE_SOCIALE ha provveduto, per gli immobili soggetti a tassazione, al pagamento dell’IMU, per un ammontare complessivo di € 248.814,00, non corrispondendo invece la detta imposta immobiliare in relazione ad alcuni immobili destinati esclusivamente alle attività didattiche e scientifiche.
Il RAGIONE_SOCIALE ha notificato all’Università l’avviso di accertamento ai fini dell’IMU per l’anno 2016, n. 811 , con il quale ha chiesto il pagamento di € 87.092,43 a titolo di tributo, di € 43.546,22 per sanzioni, di € 1.144,66 per interessi ed € 8,75 per spese di notifica, ritenendo che ‘con riferimento agli immobili ubicati in INDIRIZZO identificati al foglio 405 n. 99 sub 501 e 502′ ‘viene svolta attività didattica privata (RAGIONE_SOCIALECorso RAGIONE_SOCIALE Informatica)’, mentre per gli immobili siti in INDIRIZZO e in INDIRIZZO, identificati al foglio 476 n. 215 sub 501-502 e n. 220 sub 505-506-507- 508 non ha riconosciuto l’esenzione in quanto in tali locali sarebbero ubicati ‘uffici ammini strativi, il Complesso Giubileo ed il laboratorio teatrale’, e dunque non sarebbe stata svolta alcuna attività didattica.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, la quale, con la sentenza n. 13528/2022, depositata in data 30.11.2022, ha accolto parzialmente il ricorso, limitatamente cioè all’immobile sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, iscritto al catasto fabbricati al foglio 476, particella 220 sub 3, rigettandolo per il resto.
La RAGIONE_SOCIALE ha indi interposto appello.
La CGT-2, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, lo ha rigettato.
In particolare, la Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal RAGIONE_SOCIALE, ritenendo legittima la riproposizione in appello dei motivi già sollevati in primo grado. Nel merito, però, ha rigettato l’appello della RAGIONE_SOCIALE, ritenendolo infondato. Ha evidenziato che l’università non ha dimostrato che l’attività fosse svolta gratuitamente o con corrispettivi simbolici. Richiamando l’ordinanza Cass. n. 35123/2022, ha precisato che una retta è ‘simbolica’ solo se non copre neppure in minima parte i costi del servizio e che, se supera la metà del prezzo medio, esclude l’esenzione, qualificando l’attività come commerciale. Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE non ha fornito alcuna documentazione, né bilanci, che attestasse la natura non commerciale dell’attività .
Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
È stata formulata PDA sul presupposto della manifesta infondatezza, in ragione della consolidata giurisprudenza contraria.
La parte ricorrente ha chiesto la discussione della causa.
Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE omesso di pronunziarsi sull’eccezione di giudicato sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2909 c.c. ai sensi dell’art. 360,
3, c.p.c., per avere i secondi giudici rigettato l’appello della RAGIONE_SOCIALE in violazione del giudicato esterno formatosi a seguito della definitività della sentenza relativa all’anno 2015.
I primi due motivi possono essere trattati insieme, in quanto attinenti alla medesima questione.
3.1. Ambedue sono difatti relativi all’asserita violazione del giudicato esterno derivante dalla sentenza della CTP di RAGIONE_SOCIALE n. 6285/22, ma risultano infondati poiché tale decisione riguardava la TASI per l’anno 2015, mentre la presente controversia concerne l’I MU per il 2016, con riferimento a circostanze e dati suscettibili di variazioni annuali.
3.2. Si richiama in tal senso la costante giurisprudenza secondo cui il giudicato si forma solo su questioni di fatto e non su profili giuridici, come ribadito anche da Cass. n. 11331/2022, la quale ha chiarito che: ‘ Questa Corte, con sentenza n. 13916 resa, a Sezioni Unite, il 16 giugno 2006, ha affermato che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituitolo scopo ed il petitum del primo. Ha aggiunto che tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano
normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente.
In applicazione di tali principi è stato chiarito che, in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera nei (soli) casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass. 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass. 7 settembre 2018, n. 21824; Cass. 11 Marzo 2015, n. 4832). Si ritiene pertanto che i fatti integranti gli elementi costitutivi della fattispecie invocata dall’Ufficio, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile e, dunque, sia presente in entrambi i giudizi l’elemento della invarianza nel tempo dei presupposti impositivi, consistente nella qualificazione giuridica del contratto o del rapporto, necessario per l’operatività dell’effetto preclusivo del giudicato.
Preliminarmente, occorre evidenziare in relazione all’eccezione di giudicato esterno sostanziale, che la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici – per soggetti, causa petendi e petitum – ma nei soli limiti dell’accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche, v. Cass. n. 20029/11; n.5727/18; n.26457/17, n.14303/17; n.20257/15; 21395/17). Nel caso in esame, deve escludersi una preclusione diretta, ed anche una efficacia espansiva esterna nel presente giudizio, del giudicato panprocessuale invocato dalle parti nei precedenti gradi di merito e concernenti differenti annualità di imposta, tenuto conto che quello che viene definito “punto comune alle cause” si risolve in una questione di diritto che involge l’attività interpretativa delle norme di diritto
demandata al Giudice e che nell’ordinamento processuale non può incontrare vincoli. Ritiene in conseguenza il Collegio che nella specie non possa, in ogni caso, ravvisarsi alcun vincolo di giudicato determinato dalla sentenza della Commissione tributaria né dalle altre sentenze dei giudici di merito, nel giudizio attualmente pendente: non in relazione alla “interpretazione giuridica” della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione giuridica.
E’ appena il caso di rilevare, infatti, come l’attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un Giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non possa mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da un altro Giudice, dovendosi richiamare al proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello ” stare decisis ” (cioè del-precedente giurisprudenziale vincolante”) che non trova riconoscimento nell’attuale ordinamento processuale. (Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723; Cass., sez. 5, 15/07/2016, n. 14509; n.15215/2021, in motiv.). Ne consegue che la interpretazione ed individuazione della norma giuridica poste a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione non limita il giudice dell’impugnazione nell’esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso controverso, e non sono quindi suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass. I sez. 29.4.1976 n 1531; id. sez. lav. 23.12.2003 n. 19679; id. III sez. 20.10.2010 11. 216561; Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723). In tale contesto argomentativo, va, quindi, affermato che il giudicato relativo ad un singolo periodo d’imposta non è idoneo a “fare stato” per i successivi periodi in via generalizzata ed aspecifica, bensì soltanto in relazione a quelle statuizioni che siano relative ad accertamenti di fatto rispetto ai quali
possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo; con la conseguenza che la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi sulla interpretazione delle norme giuridiche applicabili alla fattispecie.
L’eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi fattuali rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d’imposta, onde potersene desumere che l’accertamento di fatto su tali elementi (e solo l’accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d’imposta diverso.’
3.3. Alla luce di tali principi, la invocata preclusione derivante dal giudicato esterno deve essere disattesa e i motivi nn. 1 e 2 vanno rigettati.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma ottavo, del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 nonché dell’art. 1, comma primo, del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 , ai sensi dell’ art. 360, n. 3, c.p.c., per aver sostenuto i giudici di seconde cure che l’esenzione dall’IMU spetti esclusivamente nell’ipotesi in cui le rette versate dagli studenti siano compensi meramente simbolici.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame, da parte dei giudici di secondo grado, di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., atteso che tale fatto avrebbe d imostrato che l’ammontare
delle rette versate dagli studenti non è in alcun modo sufficiente a coprire i costi effettivi del servizio didattico erogato dall’Università.
I motivi n. 3 e 4 possono anch’essi essere trattati insieme, in quanto attinenti alla medesima questione.
6.1. Le censure sono manifestamente infondate e in netto contrasto con consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ai quali la sentenza impugnata risulta correttamente conforme.
6.2. In particolare, va ribadito che ai fini dell’esenzione ICI ex art. 7, co. 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 (principio applicabile anche all’IMU), è necessaria la compresenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento dell’attività con modalità non commerciali. L’onere della prova grava sul contribuente e deve fondarsi su elementi concreti e non meramente formali, con dimostrazione effettiva delle modalità operative e dei contenuti economici dell’attività svolta. Tale attività deve essere gratuita o caratterizzata da corrispettivi simbolici (v. Cass. nn. 27821/23 e 3674/19), e non assume rilievo l’eventuale perdita di bilancio o l’insufficienza delle rette a coprire i costi (Cass. n. 34311/22). I parametri ministeriali di cui al D.M. 200/2012 hanno in proposito valore meramente indicativo e non decisivo.
6.3. Inoltre, tali motivi risultano parimenti inaccoglibili poiché fondati su presupposti già valutati dai giudici di merito, che hanno esaminato puntualmente la natura simbolica delle rette e l’irrilevanza dell’equilibrio di bilancio, giungendo a conclusioni conformi tra primo e secondo grado. Trattandosi di una ‘doppia conforme’, il ricorso per cassazione risulta inammissibile in mancanza della specifica indicazione delle divergenti ragioni di fatto tra le due decisioni, come richiesto dall’art. 348 -ter , comma 5, c.p.c. (v. Cass., ord. n. 5947/2023).
6.4. Infine, va richiamato l’orientamento espresso da questa Corte tra le stesse parti con le ordinanze n. 17934 e n. 17875 del 2024, che confermano la medesima linea interpretativa.
6.5. Anche i motivi nn. 3 e 4 vanno dunque rigettati.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va conseguentemente rigettato nella sua interezza e la PDA va integralmente confermata.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 96 c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata in favore di parte vittoriosa e la condanna al pagamento della cassa delle ammende di somma compresa tra i 500 ed i 5000 euro. Le stesse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, com ma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.880,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna il ricorrente a rifondere a parte controricorrente, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 terzo comma c.p.c., un importo pari ad euro 3.000,00, complessivamente considerate.
Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma c.p.c. condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 14/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME