Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32036 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32036 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4087/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende ed ai fini del presente giudizio domiciliata digitalmente al suo indirizzo pec:
EMAIL;
avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE CAMPANIA n. 5127/2022 depositata il 04/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
1. la RAGIONE_SOCIALE.T.P. di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 6220/14/2021, accoglieva, in parte, il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso in rettifica IMU, per l’anno 2014, n. 553045/36, notificato il 26 giugno 2020, con il quale il RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto un’integrazione di imposta (oltre sanzioni ed interessi) per l’importo complessivo di € 2.356.438,67 relativamente ad alcune RAGIONE_SOCIALEe complessive 243 unità immobiliari risultanti in possesso di detto RAGIONE_SOCIALE (in specie, in proprietà o uso perpetuo) elencate nel prospetto contenuto nello stesso avviso di rettifica. I primi giudici, nel rigettare le ulteriori contestazioni dedotte da parte contribuente, ritenevano che, per quanto concerneva gli immobili di cui ai numeri da 188 a 199 nonché quelli nn. 201 e 202 di cui all’accertamento, risultava che gli stessi erano stati concessi in godimento gratuito all’RAGIONE_SOCIALE (ex SUN) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del D.M. del 25/03/1991 in attuazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 245/1990 e, pertanto, non sussisteva, con riferimento a tali immobili, la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente e che, in ogni caso, l’ IMU non era dovuta in quanto gli immobili in questione utilizzati dalla ex S.U.N. e da questa destinati RAGIONE_SOCIALE svolgimento di attività didattiche con modalità non commerciali, sicchè operava l’esenzione di cui all’art.7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/92; che parimenti, quanto agli immobili di cui ai numeri 153 e 170 nonché da 54 a 57, risultava che gli stessi erano tutti deputati RAGIONE_SOCIALE svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività istituzionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con modalità non commerciali con conseguente esenzione dal pagamento RAGIONE_SOCIALE‘IMU
ex art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504/92 cit. e che non era dovuto il tributo relativamente agli immobili di cui ai numeri 16, 25 e 26 siti in INDIRIZZO in quanto sub-concessi in godimento gratuito all’RAGIONE_SOCIALEAOU) a decorrere dal giorno 1/04/1995 come confermato dall’atto ricognitivo in data 16/3/2021 a firma del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE Amministrativo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
2. la C.T.R. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 5127/15/2022, depositata il 4 luglio 2022 e non notificata, rigettava l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE ed accoglieva l’appello incidentale avanzato dall’RAGIONE_SOCIALE, in particolare precisando che: – le unità immobiliari indicate ai nn. da 188 a 199 e 201 e 202 erano quelle concesse in uso gratuito all’RAGIONE_SOCIALE (ex S.U.N) a fini istituzionali ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del D.M. del 25/03/1991 in attu azione RAGIONE_SOCIALE legge n. 245/1990 non più nella disponibilità/possesso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ma in uso alla ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (ex S.U.N.) ed, in ogni caso, non andavano tassati a fini IMU ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/92 né in capo all’RAGIONE_SOCIALE né in capo alla ex SUN in quanto entrambi gli Atenei erano pubblici ed incardinati nell’ambito RAGIONE_SOCIALEo stesso Dicastero (RAGIONE_SOCIALE) e svolgevano le loro attività in via strumentale e coordinata per assicurare la medesima funzione istituzionale (didattica/formativa) sul medesimo territorio (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE); – per quanto concerneva gli immobili indicati ai nn. 56, 57, 153, e 170, la documentazione fornita dimostrava il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE all’esenzione IMU in quanto destinati RAGIONE_SOCIALE svolgimento d ell’attività istituzionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con modalità ‘non commerciale’, come già affermato nella sentenza di primo grado; -gli immobili di cui nn. 16, 25 e 26 RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato occupati dall’istituto di credito Intesa San Paolo, ex Banco di RAGIONE_SOCIALE, erano immobili che non erano nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ma concessi in
uso all’RAGIONE_SOCIALE che -‘subentrata all’RAGIONE_SOCIALE‘ – li aveva locati al Banco di RAGIONE_SOCIALE come era dato evincere dai contratti di locazione allegati dalla parte al ricorso; – quanto agli immobili indicati ai nn. 69, 72, 105, 156, l’RAGIONE_SOCIALE aveva eccepi to lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività istituzionale con modalità ‘non commerciale’ comprovata nel presente giudizio con altra dichiarazione a firma del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; -l’immobile indicato al n. 157 (INDIRIZZO), era quello concesso a titolo gratuito alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che vi aveva ivi collocato i propri uffici per l’RAGIONE_SOCIALE, come da delibera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del demanio del 2011 allegato in atti, destinazione che risultava attestata da altra documentazione in atti; -relativamente all’immobile indicato al n. 110 (INDIRIZZO) lo stesso corrispondeva, invece, ad un sub catastale inesistente (n.99 del Foglio 1, sez. Pennino) perché soppresso; gli immobili indicati ai nn. 55 e 70 corrispondevano, ciascuno, a cabina elettrica, per la quale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, al quale fa riferimento il comma 1, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13, del d.l. n. 201/2011, ed alla luce dei chiarimenti resi dall’Amministrazione finanziaria (Circolare n. 3/DF, del 18 maggio 2012), pacificamente, l’IMU deve essere assolta dall’RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto del RAGIONE_SOCIALE reale di servitù sullo stesso, come da allegato la dichiarazione a firma del AVV_NOTAIO; gli immobili indicati ai nn. da 36 a 41 e da 178 a 186, nonché quelli indicati ai nn. 73; 108; 109; 111; 112; 165; 166; 168; 175; 176; 242; 243 erano quelli detenuti dall’RAGIONE_SOCIALE, ma non destinati RAGIONE_SOCIALE svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività istituzionale, perché locati (e quindi utilizzati ‘con modalità commerciale’ per i fitti riscossi) oppure occupati da studenti (da 178 a 186, in INDIRIZZO), su cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva regolarmente dichiarato e regolarmente versato l’IMU nell’anno 2014 e per i quali, quindi, non vi era materia del contendere;
il RAGIONE_SOCIALE ha proposto, sulla base di cinque motivi, ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE detta sentenza, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso ; 3. l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria
ex art. 378 c.p.c. in data 12 settembre 2024.
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo (indicato in ricorso sub. C.1.) l’ente impositore ha lamentato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 504/1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comm a 2, del d.l. n. 201/2011, con riferimento all’art. 4 del D.M. 25.3.1991;
1.1. ha assunto che Commissione Tributaria Regionale, aderendo alla tesi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, aveva erroneamente ritenuto che il ‘possessore’ RAGIONE_SOCIALE immobili in esame, come tale soggetto passivo d’imposta RAGIONE_SOCIALE‘IMU, fosse l’RAGIONE_SOCIALE (ex RAGIONE_SOCIALE) e non la RAGIONE_SOCIALE, (come, invece, ritenuto dal RAGIONE_SOCIALE) sebbene fosse pacifico -in quanto non contestato- che quest’ultimo RAGIONE_SOCIALE, rispetto agli immobili in questione, nel 2014 risultasse, in parte, ‘proprietario’ ed, in parte, titolare del RAGIONE_SOCIALE di ‘uso perpetuo’, come desumibile anche da due elenchi di immobili in atti, basando il proprio convincimento sul disposto di cui all’art. 4 del D.M. 25.3.1991 da cui sarebbe risultato che i beni in questione erano gravati da un RAGIONE_SOCIALE d’uso in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e che l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe avuto la possibilità di continuare a utilizzarli (a differenza del comodante che, ex art. 1804 c.c., può far cessare l’uso del comodatario), essendogli stata sottratta, ex lege , la disponibilità di tali immobili;
1.2. ha rilevato che, per contro, non era stata fornita la prova, mediante un atto formalmente e sostanzialmente idoneo RAGIONE_SOCIALE scopo, che la RAGIONE_SOCIALE II, in forza del persistente proprio RAGIONE_SOCIALE di proprietà o RAGIONE_SOCIALE reale d’uso (solo in parte compresso da un concorrente
RAGIONE_SOCIALE d’uso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, peraltro neppure perfezionato/formalizzato) non poteva ‘utilizzare’ gli immobili de quibus e che, per contro, essendo normativamente previsto l’utilizzo congiunto RAGIONE_SOCIALEe strutture RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in assenza RAGIONE_SOCIALE prevista convenzione e/o di qualsivoglia atto traslativo del RAGIONE_SOCIALE d’uso (ritualmente formalizzato/trascritto) che, individuando specificatamente alcune strutture, ne avesse trasferito il possesso alla RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata era da ritenere errata in punto di corretto accertamento del soggetto passivo d’imposta per gli immobili de quibus ;
2. con un secondo motivo (indicato sub. C.1. bis ) ha dedotto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs.504/1992 in connessione con l’art. 3, comma 1, del medesimo d.lgs., assumendo che era errone a l’affermazione dei giudici di appello secondo cui, anche a volere ritenere la RAGIONE_SOCIALE possessore (ex art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201), andava tenuto conto che trattavasi di immobili destinati RAGIONE_SOCIALE svolgimento con modalità non commerciali di attività didattiche, per i quali spettava l’esenzione di cui all’art. 7, comma l, lett. i), d.lgs. n. 504/92 non avendo i giudici di appello considerato che, in merito alla possibilità di beneficiare RAGIONE_SOCIALE esenzione – ex art. 7, comma 1, lett. i) del d lgs. n. 504/1992 – nell’ipotesi di utilizzazione c.d. indiretta dei suindicati immobili, per finalità istituzionali, da parte di altro ente non commerciale (ossia l’RAGIONE_SOCIALE), la giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte si era pronunciata, in via di principio, nel senso di escludere la possibilità di beneficiare di detta esenzione e ciò anche laddove l’utilizzazione indiretta avvenisse per finalità istituzionali e ad opera di enti non commerciali in quanto difetterebbe il requisito di cui alla lett. c), trattandosi di Atenei distinti e fra loro autonomi. Nella specie, dunque, non ricorrendo <> l’ RAGIONE_SOCIALE non poteva beneficiare di tale esenzione;
3. con il terzo motivo (indicato sub. C.2.) ha rilevato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/1992 in connessione alla corretta applicazio ne RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697, primo comma, c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115, primo comma, c.p.c.;
3.1. ha assunto che relativamente agli immobili indicati ai nn. 56, 57, 153, e 170 i giudici di appello avevano erroneamente ritenuto che la documentazione fornita in atti comprovava il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE all’esenzione IMU, trattandosi di locali destinati RAGIONE_SOCIALE svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività istituzionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con modalità ‘non commerciale’ non considerando, fra l’ altro, che: – gli immobili indicati al punto 54 e 57 del prospetto di liquidazione erano utilizzati rispettivamente quali punto ristoro ed RAGIONE_SOCIALEggio del custode del dipartimento di farmacia; – l’immobile al punto 56 era un locale ad uso del dipartimento di farmacia ma per il quale non risultava indicata l’attività svolta ; – l’immobile al punto 153 veniva indicato come ingresso di INDIRIZZO; – l’immobile di INDIRIZZO (punto 170 del prospetto di liquidazione) era utilizzato con finalità tipicamente commerciali in quanto adibito a centro congressi ed in merito a quest’ultimo immobile il RAGIONE_SOCIALE aveva correttamente ritenuto di dover riconoscere l’esenzione dall’imposta per gli spazi in cui risultava esercitata attività istituzionale (immobile n. 171 del prospetto di liquidazione) mentre aveva ritenuto non spettante l’esenzione per la parte RAGIONE_SOCIALE‘immobile destinata a centro congressi (cespite n. 170 del prospetto di liquidazione), risultando di tal guisa evidente che la sentenza impugnata aveva violato il disposto di cui all’art. 2697 c.c. non avendo considerato che era onere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE appellante provare che l’attività istituzionale ( didattica) venisse da
esso svolta, in ognuno RAGIONE_SOCIALE edifici in questione, con modalità non commerciali, prova nella specie non fornita in concreto;
4. con il quarto motivo (indicato sub. C.3.) ha rilevato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/1992 in connessione alla corretta applicazion e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697, primo comma, c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115, primo comma, c.p.c. lamentando che i giudici di appello non avevano considerato che con riferimento alle unità immobiliari site alla INDIRIZZO ed individuate ai progressivi 16, 25 e 26 del prospetto di liquidazione, non era stato provato che su tali tre immobili la RAGIONE_SOCIALE II aveva trasferito altro RAGIONE_SOCIALE reale alla A.O.U. mentre la mera disponibilità di detti immobili da parte RAGIONE_SOCIALE‘A.O.U. non era giuridicamente qualificabile come una RAGIONE_SOCIALEe fattis pecie tassativamente previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 504/1992, norma prevista per l’ICI e tutt’ora in vigore per l’IMU; 5. con il quinto motivo (indicato sub. D.) ha dedotto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/1992 in connessione alla corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697, primo comma, c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115, primo comma, c.p.c. lamentando che i giudici di appello non avevano considerato con riferimento agli immobili indicati ai nn. 69, 72, 105, 156, 157, 110, 55 e 70 del prospetto di liquidazione, per l’RAGIONE_SOCIALE ritenuti esenti da IMU beneficiando RAGIONE_SOCIALE‘esenzione RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 504/92) in quanto da essa detenuti e destinati RAGIONE_SOCIALE svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività istituzionale, in realtà non risultava comprovato che gli stessi erano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività esentabili e, più precisamente: l’immobile al punto 69 era adibito a guardiania e centrale telefonica; – l’immobile al punto 72 era una cabina elettrica (locale tecnico); – l’ immobile di INDIRIZZO (immobile 105 del prospetto di liquidazione) veniva utilizzato per uffici contabili ed altre
attività diverse da quelle didattiche, come si evince dalla documentazione allegata; in proporzione alla parte utilizzata per finalità differenti da quelle indicate dal citato art. 7, era dovuta l’imposta; – con riferimento al cespite sub n. 157 del prospetto di liquidazione trattandosi di bene dato in uso alla RAGIONE_SOCIALE a titolo di godimento l’RAGIONE_SOCIALE era tenuto al pagamento RAGIONE_SOCIALE corrispondente imposta;
va, in primo luogo, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente dovendosi osservare che, diversamente da quanto vorrebbe sostenersi, non si tratta di motivi in toto inammissibili, perché i prospettati errori logico-giuridici non implicano affatto, sempre e comunque, la rivisitazione nella presente sede di legittimità di aspetti fattuali, quanto, prevalentemente, profili di stretta rilevanza tecnico-giuridica; inoltre, non può fondatamente sostenersi che essi siano sempre carenti del requisito di specificità ed autosufficienza, dal momento che, per lo più, proprio la natura prettamente giuridica RAGIONE_SOCIALEe doglianze in essi trasversalmente contenuta esclude che la loro illustrazione richiedesse (sempre) l’inserimento, la trascrizione o lo specifico richiamo di elementi diversi rispetto a quelli indicati e richiamati ed ulteriori dalla normativa asseritamente violata in rapporto alle domande ed eccezioni di parte (il cui atteggiarsi nel corso dei vari gradi del processo risulta, per lo più, pacifico tra le parti);
ciò rilevato osserva questo Collegio che i primi due motivi del ricorso – i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi – sono privi di fondamento;
7.1. va premesso, sotto il profilo normativo, che la legge n. 245/1990 – Norme sul piano triennale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘univeRAGIONE_SOCIALE e per l’attuazione del piano quadriennale RAGIONE_SOCIALE-1990 -ha così stabilito: art. 7. ‘1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 6 si applicano anche al piano quadriennale di RAGIONE_SOCIALE1990, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale RAGIONE_SOCIALE Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1989. 2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituite ed attivate, con modifica statutaria, tutte le nuove strutture espressamente previste dal piano di cui al comma 1. Il RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE di magistero presso l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, sono istituiti con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10. 3. Le univeRAGIONE_SOCIALE possono indicare, con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto concerne le risorse necessarie, le priorità nell’attivazione RAGIONE_SOCIALEe strutture e dei corsi previsti nel piano di cui al comma 1.4. Per la costituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con corsi attivati alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo e previste dal piano predetto quali strutture decentrate da altre univeRAGIONE_SOCIALE si applicano, nel caso in cui alle stesse non siano assegnati almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, le disposizioni di cui al comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2’. Il successivo art. 10 (Istituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), a sua volta, ha stabilito: ‘1. È istituita, nell’area metropolitana di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE. Essa è compresa fra quelle previste dall’art. 1, secondo comma, n. 1), del testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Con decreto del Ministro, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge, su parere conforme RAGIONE_SOCIALEe competenti commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni per disciplinare, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, la costituzione RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e l’attivazione dei relativi corsi di laurea nonchè le modalità attuative RAGIONE_SOCIALEe previsioni del piano quadriennale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-1990, ivi compreso lo scorporo dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE I RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il passaggio RAGIONE_SOCIALE stessa alla II RAGIONE_SOCIALE, con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali. Il decreto deve comunque prevedere che
l’istituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avvenga contestualmente alla costituzione di più RAGIONE_SOCIALE.’ In forza del successivo D.M. 25/09/1991 è stata previsto, all’art. 4, che: ‘ La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con i relativi corsi di laurea è istituita a decorrere dall’anno accademico 1992-1993 scorporando dall’RAGIONE_SOCIALE” la prima RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con tutte le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali. La RAGIONE_SOCIALE subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all’RAGIONE_SOCIALE” relativi al funzionamento RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in atto alla data di inizio RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1992-93. Fino all’apprestamento RAGIONE_SOCIALEe strutture da adibire a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima funzionerà nelle strutture attualmente utilizzate dalla prima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Con apposita convenzione le due univeRAGIONE_SOCIALE disciplinano i reciproci rapporti in ordine alla gestione RAGIONE_SOCIALEe strutture utilizzate congiuntamente dalle due RAGIONE_SOCIALE‘;
7.2. orbene ancorché difetti, RAGIONE_SOCIALE stato RAGIONE_SOCIALE atti, la prova di uno specifico titolo avente natura costitutiva di un RAGIONE_SOCIALE reale (concessione «in gratuito e perpetuo uso») in favore RAGIONE_SOCIALE‘ex S.U.N., non può dubitarsi RAGIONE_SOCIALE correttezza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE C.T.R., anch’essa oggetto di censura;
7.3. invero questa Corte ha avuto modo di chiarire che, a certe e determinate condizioni, l’utilizzazione indiretta del bene può consentire il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione in oggetto precisando, sia pure in relazione ad altra agevolazione, ma sulla scorta di un principio avente carattere generale, che «In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta non soltanto se l’immobile è direttamente utilizzato dall’ente possessore (nella specie, una fondazione di religione e di culto) per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia
utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25508 del 18/12/2015; richiamata, in motivazione, da Cass., Sez. 5 – Ordinanza n. 24308 del 30/09/2019 e da Cass. Sez. 5 -Sentenza n. 6795 RAGIONE_SOCIALE’11/03/2020)» (così Cass., Sez. T, 12 maggio 2021, n. 12539, richiamata da Cass., Sez. T., 16 febbraio 2023, n. 4953). In tale direzione si è avuto modo di rimarcare che detto ordine di idee concerne l’ipotesi nella quale «il comodatario sostanzialmente utilizzi il bene in attuazione dei compiti istituzionali RAGIONE_SOCIALE‘ente concedente, con il quale sussista uno stretto rapporto di strumentalità che potrebbe definirsi “compenetrante”», ovverosia il caso «in cui l’immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura RAGIONE_SOCIALE‘ente concedente per lo svolgimento di un’attività meritevole prevista dalla norma agevolativa. In questo senso, quindi, si è rilevato che secondo un indirizzo giurisprudenziale che si è venuto affermando nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte, l’esenzione spetta non soltanto se l’immobile è direttamente utilizzato dall’ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente (v., ora, la l. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 71, lett. A);
7.4. nella fattispecie in esame l’uso indiretto è fondato proprio sulle cennate disposizioni (l. n. 245 del 1990, art. 10; d.m. 25 marzo 1991, art. 4) che impongono, ex lege , una reciproca integrazione di attività funzionale alla costituzione RAGIONE_SOCIALE nuova RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE scorporo RAGIONE_SOCIALEe attività corrispondenti alla prima RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (con tutte le relative dotazioni organiche, scientifiche,
didattiche e strumentali, ed il subentro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in tutti i rapporti giuridici facenti capo all’RAGIONE_SOCIALE” relativi al funzionamento RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) ed all’uso, relativamente alle attività o ggetto di scorporo, RAGIONE_SOCIALEe strutture utilizzate dalla prima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e da destinare a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE). Sebbene, dunque, il regime conv enzionale previsto, nella disciplina RAGIONE_SOCIALE‘uso, dal richiamato art. 4 del D.M. 25 marzo 1991 sembrerebbe escludere il possesso (del concessionario) fondato su di un RAGIONE_SOCIALE reale (di uso), è, quindi, indubbio che l’uso indiretto risponde all’esercizio di attività esenti da ricondurre alle sopra citate disposizioni e l’integrazione fra i due enti è ‘imposta’ a livello normativo con riferimento alle attività da dismettere ed ai beni da assumere in uso per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe nuove attività. Tanto consente di escludere la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai menzionati locali;
8. il terzo motivo è da ritenere inammissibile in quanto il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, pur lamentando apparentemente una violazione di norme di legge, devolve all’esame RAGIONE_SOCIALE Corte una erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta (deducendo mere allegazioni in fatto sulla natura e destinazione di singole unità immobiliari) e, pertanto, finisce con il sollecitare un inammissibile riesame del merito del giudizio (vedi Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Come, difatti, questa Corte ha in più occasioni rimarcato, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato RAGIONE_SOCIALE fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALE stessa laddove l’allegazione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito che è sottoposta
al sindacato di legittimità nei limiti delineati (ora) dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (v., ex plurimis, Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499). Invero la C.T.R., con motivazione logica, congrua e adeguata, valutato il tenore complessivo RAGIONE_SOCIALEe difese RAGIONE_SOCIALEe parti ed esaminata la documentazione versata in atti, ha ritenuto che trattavasi di immobili non assoggettabili ad IMU, ricostruzione che il RAGIONE_SOCIALE cerca di inficiare prospettando una rilettura RAGIONE_SOCIALEe complessive risultanze istruttorie né, per altro verso, la generica deduzione svolta sull’onere RAGIONE_SOCIALE prova è idonea ad inficiare l’accertamento in fatto RAGIONE_SOCIALE impugnata sentenza. Occorre ricordare che – la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALEe fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.. (Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione), violazioni che nel caso di specie non appaiono ravvisabili;
il quarto motivo appare fondato per due ordini di ragioni, dovendosi ritenere configurabile la dedotta violazione di legge;
9.1. secondo quanto è dato leggere dalla sentenza impugnata la C.T.R. ha rilevato che « gli immobili ai nn. 16, 25 e 26 RAGIONE_SOCIALE‘atto
impugnato (occupati dall’istituto di credito Intesa San Paolo, ex Banco di RAGIONE_SOCIALE), sono immobili che non sono nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ma concessi in uso all’RAGIONE_SOCIALE che -‘subentrata all’RAGIONE_SOCIALE‘ – li ha locati (al Banco di RAGIONE_SOCIALE), come si evince dai contratti di locazione allegati dalla parte al ricorso. A riguardo sostiene il RAGIONE_SOCIALE che la proprietà resti sempre in capo all’ RAGIONE_SOCIALE, tenuto al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta. In realtà, per le ragioni già esposte, l’esenzione è applicabile anche in relazione a tali immobili, in quanto concessi in comodato gratuito all’RAGIONE_SOCIALE, ente non commerciale»;
9.2. orbene in relazione a tali beni il motivo appare fondato sotto un duplice profilo: in primo luogo la C.T.R. non ha accertato l’esatto e specifico titolo del possesso che legittima l’imposizione e l’individuazione RAGIONE_SOCIALE soggettività passiva ed, in seco ndo luogo, il riferimento alla concessione in comodato e, dunque, all’uso indiretto [quell’uso indiretto che giustifica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, lett. i), l’esenzione quando la concessione di godimento avvenga tra enti le cui attività si integrano e sono, ex se, esenti], qui non appare valutato in linea con i principi di RAGIONE_SOCIALE in materia a fronte del rilievo che le unità immobiliari erano state sfruttate commercialmente in quanto concesse in locazione all’esercente attività bancaria (attività commerciale);
10. il quinto motivo può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati;
10.1. la C.T.R. ha rilevato che « ….quanto concerne la parte RAGIONE_SOCIALE pronuncia che ha respinto il ricorso, si condividono i documentati rilievi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. In effetti, l’RAGIONE_SOCIALE ha eccepito lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività istituzionale con modalità ‘non commerciale’ negli immobili indicati ai predetti nn. 69, 72, 105, 156, comprovata nel presente giudizio con altra dichiarazione a firma del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con una puntuale descrizione e specifica destinazione d’uso dei predetti immobili (nei vari dipartimenti)
comprensiva di planimetrie catastali. L’immobile indicato al n. 157 (INDIRIZZO), è quello concesso a titolo gratuito alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che vi ha ivi collocato i propri uffici per l’RAGIONE_SOCIALE, come da delibera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del demanio del 2011 allegato in atti (sub doc.6 al ricorso). Detta destinazione risulta attestata nella dichiarazione a firma del AVV_NOTAIO ed altra conferma si rinviene nella pagina del sito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ‘Patrimonio Immobiliare’ ove tra le note per il menzionato immobile si legge che ‘L’immobile è di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed è stato assegnato all’RAGIONE_SOCIALE (Oggi RAGIONE_SOCIALE)’. In ogni caso l’immobile è destinato RAGIONE_SOCIALE svolgimento di attività esente IMU (didattica) ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/92 sul piano oggettivo e risponde anche al requisito soggettivo di appartenenza di due enti non commerciali (RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE). L’immobile indicato al n. 110 (INDIRIZZO) corrisponde, invece, ad un sub catastale inesistente (n.99 del Foglio 1, sez. Pennino) perché soppresso e ciò risulta proprio dall’atto ricognitivo che l’RAGIONE_SOCIALE ha fatto redigere per AVV_NOTAIO per identificare correttamente i sub catastali reali del cespite ubicato in INDIRIZZO su cui l’RAGIONE_SOCIALE ha del resto anche regolarmente pagato l’IMU. L’unità al sub 110 è inesistente per cui non potrebbe giammai identificare un cespite imponibile IMU come è stato confermato anche dalla dichiarazione a firma del AVV_NOTAIO in cui a m aggior comprensione del fatto è stato dichiarato che: ‘l’immobile indicato al n. 110 RAGIONE_SOCIALE‘avviso di liquidazione non è di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, giusta atto AVV_NOTAIOile (…) con il quale è stato stralciato l’immobile in qu estione, in quanto erroneamente indicato nell’atto di acquisto del 15 dicembre 1984′ … Gli immobili indicati ai nn. 55 e 70 corrispondono, ciascuno, a cabina elettrica, per la quale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, al quale fa riferimento il comma 1, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13, del d.l. n. 201/2011, ed alla luce dei chiarimenti resi dall’Amministrazione
finanziaria (Circolare n. 3/DF, del 18 maggio 2012), pacificamente, l’IMU deve essere assolta dall’RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto del RAGIONE_SOCIALE reale di servitù sullo stesso, come da allegato la dichiarazione a firma del AVV_NOTAIO »:
10.2. orbene le censure colgono nel segno nella misura in cui la mera dichiarazione unilaterale RAGIONE_SOCIALE parte contribuente non può sicuramente costituire prova di svolgimento di attività esente, con modalità non commerciali (rilievo che riguarda le unità immobiliari indicate ai nn. 69, 72, 105, 156) tenuto conto RAGIONE_SOCIALE oneri probatori RAGIONE_SOCIALE parte contribuente che assume il RAGIONE_SOCIALE all’esenzione. Quanto all’immobile indicato al n. 157 (INDIRIZZO), in ragione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in fatto RAGIONE_SOCIALE C.T.R. in ordine alla circostanza che trattasi di immobile di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, concesso a titolo gratuito alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che vi ha ivi collocato i propri uffici per l’RAGIONE_SOCIALE (risultando, quindi, ivi esercitata attività istituzionale collegata all’insegnamento universitario) va evidenziato che la censura del RAGIONE_SOCIALE ricorrente non mette in discussione né l’accertamento relativo all’attività in concreto ivi svolta né la titolarità del bene in capo al RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che sul punto la sentenza va confermata. Per quanto concerne, infine, le unità immobiliari nn. 55 e 70 la censura, invece, è fondata: a parte la contestazione relativa alla contestata assenza di prova RAGIONE_SOCIALE sussistenza di una servitù in favore di RAGIONE_SOCIALE regolarmente trascritta, ciò non escluderebbe il titolo proprietario che fonda la soggettività passiva (in tema di servitù di uso pubblico vedi Cass., 30 settembre 2019, n. 24264; Cass., 22 maggio 2019, n. 13795);
11. in conclusione vanno accolti il quarto motivo e, per quanto di ragione (cioè con riferimento alle unità immobiliari indicate dalla C.T.R. ai nn. 69, 72, 105, 156, 55 e 70), il quinto motivo e vanno rigettati il primo, il secondo e dichiarata l’inammiss ibilità del terzo; in relazione ai motivi accolti la sentenza va cassata con rinvio alla
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui va demandata anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo e, per quanto di ragione, il quinto motivo; rigetta il primo ed il secondo e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Tributaria in data