Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32029 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32029 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18885/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende ed ai fini del presente giudizio domiciliata digitalmente al suo indirizzo pec:
EMAIL;
– controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE CAMPANIA n. 1093/2023 depositata il 09/02/2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. la C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 8706/2021, accoglieva, in parte, il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso in rettifica IMU, n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’omesso pagamento per l’annualità 2017 di euro 1.736.125,00, oltre sanzioni e interessi, per complessivi euro 2.359.144 relativamente ad alcune RAGIONE_SOCIALEe complessive 249 unità immobiliari risultanti in possesso di detto RAGIONE_SOCIALE (in specie, in proprietà o uso perpetuo) elencate nel prospetto contenuto nello stesso avviso di rettifica. I primi giudici, nel rigettare le ulteriori contestazioni dedotte da parte contribuente, ritenevano che, per quanto concerneva gli immobili di cui ai numeri da 188 a 199 nonché quelli nn. 201 e 202 di cui all’ atto di accertamento, risultava che gli stessi erano stati concessi in godimento gratuito all’RAGIONE_SOCIALE (ex S.U.N.) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del D.M. del 25/03/1991 in attuazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 245/1990 e, pertanto, non sussisteva, con riferimento a tali immobili, la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente e che, in ogni caso, l’IMU non era dovuta in quanto gli immobili in questione, utilizzati dalla ex S.U.N. e da questa destinati RAGIONE_SOCIALE svolgimento di attività didattiche con modalità non commerciali, beneficiavano l’esenzione di cui all’art.7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/92; che gli immobili indicati ai nn. 59 a 62, 74, 75, 77, 110, 158, 161, 175 erano detenuti e destinati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività istituzionale con modalità “non commerciale” e, di conseguenza, erano esenti dal pagamento RAGIONE_SOCIALE‘IMU ex art. 7, comma
1, lett. i) d.lgs. n. 546/92 cit. (a prescindere dalla loro categoria catastale), anche in considerazione del fatto che il RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato la circostanza che tali beni erano realmente destinati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività istituzionale con modalità “non commerciale;
2. la Corte di giustizia tributaria di II grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 1093/14/23, rigettava l’appello principale del RAGIONE_SOCIALE ed accoglieva, parzialmente l’appello RAGIONE_SOCIALE parte contribuente, con condanna RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore al pagamento RAGIONE_SOCIALEe sp ese del doppio grado di giudizio. In particolare giudici di appello ritenevano prive di fondamento le censure del RAGIONE_SOCIALE, rigettavano i motivi di impugnazione proposti da parte contribuente relativi al difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato ed alla vio lazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale. Osservavano che per quanto concerneva gli immobili ai nn. 16, 25 e 26 in INDIRIZZO, subconcessi in uso gratuito all’RAGIONE_SOCIALE, occupati dal l’istituto di credito Intesa San Paolo, ex Banco di RAGIONE_SOCIALE, trattavasi di immobili che non erano nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ma concessi in uso all’RAGIONE_SOCIALE che -‘subentrata all’RAGIONE_SOCIALE‘ – li aveva locati (al Banco di RAGIONE_SOCIALE), come era dato evincere dai contratti di locazione già prodotti in atti dall’RAGIONE_SOCIALE, precisando che, contrariamente a quanto rilevato dal RAGIONE_SOCIALE, l’esenzione era applicabile anche in relazione a tali immobili, in quanto concessi in comodato gratuito all’AOU, ente non commerc iale. Rilevavano, ancora, che l’immobile n. 162 (INDIRIZZO) risultava concesso a titolo gratuito alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che vi ha ivi collocato i propri uffici per l’RAGIONE_SOCIALE, come da delibera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del demanio del 2011, prodotta in atti ed, in ogni caso, l’immobile era destinato RAGIONE_SOCIALE svolgimento di attività esente IMU (in quanto didattica) ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/92 sul piano oggettivo e rispondeva anche al requisito soggettivo di
appartenenza di due enti non commerciali (RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE). L’immobile indicato al n. 115 (INDIRIZZO) corrispondeva, invece, ad un sub catastale inesistente (n.99 del Foglio 1, sez. Pennino) sicchè nessuna imposta era dovuta;
il RAGIONE_SOCIALE ha proposto, sulla base di sei motivi, ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE detta sentenza, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso, formulando, a sua volta, ricorso incidentale condizionato;
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. in data 12 settembre 2024;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo di ricorso (indicato sub. B1.) l’ente impositore ha lamentato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 504/1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, con riferimento all’art. 4 del D.M. 25.3.1991. Ha assunto che Commissione Tributaria Regionale, aderendo alla tesi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, aveva erroneamente ritenuto che il ‘possessore’ RAGIONE_SOCIALE immobili in esame, come tale sog getto passivo d’imposta RAGIONE_SOCIALE‘IMU, fosse l’RAGIONE_SOCIALE (ex S.U.NRAGIONE_SOCIALE) e non la RAGIONE_SOCIALE sebbene fosse pacifico -in quanto non contestato- che quest’ultimo RAGIONE_SOCIALE, rispetto agli immobili in questione, nel 2017, in parte, ‘proprietario’ ed, in parte, titolare del RAGIONE_SOCIALE di ‘uso perpetuo’, come desumibile anche da due elenchi di immobili in atti, basando il proprio convincimento sul disposto di cui all’art. 4 del D.M. 25.3.1991 da cui sarebbe risultato che i beni in questione erano gravati da un RAGIONE_SOCIALE d’uso in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e che l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe avuto la possibilità di continuare a utilizzarli (a differenza del comodante che, ex art. 1804 c.c., può far cessare l’uso del comodatario), essendogli stata sottratt a, ex lege , la disponibilità di tali immobili. Ha rilevato che, per contro, non era stata fornita la prova, mediante un atto formalmente e
sostanzialmente idoneo RAGIONE_SOCIALE scopo, che la RAGIONE_SOCIALE, in forza del persistente proprio RAGIONE_SOCIALE di proprietà o RAGIONE_SOCIALE reale d’uso (solo in parte compresso da un concorrente RAGIONE_SOCIALE d’uso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, peraltro neppure perfezionato/formalizzato) non po teva ‘utilizzare’ gli immobili de quibus e che, per contro, essendo normativamente previsto l’utilizzo congiunto RAGIONE_SOCIALEe strutture RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in assenza RAGIONE_SOCIALE prevista convenzione e/o di qualsivoglia atto traslativo del RAGIONE_SOCIALE d’uso (ritualmente formalizzato/trascritto) che, individuando specificatamente alcune strutture, ne avesse trasferito il possesso alla RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata era da ritenere errata in punto di corretto accertamento del soggetto passivo d’imposta per gli immobili de quibus ;
2. con il secondo motivo (indicato sub. b.2.) ha dedotto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs.504/1992 in connessione all’art. 3, comma 1, del medesimo d.lgs., assumendo che era erronea l’affermazione dei giudici di appello secondo cui, anche a volere ritenere la RAGIONE_SOCIALE possessore (ex art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201), andava tenuto conto che trattavasi di immobili destinati RAGIONE_SOCIALE svolgimento, con modalità non commerciali, di attività didattiche, per i quali spettava l’esenzione di cui all’art. 7, comma l, lett. i), d.lgs. n. 504/92 non avendo i giudici di appello considerato che, in merito alla possibilità di beneficiare RAGIONE_SOCIALE esenzione – ex art 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 – nell’ipotesi di utilizzazione c.d. indiretta dei suindicati immobili, per finalità istituzionali, da parte di altro Ente non commerciale (ossia l’RAGIONE_SOCIALE), la giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte si era pronunciata, in via di principio, nel senso di escludere la possibilità di beneficiare di detta esenzione e ciò anche laddove l’utilizzazione indiretta avvenisse per finalità istituzionali e ad opera di enti non commerciali in quanto sarebbe mancato il requisito di cui alla lett. c), trattandosi
di Atenei distinti e fra loro autonomi. Nella specie, dunque, non ricorrendo <> l’ RAGIONE_SOCIALE non poteva beneficiare di tale esenzione;
3. con il terzo motivo (indicato sub. C3) ha rilevato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/1992 in connessione alla corretta applicazione d ell’art. 2697, primo comma, cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115, primo comma, cod. proc. civ. lamentando che i giudici di appello non avevano considerato che dalle medesime allegazioni di parte contribuente poteva facilmente rilevarsi che gli immobili indicati dal n. 59 a 62 nonché di quelli indicati ai nn. 74, 75, 77, 110, 158, 161, 175, 54, 56 e 57 del prospetto di liquidazione che per l’RAGIONE_SOCIALE gli stessi non erano, in realtà, utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività meritevoli di esenzione ed, infatti, dalla documentazione versata in atti emergeva che: – gli immobili indicati ai punti da 59 a 62 del prospetto di liquidazione erano utilizzati rispettivamente quali punto ristoro ed RAGIONE_SOCIALEggio del custode del dipartimento di farmacia; l’immobile al punto 61 era un locale ad uso del dipartimento di farmacia ma per il quale non veniva indicata l’attività svolta.. ; l’immobile al punto 158 era stato indicato come ingresso di INDIRIZZO; – l’immobile al punto 161 era in uso al centro Musei ma non era specificata la destinazione d’uso RAGIONE_SOCIALEo stesso; l’immobile di INDIRIZZO (punto 175 del prospetto di liquidazione) era utilizzato con finalità tipicamente commerciali in quanto adibito a centro congressi; per quanto riguardava la sottoposizione a tassazione RAGIONE_SOCIALE immobili adibiti ad uffici amministrativi (INDIRIZZO), tali immobili risultavano utilizzati per uffici contabili ed altre attività diverse da quelle didattiche;
4. con il quarto motivo (indicato sub. C.4) ha rilevato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, primo 4comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/1992 non avendo i giudici di merito considerato che quanto alle cabine elettriche – immobili di cui al n. 55 e 70 -era da ritenere non conforme a RAGIONE_SOCIALE l’individuazione RAGIONE_SOCIALE soggettività passiva in capo all’RAGIONE_SOCIALE atteso che, gli artt. 9 e 13 contemplano quali soggetti passivi del tributo il proprietario RAGIONE_SOCIALE‘immobile ovvero il titolare del RAGIONE_SOCIALE di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sull’immobile ma non il titolare del RAGIONE_SOCIALE di servitù con la conseguenza che per gli immobili in questione, soggetti a servitù, l’imposta resta a carico RAGIONE_SOCIALE contribuente;
5. con il quinto motivo (indicato sub. D.5.) ha rilevato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/1992 in connessione con la corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697, primo comma, cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115, primo comma, cod. proc. civ. lamentando che i giudici di appello non avevano considerato che, con riferimento alle unità immobiliari site alla INDIRIZZO ed individuate ai progressivi 16, 25 e 26 del prospetto di liquidazione, non era stato provato che su tali tre immobili la RAGIONE_SOCIALE aveva trasferito altro RAGIONE_SOCIALE reale alla A.O.U., e la mera disponibilità di detti immobili da parte RAGIONE_SOCIALE‘A.O.U. non era giuridicamente qualificabile come una RAGIONE_SOCIALEe fattispecie tassativamente previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992, norma prevista per l’ICI e tutt’ora in vigore per l’IMU;
6. con il sesto motivo (indicato sub. E6.) ha rilevato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 20 (commi 3, 4 e 5) del Regolamento Comunale IMU (anni 2017/18) in connessione alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. In via cautelativa, ha chiesto
l’annullamento e/o la riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata nella parte in cui in riforma/integrazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di CTP n. 8706/21, la C.T.R. aveva affermato che gli immobili indicati ai nn. da 37 a 42 e da 184 a 192, nonché quelli indicati ai nn. 78; 113; 114; 116; 117; 170; 171; 173; 180; 181; 248; 249, erano quelli detenuti dall’RAGIONE_SOCIALE ma non destinati RAGIONE_SOCIALE svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività istituzionale, perché locati (e quindi utilizzati ‘con modalità commerciale’ per i fitti riscossi) oppure occupati da stude nti (da 178 a 186, in INDIRIZZO), su cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva regolarmente dichiarato e regolarmente versato l’IMU nell’anno 2017 a mezzo RAGIONE_SOCIALEe compensazioni effettuate in dichiarazione IMU non considerando che l’ente impositore aveva espressamente rappresentato che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva corrisposto alcuna somma per gli importi dovuti. Nel rilevare che ‘verosimilmente’ l’assenza di un materiale pagamento dipendeva dal fatto che lo stesso, come documentato dall’RAGIONE_SOCIALE, era avvenuto virtualmente, ‘in compensazione’ con supposte eccedenze IMU (che sarebbero risultate dalla dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2016) -eccedenze che, tuttavia, nella misura in cui dipendevano dall’esito dei ricorsi in Cassazione non erano ancora definitivamente maturate con conseguente interesse ‘seppur potenziale’ del RAGIONE_SOCIALE all’impugnazione anche RAGIONE_SOCIALEe predette statuizioni;
7.1. l’ente ricorrente ha chiesto, infine, riformare il capo RAGIONE_SOCIALE sentenza relativo alla condanna del RAGIONE_SOCIALE alle spese del doppio grado di giudizio e ciò in quanto tale statuizione (peggiorativa rispetto a quella del giudice di 1° grado che, invece, correttamente aveva compensato le spese in ragione RAGIONE_SOCIALE ‘reciproca soccombenza’) non aveva tenuto conto che sia in 1° che in 2° grado, per quanto sopra esposto, vi era stato un accoglimento solo parziale del ricorso e RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contribuen te;
8. con il proposto ricorso incidentale condizionato l’RAGIONE_SOCIALE ha formulato due motivi:
8.1. con il primo motivo ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 7 L. n. 212/2000 e 3 legge n. 241/90, nonché del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 9, comma 7, d.lgs. n. 23/2011 e 1, comma 162, legge n. 296/2006 nonché art. 5, legge n. 212/2000 osservando che, a fronte RAGIONE_SOCIALE specifici motivi dedotti quanto alla nullità RAGIONE_SOCIALE‘ atto di accertamento impugnato per difetto di motivazione, la Corte di giustizia di secondo grado aveva adottato una motivazione apparente, con affermazioni perplesse ed inconciliabili con la fattispecie in causa che non consentivano, quindi, di individuare le effettive ragioni poste a fondamento del dispositivo;
8.2. con il secondo motivo ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità illegittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 del Regolamento TARI del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, art. 12, comma 7, Legge 212/2000, e 97 Cost. osservando che la decisione era da ritenere erronea in RAGIONE_SOCIALE anche nella parte in cui i giudici di appello avevano rigettato la censura relativa al vizio del procedimento per la mancata attivazione del previo contraddittorio; 9. va, in primo luogo, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale formulata dalla controricorrente dovendosi osservare che, diversamente da quanto vorrebbe sostenersi, non si tratta di motivi in toto inammissibili, perché i prospettati errori logico-giuridici non implicano affatto, sempre e comunque, la rivisitazione nella presente sede di legittimità di aspetti fattuali, quanto, prevalentemente, profili di stretta rilevanza tecnicogiuridica; inoltre, non può fondatamente sostenersi che essi siano sempre carenti del requisito di specificità ed autosufficienza, dal momento che, per lo più, proprio la natura prettamente giuridica RAGIONE_SOCIALEe doglianze in essi trasversalmente contenuta esclude che la loro illustrazione richiedesse (sempre) l’inserimento, la trascrizione o lo specifico richiamo di elementi diversi rispetto a quelli indicati e richiamati ed ulteriori dalla normativa asseritamente violata in
rapporto alle domande ed eccezioni di parte (il cui atteggiarsi nel corso dei vari gradi del processo risulta, per lo più, pacifico tra le parti);
10. il primo ed il secondo motivo del ricorso principale – i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi – sono privi di fondamento;
10.1. va premesso, sotto il profilo normativo, che la legge n. 245/1990 – Norme sul piano triennale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e per l’attuazione del piano quadriennale RAGIONE_SOCIALE-1990 -ha così stabilito: art. 7. ‘1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 6 si applicano anche al piano quadriennale di RAGIONE_SOCIALE1990, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale RAGIONE_SOCIALE Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1989. 2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituite ed attivate, con modifica statutaria, tutte le nuove strutture espressamente previste dal piano di cui al comma 1. Il RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE di magistero presso l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, sono istituiti con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10. 3. Le RAGIONE_SOCIALE possono indicare, con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto concerne le risorse necessarie, le priorità nell’attivazione RAGIONE_SOCIALEe strutture e dei corsi previsti nel piano di cui al comma 1.4. Per la costituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con corsi attivati alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo e previste dal piano predetto quali strutture decentrate da altre RAGIONE_SOCIALE si applicano, nel caso in cui alle stesse non siano assegnati almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, le disposizioni di cui al comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2’. Il successivo art. 10 (Istituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), a sua volta, ha stabilito: ‘1. È istituita, nell’area metropolitana di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE. Essa è compresa fra quelle previste dall’art. 1, secondo comma, n. 1), del testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi
sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Con decreto del Ministro, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge, su parere conforme RAGIONE_SOCIALEe competenti commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni per disciplinare, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, la costituzione RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e l’attivazione dei relativi corsi di laurea nonchè le modalità attuative RAGIONE_SOCIALEe previsioni del piano quadriennale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-1990, ivi compreso lo scorporo dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE I RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed il passaggio RAGIONE_SOCIALE stessa alla II RAGIONE_SOCIALE, con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali. Il decreto deve comunque prevedere che l’istituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avvenga contestualmente alla costituzione di più RAGIONE_SOCIALE.’ In forza del successivo D.M. 25/09/1991 è stata previsto, all’art. 4, che: ‘La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con i relativi corsi di laurea è istituita a decorrere dall’anno accademico 1992-1993 scorporando dall’RAGIONE_SOCIALE” la prima RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con tutte le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all’RAGIONE_SOCIALE” relativi al funzionamento RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in atto alla data di inizio RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1992-93. Fino all’apprestamento RAGIONE_SOCIALEe strutture da adibire a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima funzionerà nelle strutture attualmente utilizzate dalla prima RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE“. Con apposita convenzione le due RAGIONE_SOCIALE disciplinano i reciproci rapporti in ordine alla gestione RAGIONE_SOCIALEe strutture utilizzate congiuntamente dalle due RAGIONE_SOCIALE‘;
10.2. orbene ancorché difetti, RAGIONE_SOCIALE stato RAGIONE_SOCIALE atti, la prova di uno specifico titolo avente natura costitutiva di un RAGIONE_SOCIALE reale (concessione «in gratuito e perpetuo uso») in favore RAGIONE_SOCIALE‘ex S.U.N.,
non può dubitarsi RAGIONE_SOCIALE correttezza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE C.T.R., anch’essa oggetto di censura;
10.3. invero questa Corte ha avuto modo di chiarire che, a certe e determinate condizioni, l’utilizzazione indiretta del bene può consentire il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione in oggetto precisando, sia pure in relazione ad altra agevolazione, ma sulla scorta di un principio avente carattere generale, che «In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta non soltanto se l’immobile è direttamente utilizzato dall’ente possessore (nella specie, una fondazione di religione e di culto) per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25508 del 18/12/2015; richiamata, in motivazione, da Cass., Sez. 5 – Ordinanza n. 24308 del 30/09/2019 e da Cass. Sez. 5 -Sentenza n. 6795 RAGIONE_SOCIALE’11/03/2020)» (così Cass., Sez. T, 12 maggio 2021, n. 12539, richiamata da Cass., Sez. T., 16 febbraio 2023, n. 4953). In tale direzione si è avuto modo di rimarcare che detto ordine di idee concerne l’ipotesi nella quale «il comodatario sostanzialmente utilizzi il bene in attuazione dei compiti istituzionali RAGIONE_SOCIALE‘ente concedente, con il quale sussista uno stretto rapporto di strumentalità che potrebbe definirsi “compenetrante”», ovverosia il caso «in cui l’immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura RAGIONE_SOCIALE‘ente concedente per lo svolgimento di un’attività meritevole prevista dalla norma agevolativa. In questo senso, quindi, si è rilevato che secondo un indirizzo giurisprudenziale che si è venuto affermando nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte, l’esenzione spetta non soltanto se l’immobile è direttamente utilizzato dall’ente possessore per lo
svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente (v., ora, la l. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 71, lett. A);
10.4. nella fattispecie in esame l’uso indiretto è fondato proprio sulle cennate disposizioni (l. n. 245 del 1990, art. 10; d.m. 25 marzo 1991, art. 4) che impongono, ex lege , una reciproca integrazione di attività funzionale alla costituzione RAGIONE_SOCIALE nuova RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE scorporo RAGIONE_SOCIALEe attività corrispondenti alla prima RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (con tutte le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali, ed il subentro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in tutti i rapporti giuridici facenti capo all’RAGIONE_SOCIALE” relativi al funzionamento RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ed all’uso, relativamente alle attività oggetto di scorporo, RAGIONE_SOCIALEe strutture utilizzate dalla prima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e da destinare a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE). Sebbene, dunque, il regime convenzionale previsto, nella disciplina RAGIONE_SOCIALE‘uso, dal richiamato art. 4 del D.M. 25 marzo 1991 sembrerebbe escludere il possesso (del concessionario) fondato su di un RAGIONE_SOCIALE reale (di uso), è, quindi, indubbio che l’uso indiretto risponde all’esercizio di attività esenti da ricondurre alle sopra citate disposizioni e l’integrazione fra i due enti è ‘imposta’ a livello normativo con riferimento alle attività da dismettere ed ai beni da assumere in uso per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe nuove attività. Tanto consente di escludere la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai menzionati locali, con la precisazione che simili conclusioni non appaiono smentite alla luce del richiamato pronunciamento del Consiglio di Stato;
11. il terzo motivo è inammissibile in quanto il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, pur lamentando apparentemente una violazione di norme di legge, devolve all’esame RAGIONE_SOCIALE Corte una erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta (deducendo mere allegazioni in fatto sulla natura e destinazione di singole unità immobiliari) e, pertanto, finisce per sollecitare un inammissibile riesame del merito del giudizio (vedi Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Come, difatti, questa Corte ha, in più occasioni rimarcato, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALE fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALE stessa laddove l’allegazione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito che è sottoposta al sindacato di legittimità nei limi ti delineati (ora) dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (v., ex plurimis, Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499). Invero la C.T.R., con motivazione logica, congrua e adeguata, valutato il tenore complessivo RAGIONE_SOCIALEe difese RAGIONE_SOCIALEe parti ed esaminata la documentazione versata in atti, ha ritenuto che trattavasi di immobili non assoggettabili ad IMU, ricostruzione che il RAGIONE_SOCIALE cerca di inficiare prospettando una rilettura RAGIONE_SOCIALEe complessive risultanze istruttorie né, per altro verso, la generica deduzione svolta sull’onere RAGIONE_SOCIALE prova è idonea ad inficiare l’accertamento in fatto RAGIONE_SOCIALE impugnata sentenza. Occorre ricordare che la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALEe fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per
dedurre la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione), violazioni che nel caso di specie non appaiono ravvisabili;
12. il quarto motivo è fondato. Si legge nella sentenza impugnata « Gli immobili indicati ai nn. 55 e 70 corrispondono, ciascuno, a cabina elettrica, per la quale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, al quale fa riferimento il comma 1, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13, del d.l. n. 201/2011, ed alla luce dei chiarimenti resi dall’Amministrazione finanziaria (Circolare n. 3/DF, del 18 maggio 2012), pacificamente, l’IMU deve essere assolta dall’RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto del RAGIONE_SOCIALE reale di servitù sullo stesso, come da allegato la dichiarazione a firma del Rettore». Orbene le censure formulate con tale motivo colgono nel segno in quanto a parte la contestazione relativa alla insussistenza RAGIONE_SOCIALE prova di una servitù in favore di RAGIONE_SOCIALE regolarmente trascritta, ciò non escluderebbe il titolo proprietario che fonda la soggettività passiva (in tema di servitù di uso pubblico vedi Cass., 30 settembre 2019, n. 24264; Cass., 22 maggio 2019, n. 13795);
15. anche quinto motivo – relativo ai beni 16, 25 e 26 del prospetto di liquidazione – è da ritenere fondato, ravvisandosi la prospettata violazione di legge. Infatti in relazione a tali beni il motivo appare condivisibile sotto un duplice profilo: in primo luogo la C.T.R. non ha accertato l’esatto e specifico titolo del possesso che legittima l’imposizione e l’individuazione RAGIONE_SOCIALE soggettività passiva ed, in secondo luogo, il riferimento alla concessione in comodato e,
dunque, all’uso indiretto [quell’uso indiretto che giustifica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, lett. i), l’esenzione quando la concessione di godimento avvenga tra enti le cui attività si integrano e sono, ex se, esenti], qui non appare valutato in linea con i principi di RAGIONE_SOCIALE in materia, a fronte del rilievo che le unità immobiliari erano state sfruttate commercialmente in quanto concesse in locazione all’esercente attività bancaria (attività commerciale);
16. il sesto motivo è inammissibile in quanto genRAGIONE_SOCIALE, aspecifico, afferente questioni prettamente fattuali e, peraltro, basato su ‘mere supposizioni’. L’ente impositore pone da un lato questioni di natura ipotetica e, peraltro, devolve accertamenti in fatto (quelli relativi al regolamento comunale) sicuramente preclusi in quanto non risultano sottoposti alla corte di merito;
17. il ricorso incidentale è infondato;
17.1. il primo motivo deve essere disatteso: si tratta di censura che costituisce mera riproposizione RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di nullità del provvedimento impositivo motivatamente disattesa dai giudici di appello e, peraltro, la parte non mette questa Corte nella condizione di ripercorrere il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato nei suoi tratti contenutistici essenziali. La censura è, dunque, sotto tale profilo, inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. dovendosi in questa sede dare seguito al principio di RAGIONE_SOCIALE secondo il quale in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALEe ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso – è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi RAGIONE_SOCIALE motivazione di detto atto che si assumono erroneamente
interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (cfr. Cass. nn. 16147/2017, 2928/2015, 8312/2013). Tale condizione di ammissibilità del mezzo non è stata concretizzata dalla ricorrente in via incidentale nella sua formulazione, non essendo stata affatto riportata, quanto meno per estratto e nei punti rilevanti, la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo impugnato sia in relazione ai presupposti impositivi sia con riferimento a interessi e sanzioni; 17.2. il secondo motivo è privo di fondamento alcuno dovendosi osservare da un lato che l’RAGIONE_SOCIALE non specifica l’esatto contenuto RAGIONE_SOCIALE disposizione regolamentare che sarebbe stata violata e, per altro verso, che nel caso in esame non sussisteva un RAGIONE_SOCIALE al contraddittorio preventivo. Infatti secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i c.d. ‘tributi armonizzati’, mentre per i c.d. ‘tributi non armonizzati’ occorre una specifica previsione normativa (tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. VI/V, 31 maggio 2016, nn. 11283, 11284, 11285 e 11286; Cass., Sez. V, 15 marzo 2017, nn. 6757 e 6758; Cass., Sez. VI/V, 7 ottobre 2020, nn. 21616 e 21618; Cass., Sez. V, 1° dicembre 2020, n. 27382; Cass., Sez. V, 16 dicembre 2021, n. 40482; Cass., Sez. V, 21 dicembre 2021, nn. 41041, 41106, 41110, 41116 e 41119; Cass., Sez. V, 10 gennaio 2022, n. 366; Cass., Sez. V, 23 maggio 2022, n. 16481). Per i tributi (“non armonizzati”, come l’IRPEF, l’IRAP, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, i tributi locali), l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento per gli accertamenti c.d. ‘a tavolino’, per cui non si pone la questione di un’eventuale inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212.
non sussiste Quindi, in via generale, solo nell’ipotesi di accesso, ispezione o
verifica nei locali destinati all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività, è già stata operata dal legislatore una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio, attraverso la comminatoria di nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo nel caso di violazione del termine dilatorio di sessanta giorni per consentire al contribuente l’interlocuzione con l’amministrazione finanziaria con decorrenza dalla conclusione RAGIONE_SOCIALEe operazioni di controllo. La Corte costituzionale, pur rilevando che «[…] la mancata generalizzazione del c ontraddittorio preventivo con il contribuente, fin qui limitato a specifiche e ben tipizzate fattispecie, risulta ormai distonica rispetto all’evoluzione del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale», ha, nondimeno, osserv ato che «[…] dalla pluralità dei moduli procedimentali legislativamente previsti e dal loro ambito applicativo, emerge con evidenza la varietà e la frammentarietà RAGIONE_SOCIALEe norme che disciplinano l’istituto e la difficoltà di assumere una di esse a moRAGIONE_SOCIALEo gen erale […]» (così Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47), precisando, quindi, che: «Il principio enunciato dall’art. 12, comma 7, statuto contribuente -la partecipazione procedimentale del contribuente -ancorché esprima una esigenza di carattere costituzionale, non può essere esteso in via generale tramite una sentenza di questa Corte; comunque la soluzione proposta dal rimettente potrebbe creare disfunzioni nel sistema tributario, imponendo un’unica tipologia partecipativa per tutti gli accertamenti, anche ‘a tavolino’», per poi desumerne che: «Di fronte alla molteplicità di strutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali evidenziati, il compito di adeguare il RAGIONE_SOCIALE vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti» (Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47). Nella specie, quindi, esulandosi dal campo dei c.d. ‘tributi
armonizzati’ ed essendo stato l’accertamento svolto ‘a tavolino’, in assenza di una specifica previsione RAGIONE_SOCIALE disciplina nazionale e regionale, non può affermarsi l’esistenza di un obbligo di contraddittorio preventivo, la cui mancanza possa invalidare l’ atto impositivo (cfr. su tali principi, tra le tante, Cass. Sez. T. 3 maggio 2023, n. 11518);
18. in conclusione vanno accolti il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, vanno rigettati il primo ed il secondo motivo e va dichiarata l’inammissibilità del terzo e del sesto; va rigettato il ricorso incidentale e in relazione ai motivi accolti la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui va demandata anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, rigetta il primo ed il secondo motivo e dichiara inammissibile il terzo ed il sesto; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo grado di giudizio; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente in via incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Tributaria in data