Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4608 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4608 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15705/2025 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE CARUGATE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 1243/2025 depositata il 13/05/2025.
Udita la relazione svolta NOME camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Carugate notificò alla ricorrente e alle sue sorelle NOME NOMENOME NOME NOME qualità di comproprietarie di un’area in quel Comune, avvisi d’accertamento IMU per l’anno 2018 sulla base di una valutazione che teneva conto dell’intervenut a modifica
della destinazione urbanistica dell’area da agricola a edificabile, avvenuta sin dal 2009.
L’odierna ricorrente impugnò l’avviso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano sostenendo che, poiché il terreno era condotto in comodato dalla comproprietaria e sorella NOME che ivi svolgeva attività agricola professionale (c.d. IAP), si ricadeva NOME fattispecie d’esenzione prevista dall’art. 2, co . 1, lett. b) del d.lgs 504/92. Lamentò inoltre come non fosse stato tenuto conto di vincoli d ‘ inedificabilità secondo il piano urbanistico.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 898/24, respinse il ricorso. Su appello della contribuente e con la sentenza indicata in epigrafe (n. 1243/25), la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Milano respinse il gravame ritenendo che, per quanto ancora rileva e come valutato in numerose altre pronunce riguardanti i medesimi beni e le medesime contribuenti in relazione a diversi anni d’imposta:
-l’esenzione non fosse invocabile atteso che non risultava provata, come già valutato in numerose pronunce tra le stesse parti e con riferimento alla stessa area, l’attività agricola di NOME nell’anno in esame (2018), e ciò a prescindere dalla rilevanza dell’eventuale preesistenza di tale attività al momento del mutamento della destinazione urbanistica dell’area (2009);
il valore accertato dal Comune e oggetto di delibere nel 2005 dovesse condividersi, essendo inoltre confermato dalla sentenza n. 1012/2016, passata in giudicato, relativa alle annualità 2009-2011 dove le comproprietarie avevano accettato il valore così determinato senza limitazioni temporali e nonostante la reiterazione delle medesime censure.
Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di tre motivi, integrati da successiva memoria.
Resiste il Comune con controricorso, anch’esso seguito da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 2, co. 1 lett. b) d. lgs. 504/92 e art. 1, co. 13, legge 208/2015 in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. Sostiene che, ai sensi delle richiamate disposizioni, il terreno dovrebbe essere considerato ex lege non fabbricabile e pertanto esente dall’imposta. Sostiene che l’iscrizione della sorella NOME quale imprenditrice agricola professionale (IAP) dal 2012 sarebbe sufficiente della prova della ‘persistenza’ dell’attività agricola, r ichiamando un precedente di questa Sezione (n. 30456/24) che avrebbe introdotto una presunzione in tal senso. La qualifica in capo a una delle comproprietarie estenderebbe l’esenzione anche alle altre (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 1919 del 27/01/2025, Rv. 673802 -01).
1.1 Deve innanzi tutto respingersi l’eccezione d’inammissibilità del motivo formulata nel controricorso ove il Comune sostiene come la censura ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. sia inammissibile ai sensi del comma 4 dello stesso articolo in quanto sul punto vi è ‘doppia conforme’, nonché più in generale concretizzandosi in una sollecitazione a questa Corte NOME rivalutazione dei fatti già vagliati nei precedenti gradi di giudizio.
1.2 Quanto al primo profilo, deve convenirsi con le ricorrenti sul fatto che la reiezione dell’esenzione per attività agricola non è stata espressamente respinta per le ‘stesse ragioni’, come richiesto dal predetto comma 4, atteso che il giudice di primo grado aveva ritenuto necessario che l’attività agricola fosse svolta già al momento in cui era mutata la destinazione urbanistica dell’area, mentre il giudice d’appello ha motivato sulla mancanza di prova di tale attività sulla specifica area.
1.3 Quanto all’ulteriore profilo di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è censurata l’interpretazione che la Corte di merito ha dato delle disposizioni suindicate, vagliando se la pacifica iscrizione nel registro IAP sia condizione sufficiente per l’invocata esenzione, sicché il giudizio demandato a questa Corte è in diritto.
1.4 Nel merito il motivo è infondato.
Deve infatti rimarcarsi che:
1) per ciò che concerne le valutazioni giuridiche e non fattuali operate NOME sentenza richiamata, in tema di giudicato esterno, l’interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell’ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis (Cass. Sez. 5, 05/03/2024, n. 5822, Rv. 670813 – 01);
2) per quanto riguarda gli elementi oggetto di valutazione, quali il valore delle aree in questione e alla luce dei principi generali in tema di giudicato tributario -secondo cui nel processo tributario l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche … atte nga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass. Sez. 5, 03/03/2021, n. 5766, Rv. 660691 – 01) -pare corretto ritenere che il giudizio sul valore di un’area sia passibile di modificazione a seconda di molteplici eventi che possono interessarla, sotto il profilo giuridico ed economico, costituendo pertanto un elemento variabile sicché la valutazione operata dal giudice con riferimento a un periodo d’imposta non può assurgere a elemento definitivamente accertato con efficacia di giudicato sui periodi precedenti e successivi.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 13/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME