Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23105 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5181/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo stud io dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 4948/2023 depositata il 29/08/2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 4948/2/2023, depositata il 29/08/2023 e non notificata, rigettava l’appello proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da parte contribuente avverso gli avvisi di accertamento relativi ad IMU anni 2016 e 2017;
contro detta sentenza l ‘ RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi illustrati con successiva memoria, chiedendo riunirsi il presente procedimento a quelli portanti i nn R.G. 9132/2024, 11798/2022, 11662/2022 e 21596/2023 nonché fissarsi pubblica udienza;
il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., illegittimità e/o nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 74, primo comma, della legge n. 342/2000 nella parte in cui i giudici di appello avevano ritenuto che gli avvisi impugnati fossero adeguatamente motivati e legittimi;
con il secondo motivo lamenta , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in ragione della mancata valutazione di tutte le censure formulate con l’atto di appello nonché ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un capo decisivo della controversia in ragione della omessa valutazione di circostanze decisive documentali
tali da escludere l’imponibilità dei terreni oggetto di imposizione che il giudice di merito aveva del tutto omesso di prendere in esame; 3. con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 504/92, dell’art. 2697 cod. civ. nonchè degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nella parte n cui la Corte di secondo grado aveva ritenuto che parte contribuente non aveva fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare la spettanza dell’esenzione ai sensi dell’art. 7 cit., non ammettendo i mezzi di prova richiesti;
4. con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione degli artt. 5 e 7 del d.lgs. 504/1992 avendo i giudici di appello escluso il diritto all’esenzione e ritenuto che rilevava, nella specie, la sola potenzialità economica delle aree e la circostanza che rientravano nello strumento urbanistico, lamentando, altresì, la erroneità dei criteri di calcolo dell’imposta;
5. con il quinto motivo lamenta , ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione alle eccezioni di incostituzionalità e di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., riproponendo, in via subordinata, la richiesta di rinvio pregiudiziale e le questioni di legittimità costituzionale, svolte con la nota depositata in data 18 luglio 2022, su cui i giudici di appello avevano omesso di pronunciarsi;
premesso che i richiamati giudizi R.G. nn. 11798/2022, 11662/2022 e 21596/2023 sono stati fissati per l’odierna udienza e che il giudizio R.G. 9132/2024 trovasi in altra fase processuale, va, in primo luogo, disattesa l’istanza di riunione formulata dall a contribuente in adesione al condivisibile indirizzo secondo cui nel giudizio di cassazione le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici, cui è ispirato l’obbligo della riunione previsto dall’art. 151 disp. att. c.p.c., come
sostituito dall’art. 19, lett. f), del d.lgs. n. 40 del 2006, possono utilmente essere perseguite, in mancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione di più cause riunibili nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del simultaneus processus in senso tecnico. (Nella specie, la S.C. non ha riunito un procedimento, già pronto per la decisione, ad altri aventi ad oggetto la medesima questione, poiché gran parte di essi erano fissati per la medesima udienza e ragioni di speditezza processuale sconsigliavano il differimento per consentire la trattazione congiunta con i restanti) (Sez. 5 – , Ordinanza n. 25288 del 25/08/2023, Rv. 669264 – 01); 7. deve essere, quindi, disattesa l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza in conformità all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e quando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093). In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass., Sez. 5″, 5 marzo 2021, n. 6118; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8757). Per cui, tenendo anche conto delle pronunzie della Corte (di cui si dirà in appresso), la controversia ben può essere esaminata in camera di consiglio;
8. il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366 cod. proc. civ., occorrendo richiamare il principio di diritto secondo il quale «in base al principio di autosufficienza del ricorso
per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso – è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo» (cfr. Cass. nn. 16147/2017, 2928/2015, 8312/2013). Tale condizione di ammissibilità del mezzo non è stata concretizzata dalla ricorrente nella sua formulazione, non essendo stata affatto riportata per estratto nei punti rilevanti la motivazione dell’atto impositivo impugnato . Per altro verso va rilevato che i giudici di merito hanno congruamente argomento circa l’adeguatezza della motivazione dell’ avviso in questione e che il richiamo alla violazione dell’art. 74, primo comma, della legge n. 342/2000 – per cui non sarebbe stato notificato l’atto attributivo e/o modificativo della rendita catastale per il terreno de quo – costituisce, infine, una questione nuova che non risulta tempestivamente e ritualmente dedotta con il ricorso in primo grado;
il secondo motivo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto hanno in parte profili comuni, sono da ritenere inammissibili o, comunque, infondati;
9.1. in estrema sintesi la contribuente lamenta la illegittimità della sentenza impugnata per non aver ritenuto provata, nel caso di specie, nonostante la produzione documentale di essa RAGIONE_SOCIALE, la sussistenza dei requisiti per l’esclusione dell’imposta IMU, ovverosia la stabile residenza nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE degli utenti dei
terreni oggetto della pretesa impositiva e la destinazione di questi ultimi a compiti esclusivamente istituzionali;
9.2. occorre, in primo luogo, chiarire che, a fronte degli accertamenti compiuti dai giudici di merito, non coglie nel segno la contestazione (ribadita in seno alla memoria conclusiva) secondo cui l’ente locale avrebbe erroneamente qualificato il terreno de quo quale ‘area fabbricabile’, sebbene lo stesso non aveva tali caratteristiche e rientrava indiscutibilmente all’interno delle cc.dd. ‘aree agricole’, ‘….alla stregua di indiscutibili e inderogabili disposizioni normative’, contestazione che finisce per involgere, in modo del tutto inammissibile, questioni in punto di fatto (afferenti la natura dell’area de qua ) non scrutinabili in questa sede;
9.3. premesso che ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 – 01), nel caso di specie deve escludersi la deducibilità di un vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in quanto la parte, con il secondo motivo, ha finito per lamentare unicamente una mera ‘ insufficienza ‘ della motivazione per omesso esame di documenti a fronte di una ipotesi di cd. “doppia conforme”;
9.4. deve, quindi, rilevarsi che i giudici di appello hanno così motivato: « l’RAGIONE_SOCIALE appellante non ha, di converso, fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare la spettanza dell’esenzione ai sensi dell’art. 7 surrichiamato. Ai sensi dell’art. 5
dello Statuto dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, infatti, ‘I terreni e i diritti di uso civico costituenti il patrimonio di proprietà collettiva amministrati dall’Ente sono aperti all’uso di tutti i cittadini utenti in conformità allo Statuto, o alla destinazione risultante dalla classificazione catastale e dalla destinazione d’uso del Piano Regolatore Generale del RAGIONE_SOCIALE di bassano RAGIONE_SOCIALE, …’ L’art. 6 inoltre definisce i soggetti utenti all’esercizio e godimento dei diritti di uso civico sul territorio gestito dall’RAGIONE_SOCIALE ‘i maggiori di età che risiedono stabilmente nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da un periodo non inferiore a cinque anni e siano intestatari di scheda di famiglia’ con la precisazione che la qualifica di utente si perde quando non si ha più la residenza nel RAGIONE_SOCIALE o per mancato pagamento dei corrispettivi dovuti per l’esercizio degli usi consentiti. L’appellante si è limitato a depositare n. 3 note, risalenti all’aprile e al maggio 2018, con le quali attribuisce a n. 3 soggetti residenti nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE determinate superfici foraggere per il pascolo permanente; una relazione tecnica avente ad oggetto soltanto due dei terreni considerati – precisamente quelli aventi identificativo catastale al foglio 10 p.lle 59 e 319, la prima seminativo e pascolo, la seconda uliveto -nella quale è pur evidenziato che le aree in questione sono state inserite nel PRG del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, approvato in data 30/10/2008, con destinazione industriale; documentazione fotografica non sufficientemente specifica. Non può pertanto ritenersi che i terreni assoggettati ad imposizione siano destinati ad esclusivo pascolo esercitato come diritto di uso civico, e dunque rientranti nell’esenzione di cui all’art. 7, I comma, d.lgs. n. 546/92, non essendo stata fornita prova in merito alla qualifica di detti utenti, alla loro residenza nel RAGIONE_SOCIALE e ai corrispettivi dovuti per l’esercizio di tali usi»;
9.5. in disparte la considerazione che, come dedotto dalla parte controricorrente, la contribuente, nel censurare la sentenza, solleva contestazioni in ordine ad un solo terreno, oltretutto non ben
individuato, allorché gli avvisi di accertamento IMU 2016 e 2017 in questione riguardano numerosi immobili comprensivi anche di fabbricati, (il che rende la censura inammissibile per genericità ed aspecificità), valutate le argomentazioni della sentenza impugnata, deve escludersi la violazione del l’art. 112 cod. proc. civ. ove si ponga mente al fatto che, secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr., ex multis, Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123). Invero l a nullità per omessa pronunzia non è configurabile quando la decisione comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamene esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico -giuridica della pronuncia …» (Cass. civ., sez. tributaria, n. 15015/2023) ;
9.6. la parte, poi, non indica analiticamente quali singole e specifiche prove ‘ decisive ‘ non sarebbero state valutate, elencandone, semplicemente, senza tuttavia riprodurne il contenuto come sarebbe stato suo onere ai fini della c.d. autosufficienza del ricorso, risultando, peraltro, evidente che più che una omessa pronunzia si contesta la valutazione delle prove da parte del giudice di merito, non considerandosi che in tema di prova spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. n. 13485 del 13/06/2014, Cass. n. 16499 del 15/07/2009). Né si può, surrettiziamente, trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 5490, 9352, 15237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 28390, 30878 e 35947 del 2023). Vieppiù, va evidenziato che la (invocata) consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (cfr. Cass. n. 9483 del 09/04/2021), come nel caso in esame, in cui l’ ente ricorrente ha, peraltro, del tutto omesso di indicare le pertinenti parti della perizia di parte ritenute erroneamente disattese;
9.7. del resto in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non
può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione’ (Cassazione civile sez. III, 07/09/2022, n.26367);
9.8. occorre rilevare, altresì, che non coglie nel segno la censura circa la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. che si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., come ritenuto nella specie (vedi sul punto Cass. n. 17313 del 19/08/2020); 9.9. non può, infine, sottacersi che numerosi documenti richiamati in ricorso risalgono ad epoche successive rispetto agli anni di imposizione (2016-2017), apparendo, in conclusione, del tutto prive di fondamento le censure secondo cui la Corte di Giustizia Tributaria avrebbe omesso di considerare la documentazione depositata sia in primo che in secondo grado alla luce della quale sarebbe emersa l’illegittimità del gravato avviso;
il quarto motivo è privo di fondamento;
10.1. nel richiamare quanto sopra chiarito in ordine alla natura dell’area in questione, va rilevato che l’art. 7, comma 1, lett. i) del d.l.gs. 504/1992, nella versione applicabile ratione temporis , stabiliva l’esenzione dall’ICI per “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte su
redditi, approvato con d.P.R. 27 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità’ non commerciali di attività’ assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività’ di cui all’art. 16 lettera a) della legge 20 maggio 1985 n.222″;
10 .2. l’esenzione de qua è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di una delle attività individuate dal legislatore e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di una di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 917/1986). Come per ogni ipotesi di esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta, la sussistenza dei presupposti applicativi dell’esenzione in parola deve essere dimostrata dalla parte privata. È stato, infatti, specificamente affermato che “In tema dì imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata allo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di religione o di culto o di altre attività elencate, il cui accertamento in concreto – e il relativo onere probatorio – incombe sul soggetto che ne invoca l’applicazione” (Cass. sez. 5, sentenza n. 5062 del 13/03/2015). In particolare laddove -come nel caso di specie- si discuta del requisito oggettivo di applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, letti) cit., l’interessato non può assolvere all’onere della prova facendo esclusivamente riferimento a documenti che attestino la propria natura di ente non commerciale, i propri fini istituzionali o il tipo di attività cui l’immobile è a priori destinato, mentre deve, invece, dimostrare che l’attività concretamente svolta rientra tra quelle esentate e non è svolta con le modalità di un’attività commerciale (Sez. 5, Sentenza n. 20776
del 26/10/2005; Sez. 5, Sentenza n. 4502 del 21/03/2012; Sez. 5, Sentenza n. 14226 del 08/07/2015, Cass. 18831/2020). Nel caso in esame il giudice di appello, con argomentazioni congrue ed adeguate e conformi a diritto, valutato il complessivo materiale probatorio ha, dunque, correttamente ritenuto non comprovato il diritto all’esenzione, al di là di errori nella indicazione delle disposizioni normative di riferimento;
10.3 parimenti inammissibile e, comunque, priva di fondamento alcuno è la ulteriore censura, di cui al quarto motivo, in forza della quale la contribuente nel lamentare la violazione degli artt. 5 e 7 del d.lgs. 504/1992, contesta il ‘ quantum debeatur ‘. Parte ricorrente, invero, si è limitata a dedurre, del tutto apoditticamente, che: «….contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, tale normativa richiede, ai fini della determinazione dell’aliquota dell’imposta, riscontri oggettivi ed indagini in loco in merito alle specifiche caratteristiche dell’immobile oggetto di accertamento. Nella specie alcuna indagine in loco è stata fatta dai tecnici del RAGIONE_SOCIALE, il quale, invece, del tutto apoditticamente ed in assenza di qualsivoglia riscontro oggettivo, ha deter minato l’aliquota asseritamente dovuta dall’RAGIONE_SOCIALE riportando nell’avviso un ‘accumulo di dati numerici’ ». Trattasi, all’evidenza, di contestazioni del tutto generiche e di puro fatto – nonostante il richiamo ad una asserita violazione di legge certamente inidonee ad inficiare le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito circa la correttezza del computo della base imponibile;
anche l’ultimo motivo non coglie nel segno trattandosi di questioni (rilevabili d’ufficio) che sebbene non esaminate dai giudici di appello, sono da ritenere inammissibili o, comunque, del tutto infondate;
11.2. va premesso che tutte le tematiche sollevate presuppongo la fondatezza della tesi di parte ricorrente circa il fatto che i terreni in questione sarebbero destinati esclusivamente alle finalità
istituzionali dell’RAGIONE_SOCIALE stessa, essendo adibit i al pascolo con esercizio dell’uso civico da parte degli utenti dell’RAGIONE_SOCIALE , tesi che, come detto, è rimasta del tutto indimostrata sulla scorta degli accertamenti in punto di fatto compiuti dai giudici di merito, da ciò discendendo la inammissibilità di tutte eccezioni sollevate con tale motivo di censura;
11.2. più in generale va osservato che tutte le questioni di incostituzionalità proposte devono ritenersi manifestamente infondate ove si ponga mente, in primo luogo, al fatto che la normativa in questione è stata già sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che, con le ordinanze nn.41/2008, 266/2008 e 394/2008, ha dichiarato manifestamente infondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale in relazione agli art. 3, 42 e 53 Cost., confermando, in particolare, che “il terreno deve essere considerato fabbricabile dal momento in cui viene ad essere ricompreso in uno strumento urbanistico generale, anche se non definitivamente approvato dalla Regione e mancante dei relativi strumenti attuativi” ” e ciò in quanto “la potenzialità edificatorie dell’area, anche se prevista da strumenti urbanistici solo in itinere, o ancora inattuati, costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell’art. 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante ed, inoltre, il criterio del valore venale non comporta affatto una valutazione fissa ed astratta del bene, ma consente di attribuire al terreno il suo valore di mercato, adeguando le valutazioni alle specifiche condizioni di fatto del bene e, quindi, anche alle più o meno rilevanti potenzialità edificatore dell’area”. Né, alla luce del contenuto di dette ordinanze, valutate le argomentazioni dedotte da parte ricorrente, possono ritenersi sussistenti fondati dubbi di legittimità costituzionale della normativa in questione sotto i profili rappresentati dalla contribuente e del tutto genericamente
prospettati. Occorre, invero, considerare che la lamentata disparità tra proprietari di terreni formalmente e sostanzialmente edificabili e proprietari di terreni solo formalmente edificabili (ma di fatto inedificabili) non appare sussistere, ove si consideri che: – come osservato dalle SS.UU cit. e ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità, il solo avvio del procedimento amministrativo di inserimento dell’area come edificabile nello strumento urbanistico generale è idoneo ad ingenerare una maggiore appetibilità commerciale del terreno, anche a prescindere dalle condizioni del suo futuro ed effettivo sfruttamento urbanistico; -l’oggettiva diversità di valore tra aree edificabili a seconda dell’ampiezza fattuale della loro edificabilità (così come dei relativi costi di urbanizzazione primaria e secondaria) trova correttivo proprio nella evocata incidenza dei limiti di fabbricabilità sulla determinazione della base imponibile, sicché non può dirsi che aree dotate in concreto di diversa suscettibilità edificatoria vengano tassate nella stessa misura per il solo fatto di risultare tutte inserite nel piano regolatore generale. Tale ragionamento esclude non solo il dubbio di violazione da parte della disciplina di riferimento, come interpretata in via autentica dal legislatore e, quindi, applicata dalla citata giurisprudenza di legittimità dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, ma anche di violazione del principio di capacità contributiva ex art.53 Cost. dal momento che quest’ultimo muove da un procedimento uniforme di quantificazione economica del prelievo fiscale, in ogni caso corrispondente (indistintamente per tutti i proprietari di aree edificabili) all’effettivo valore di mercato delle rispettive aree.
Come chiarito dal Giudice delle Leggi, nella citata ordinanza n. 394/2008, non può parlarsi, poi, di violazione del diritto di proprietà atteso che il pagamento dell’ICI, attenendo all’adempimento, mediante versamento diretto di una somma di denaro, di un obbligo tributario, non rientra nelle ipotesi di espropriazione di beni previste
dall’evocato terzo comma dell’art. 42 Cost. e ciò neppure nel caso in cui il contribuente non abbia a disposizione denaro liquido e, per adempiere detto obbligo, alieni a terzi uno o più beni di sua proprietà. M anifestamente infondate sono l’eccezione di incostituzionalità di detta normativa in relazione agli artt. 17, 18, 23, 29, 32 e 45 Cost., del tutto genericamente prospettate, apparendo, infine, non decisivo il richiamo ai principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 119/2023;
11.4. in ordine richiesta di disapplicazione della normativa interna per contrasto con i principi della Carta di Nizza con istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ed in particolare per contrasto con i seguenti principi: – art. 1 (Dignità umana); – art. 2 (Diritto alla vita); – art. 3 (Diritto integrità alla persona); – art. 6 (Diritto Libertà e sicurezza); – art. 12 (Libertà di riunione e di associazione); – art. 17 (Diritto di proprietà); – art. 20 (Uguaglianza davanti alla legge); – art. 34 (Sicurezza sociale e assistenza sociale); – art. 35 (Protezione della Salute) va osservato che non si ravvisano i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 T.F.U.E. Non esiste, invero, alcun diritto della parte che formula la relativa istanza all’automatico rinvio ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse (Corte EDU, caso Ullens de Schooten & Rezabek vs. Belgio) ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (Corte EDU, caso RAGIONE_SOCIALE vs. Italia, §36) (vedi Cass. Sez. U. 08/07/2016, n. 14043). Parte ricorrente, a fronte della riconosciuta legittimità costituzionale della normativa e dei motivati reiterati arresti di questa Corte di legittimità sopra richiamati, si è limitata, del resto, a prospettare, del tutto genericamente, una astratta incompatibilità della normativa in esame con i principi sanciti delle disposizioni normative sopra richiamate, senza sollecitare un’esegesi generale
della normativa nazionale ritenuta incompatibile con quella europea, elemento questo che rende la prospettata tesi priva di rilievo alcuno; 12. conseguentemente il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del comune controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data