Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21783 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21783 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6407/2024 proposto da:
Comune di Mineo (CT) (C.F.: P_IVA), con sede in INDIRIZZO (pec: protocollo@pec.comunemineo.telecompost.it), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, rappresentato e difeso, come da procura speciale allegata al ricorso, dall’ Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), giusta determinazione n. 508 del 25/10/2023, ed elettivamente domiciliato presso l’ Avv. NOME COGNOME, in Roma (RM) alla INDIRIZZO INDIRIZZO n. INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME Salvatore;
-intimato –
-avverso la sentenza n. 7419/23 emessa dalla CTR Sicilia in data
Diniego richiesta rimborso IMU -Terreni agricoli situati in area montana
08/09/2023 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania dichiarava inammissibile il ricorso presentato da COGNOME COGNOME contro l’atto di diniego n. 2907 emesso dal Comune di Mineo in relazione alla richiesta di rimborso dell’imposta IMU, applicata ai terreni agricoli, per l’anno 2014, per la somma complessiva di 10.684,00. La Commissione aveva ritenuto il ricorso inammissibile perché il ricorrente si era, a suo dire, costituito oltre i 30 giorni dalla proposizione del ricorso.
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR della Sicilia, ritenuto ammissibile il ricorso originario, accoglieva il gravame, affermando che:
l’art. 4, comma 5 -bis, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, aveva previsto che -con apposito decreto ministeriale -potessero essere individuati i Comuni nei quali si sarebbe dovuta applicare la citata esenzione dall’IMU sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
l’art. 22, comma 2, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, aveva sostituito l’art. 4, comma 5-bis, del d.l. n. 16 del 2012, demandando a un decreto del Ministro dell’economia e finanze, a decorrere dal periodo d’imposta 2014, l’individuazione dei Comuni in cui applicare l’esenzione dall’IMU sulla base del criterio dell’altitudine riportata nell’elenco dell’ISTAT;
l’art. 7, comma 1, lettera h), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aveva dato attuazione alle norme illustrate;
l’art. 1 del d.l. n. 4 del 2015 aveva modificato nuovamente il regime di esenzione dall’IMU per i terreni agricoli montani e parzialmente montani, disponendo, a decorrere dal 2015 (comma 1) e per il 2014 (comma 3), l’esenzione per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani nell’elenco dell’ISTAT (comma 1, lettera a);
andava dichiarata l’illegittima applicazione dell’I.M.U. per l’anno 2014 sui terreni agricoli detenuti dal ricorrente, stante che i terreni in oggetto
ricadevano nel territorio di Mineo, per cui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del d.lgs. 504/92, esenti da imposizione ICI siccome ricadenti in area montana;
solo a decorrere dal 2015, con il d.l. n. 4/15, la normativa aveva subito delle modifiche restrittive, le quali non potevano avere effetti retroattivi ai sensi dell’art. 3 della l. 213/2000, per cui nessun principio di retroattività poteva essere applicato nel caso in esame.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Mineo sulla base di un solo motivo. COGNOME NOME non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. h), d.lgs. 504/1992, 9, comma 8, d.lgs, b. 23 del 14/03/2011, 13 d.l. 201/2011, conv. dalla l. 214/2011, 4, comma 5bis, d.l. 16/2012, conv. dalla l. 44/2012, 1 d.l. n. 4 del 24/01/2015, conv. dalla l. n. 34 del 24/03/2015, e 3 l. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
1.1 Il motivo è fondato.
Premesso che l’anno di imposizione in esame è il 2014, l’art. 4, comma 5 -bis, del d.l. 2.3.2012, n. 16 (contenente disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito dalla l. n. 44 del 26.4.2012 (come mod. dall’art. 22, comma 2, d.l. 66/2014, conv. dalla L. n. 89/2014) ha rivisto, proprio a decorrere dal 2014, la classificazione dei Comuni esenti dall’Imu, eliminando il precedente criterio di cui alla circolare n. 9/ 1993 ed introducendo quello collegato all’altitudine del Comune dal livello del mare. L’art. 4, comma 5 -bis, del d.l. n. 16/2012, in particolare, ha stabilito che per i terreni agricoli di cui all’art.7, comma 1, lett. h), d.lgs. 504/1992 e all’art. 13 d.l. 201/2011, <>.
Il Decreto interministeriale del 28.11.2014, emanato in attuazione dell’art. 4, comma 5bis, d.l. n. 16/2012 cit., all’art. 2, comma 1, ha stabilito espressamente che <>.
Il regime di esenzione dall’IMU per i terreni agricoli è stato successivamente ridefinito ad opera dell’art. 1 del d.l. n. 4/2015, conv. dalla l. n. 34 del 24.3.2015, che ha abrogato l’art. 4, comma 5 -bis, del d.l. 2.3.2012, n. 16, ed ha stabilito che il beneficio fiscale, ai fini Imu, trovava applicazione esclusivamente per i terreni situati nei Comuni classificati come totalmente montani, in base all’elenco Istat. La disposizione richiamata ha statuito, poi, espressamente che la nuova disciplina trova applicazione, oltreché per il 2015, anche per l’anno d’imposta 2014, fermo restando, per detta annualità, il diritto all’esenzione per quei terreni che risultavano esenti in virtù del d.m. del 28.11.2014 e non anche per effetto dell’applicazione dei criteri f issati dall’art. 1 d.l. n. 4/2015, conv. dalla l. n. 34 del 24.3.2015.
In definitiva, per l’anno d’imposta 2014, l’esenzione dall’Imu spettava esclusivamente ai terreni situati nei Comuni ubicati ad altitudine di 601 metri e oltre sul l.m., individuati sulla base dell’elenco Istat, di cui al d.m. del 28.11.2014 e ai terreni agricoli, ricadenti nei Comuni, classificati come ‘montani’, in base all’elenco Istat, di cui all’art. 1 d.l. n. 4/2015, conv. dalla l. n. 34 del 24.3.2015.
Orbene, il Comune di Mineo, in base all’elenco Istat di cui al d.m. del 28.11.2014, risultava situato a 511 metri di altitudine dal livello del mare e risultava, altresì, quale Comune non montano, in base all’elenco Istat di cui all’art. 1 d.l. n. 4/2015.
Non incide sulla ricostruzione che precede la sentenza n. 17/2018 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. – dell’art. 1, commi 1 e 3, del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che, modificando il regime di esenzione dall’IMU agricola dispone, a decorrere dal 2015 e con applicazione all’anno d’imposta 2014, l’esenzione per i terreni agricoli e per quelli non coltivati nei Comuni classificati totalmente e parzialmente montani (in quest’ultimo caso se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola) o ubicati nelle isole minori. Nell’identificare l’ambito territoriale delle agevolazioni, il legislatore, utilizzando l’elenco dell’ISTAT, ha, invero, fatto propri i criteri originariamente previsti dalla legge n. 991 del 1952, fra cui quello altimetrico non è adottato in via esclusiva, accompagnandosi a parametri di natura diversa. In tal modo, la “montanità” non viene correlata a esclusivi requisiti orografici di altitudine, ma anche a connotati di bassa redditività, sfuggendo alla censura di irragionevolezza e di contrarietà al principio di buon andamento.
Ne consegue che è erronea l’affermazione, resa dalla CTR, secondo cui, per l’anno d’imposta 2014, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Mineo beneficiavano dell’esenzione dall’IMU.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario del contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, laddove sussistono giusti motivi per compensare quelle relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna la controricorrente al rimborso di quelle concernenti il presente giudizio, che liquida in € 2.410,00, per compensi ed
€ 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.7.2025.