Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1919 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 1919  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 27/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18405/2022 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE)  che  la  rappresenta  e  difende  unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), giusta procura a margine del ricorso per cassazione
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  AVV_NOTAIO  (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e difende    in  forza  di  procura  speciale  rilasciata  su  separato  atto
alla del
-controricorrente  e  ricorrente  incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 540/2022 depositata il 17/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME, proprietaria in ragione di un terzo di un fabbricato e di alcuni terreni siti in comune di Peschiera RAGIONE_SOCIALE (MI) – ricompresi nel perimetro del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ approvato e convenzionato con atto per Notai Setti di RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2009 -impugnava l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 concernente detto fabbricato censito al foglio 51, mapp. 11, sub. 701, nonché i terreni di cui ai mappali 11, 76, 28, 29, 39, 47 e 50 del foglio 51.
Con sentenza n. 1756 dell’8 ottobre 2020, la Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso della contribuente.
Sull’appello della proprietaria , il Giudice dell’impugnazione respingeva il ricorso della contribuente, in quanto, pur ritenendo che gli immobili oggetto di accertamento presentassero i requisiti della ruralità in quanto adibiti all’esercizio effettivo dell’attività agricola dell’RAGIONE_SOCIALE e che , tuttavia escludeva che l’appellante, NOME COGNOME, potesse beneficiare della rivendicata esenzione in quanto, ancorché proprietaria in ragione di 1/3 dei fondi, era priva della qualifica soggettiva di coltivatrice diretta o imprenditrice agricola professionale (al contrario dell’altro comproprietario NOME COGNOME).
La  contribuente  ricorre  per  la  cassazione  della  summenzionata decisione sulla base di un unico motivo.
Replica con controricorso e ricorso incidentale, corredato di memorie difensive, il RAGIONE_SOCIALE di Peschiera RAGIONE_SOCIALE. La contribuente ha presentato controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DI DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso principale, NOME COGNOME deduce violazione dell’art. 2, comma 1, lett.a), del d.lgs. n. 505/1992 nonché dell’art. 9, comma 1, d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011; per avere il decidente riconosciuto che l’iscrizione in Catasto in categoria D) del fabbricato rurale e delle sue pertinenze esenta dall’Imu il proprietario che esercita sul fondo l’attività agricola, erroneamente escludendo il diritto della ricorrente, priva della qualità di coltivatrice diretta o di imprenditore agricolo, dal diritto di usufruire dell’esenzione di cui alla norma rubricata.
Si assume che alla stregua delle norme summenzionate, la qualità e la destinazione agricola di un terreno, posseduto e condotto da uno  dei  comproprietari  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi  ed oggettivi  di  cui  agli  artt.  2  e  9  citati  in  rubrica,  si  riverberano  in favore degli altri comproprietari.
Con  il primo  motivo  di  ricorso  incidentale,  il  RAGIONE_SOCIALE  prospetta,  in  relazione  all’art.  360,  primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, nonchè dell’art. 36, comma 2, del decreto -legge n. 203 del 2006; per avere il decidente trascurato la circostanza che gli immobili avevano perso il carattere della ruralità, in quanto inseriti nel perimetro del RAGIONE_SOCIALE‘ adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.75 del 28 novembre 2007 ed approvato definitivamente con delibera del Consiglio comunale n.32 del 5 maggio 2008, previa acquisizione dei pareri di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Si assume che nel parere RAGIONE_SOCIALE del 21 dicembre 2007, allegato alla delibera di approvazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, al paragrafo « Salubrità del sito edificabile», si attesta che il RAGIONE_SOCIALE di recupero RAGIONE_SOCIALE « insiste sull’area di una struttura agricola dismessa » ; -che dalla presentazione della DIA del 9 marzo 2009 prot. NUMERO_DOCUMENTO si sono susseguite plurime trasformazioni edilizie finalizzate all’esecuzione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ai fini residenziali mediante realizzazione di una nuova palazzina, di box auto); – che con DIA del 20 ottobre 2009 prot. 24405 è stata effettuata la ristrutturazione (manutenzione straordinaria) dell’esistente fabbricato cui al fg. 51, mapp. 11 sub. 701, al quale però i lottizzanti non hanno dato il corretto accatastamento residenziale ma hanno lasciato quello D/10.
4. Con la seconda censura del ricorso incidentale si deduce in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti rappresentato dalla denuncia di inizio attività, concernente l’«intervento di demolizioni dei fabbricati per l’attuazione del piano di recupero della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE», nonché dall’autorizzazione paesaggistica, sottoscritta dal Direttore RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto «interventi di completamento del piano di recupero della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE», la quale faceva proprio riferimento alle aree dedotte nell’avviso di accertamento gravato in primo grado.
Si  obietta  che  detto  documento  comprova  che,  durante  l’anno 2011, erano già in fase di completamento gli interventi finalizzati a trasformare  gli  edifici  rurali  dismessi  in  residenziali.  Dallo  stesso atto risulterebbe anche che l’intervento, in fase di completamento, prevede la demolizione del capannone prefabbricato, risalente agli anni novanta, nonché la realizzazione di un nuovo corpo residenziale.
Si afferma che tali circostanze sono state oggetto di discussione tra le parti sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, come si evince dalla sentenza di primo grado, ove il primo Giudice ha rilevato che l’immobile non è rurale, giacché: – « il RAGIONE_SOCIALE di Peschiera RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ] ha prodotto la Denuncia di Inizio Attività con protocollo datato 09 marzo 2009, presentata tra gli altri dalla ricorrente, avente ad oggetto, ‘l’intervento di demolizioni dei fabbricati per l’attuazione del piano di recupero della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE [ … ] il RAGIONE_SOCIALE di Peschiera RAGIONE_SOCIALE ha versato in atti copia dell’autorizzazione Dirigenziale, a firma del Direttore RAGIONE_SOCIALE, Prot. n. NUMERO_DOCUMENTO/2011 del 01 aprile 2011, avente ad oggetto ‘intervento di completamento del piano di recupero della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di Peschiera RAGIONE_SOCIALE [ … ] dunque comprensivo anche le aree oggetto dell’accertamento in discussione>.
Si osserva, infine, che se il giudicante avesse esaminato i documenti descritti, avrebbe accertato la perdita della ruralità per cessazione  dell’attività  agricola dei  fondi  oggetto  dell’avviso  di accertamento.
5. Il terzo strumento di ricorso incidentale veicola il vizio di cui al n. 5,  art.  360,  primo  comma,  c.p.c.  per  l’erronea  valutazione  del fascicolo  aziendale , in  cui,  contrariamente  a  quanto  statuito  dai
giudizi  distrettuali,  non  si  fa  alcun  riferimento  al  fabbricato  rurale rispetto al quale la contribuente rivendica l’esenzione dall’imposta.
6. In via preliminare deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale proposto dall’amministrazione  comunale,  non  risultando  censurata  la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata per cui l’accatastamento in categoria D/10 del fabbricato e delle pertinenze esclude la loro imposizioni ai fini Imu.
L’ente locale, nel dolersi di non avere i giudici regionali considerato gli elementi probatori dimostrativi della perdita di ruralità dei fabbricati e delle relative aree non risulta aver censurato la seconda, perdipiù preminente, ratio decidendi in base alla quale il giudice d’appello ha ravvisato la ruralità, secondo cui «in tema di imposta comunale l’immobile che sia iscritto al catasto fabbricati come rurale con l’attribuzione della relativa categoria A/6 oppure D/10 in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. n. 557/1993, art. 9 convertito con legge n. 133 del 1994 e successive modificazioni non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del d.l. m. 207 del 2008, art. 23, comma 1bis>. Prima ancora, a pagina 5 della sentenza di appello si legge .
6.1. La seconda ratio, concernente la dirimente classificazione catastale degli immobili, dunque, non viene attinta dai motivi di ricorso incidentale. Giova considerare al riguardo che, diversamente da quanto obiettato in memoria, alle pagine 8 e 9 del controricorso con ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE si è limitato a riportare il contenuto della sentenza impugnata, ma non ha poi aggredito la ratio in questione , puntando, invece, sull’asserito venir meno della ruralità. Consolidandosi, per tale ragione, la
motivazione  che  dà  rilievo  alla  classificazione  catastale  dei  beni immobili come affermato dalle S.U.  (aggiuntiva rispetto  a quella censurata con i  tre motivi del ricorso incidentale), tanto basta a determinare l’inammissibilità dell’intero ricorso incidentale.
Invero, le questioni oggetto dei motivi di ricorso non possono essere esaminate, perché, quand’anche fossero fondate, ciò non impedirebbe alla sentenza di passare in giudicato sulla motivazione alternativa concernente la ruralità, non censurata dall’amministrazione comunale. Costituisce principio consolidato, difatti, quello secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (S.U. n. 20107/2024, in motiv.; Cass. n. 5102/2024; Cass. n. 27388/2022; Cass. 18641/2017; Cass. 22753/2011; Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602; in termini, in relazione al parallelo avviso concernente il comproprietario, vedi Cass. 3/1/2025, n. 91).
7.Il ricorso principale merita accoglimento.
Costituisce, infatti , ius receptum il principio di diritto secondo cui in tema di agevolazione ai fini ICI, la qualità agricola di un terreno posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 2, lett b), e 9, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, trova applicazione anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano l’attività agricola, in quanto la destinazione agricola di un’area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa (Cass. 25/05/2017, n.
13261 e 30/06/2010, n. 15566; conf. Cass. 27/10/2017, n. 25596; 27/09/2017,  n.  22486;  05/07/2011,  n.  14824;  29/07/2011,  n. 16636).
In realtà, come hanno chiarito le Sezioni Unite (con la sentenza n. 18565/09),  :  ne  rileva,  quindi,  il carattere  oggettivo,  che  si  riverbera  in  favore  di  ciascuno  dei contitolari dei diritti dominicali.
Segue, in accoglimento del ricorso principale, dichiarato inammissibile quello incidentale, la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa  può  essere  decisa  con  l’accoglimento  del  ricorso  originario della contribuente.
 Sussistono  i  presupposti  per  la  compensazione  delle  spese  del giudizio di merito.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della parte controricorrente e ricorrente incidentale nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione  proposta,  se  dovuto  (d.P.R.  n.  115  del  2002,  art. 13, c. 1-quater).
P.Q.M.
 Accoglie  il  ricorso  principale,  dichiarato  inammissibile  quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente;
-condanna  il  RAGIONE_SOCIALE  al  pagamento,  in  favore  della  ricorrente, delle  spese  del  giudizio  di  legittimità  liquidate  in  €  4.300,00  per compensi  professionali  ed  €  200,00  per  esborsi,  oltre  rimborso
forfettario  delle  spese  generali  nella  misura  del  15%  ed  altri accessori di legge;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito  dall’art.  1,  comma  17,  l.  n.  228  del  2012,  dà  atto  della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del  RAGIONE_SOCIALE,  controricorrente  in  via  incidentale,  di  un  ulteriore importo  a  titolo  di  contributo  unificato,  pari  a  quello  previsto  per l’impugnazione  proposta,  se  dovuto  (d.P.R.  n.  115  del  2002,  art. 13, c. 1-quater).
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della