Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17968 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17968 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3871/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in RAGIONE_SOCIALE (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO (C.F./P.IVA: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, nata in data DATA_NASCITA a RAGIONE_SOCIALE (CB) ed ivi residente al INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato da considerarsi resa in calce al ricorso , dall’ AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) del foro di RAGIONE_SOCIALE, con studio in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO (tel.: NUMERO_TELEFONO; fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL), ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO, in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
Avviso accertamento IMU –RAGIONE_SOCIALE – Esenzione ex art. 7 lett. i) d.lgs. n. 504/1992
Comune RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco p.t., AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.02.2023 e procura speciale allegata in calce al controricors o, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) del Foro RAGIONE_SOCIALE, con studio in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO (tel.: NUMERO_TELEFONO; indirizzo pec: EMAIL), ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest’ultima, nonché, in Roma, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 382/02/2022 emessa dalla CTR Molise in data 24/11/2022 e notificata il 30/11/2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta, nella camera di consiglio del 15 marzo
2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento prot. n. 1053 del 3.8.2018 per IMU 2013.
La CTP accoglieva il ricorso.
Sull’appello del Comune di RAGIONE_SOCIALE, che denunciava la violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa IMU e l’erroneo richiamo alle disposizioni agevolative IRES, la CTR del Molise accoglieva il gravame, evidenziando che la RAGIONE_SOCIALE, in quanto RAGIONE_SOCIALE, restava esclusa dall’es enzione IMU, per espresso dettato legislativo, poiché ontologicamente commerciale, che, anche sotto il profilo oggettivo, l’esenzione poteva essere riconosciuta soltanto qualora l’immobile fosse destinato esclusivamente allo svolgimento, con modalità non c ommerciali, RAGIONE_SOCIALE‘attività meritoria e che la contribuente non aveva dimostrato di possedere tutti i requisiti richiesti dalla norma, laddove la classificazione catastale (D/6) RAGIONE_SOCIALE‘immobile utilizzato indicava lo svolgimento di un’attività con fini di lucr o.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi. Il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la <>, per non aver la CTR considerato che, in base all’art. 90 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2002 n. 289, l’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può essere esercitata, oltre che dalle RAGIONE_SOCIALE, riconosciute e non, anche da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, purché prive di qualsiasi scopo lucrativo ed iscritte nell’apposito registro istituito presso il RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la <>, per non aver la CTR considerato che, in realtà, il Comune di RAGIONE_SOCIALE non aveva mai contestato il difetto di tale presupposto in capo alla RAGIONE_SOCIALE, limitandosi a di sconoscere l’esenzione ICI/IMU per la carenza del solo profilo soggettivo di questa RAGIONE_SOCIALE.
I due motivi, da trattare congiuntamente siccome strettamente connessi, sono complessivamente infondati.
Corretta si rivela la doglianza avuto riguardo alla sussistenza del requisito soggettivo per poter beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione invocata.
Quanto al profilo soggettivo costituito dalla natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘ente, va in effetti rilevato come le RAGIONE_SOCIALE siano state equiparate per legge alle RAGIONE_SOCIALE, alle quali la stessa amministrazione finanziaria riconosce l’esenzione Ici ex art.7 co. 1 lett. i) d.lgs. 504/92. Così, in particolare, prevede la Circolare 2/DF
del 26 gennaio 2009, secondo cui: “(…) H) Le attività RAGIONE_SOCIALE. L’esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività RAGIONE_SOCIALE rientranti nelle discipline riconosciute dal RAGIONE_SOCIALE, a condizione che siano svolte dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o agli enti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riconosciuti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 90 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002″.
Per quanto concerne la richiamata equiparazione normativa, rileva l’art. 90 I. 289/02 (Disposizioni per l’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), secondo cui: “1. Le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si applicano anche alle societa’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituite in societa’ di RAGIONE_SOCIALE senza fine di lucro”. L’art. 90 comma 17 stabilisce che: “Le societa’ e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE devono indicare nella denominazione sociale la finalita’ RAGIONE_SOCIALE e la ragione o la denominazione sociale RAGIONE_SOCIALE e possono assumere una RAGIONE_SOCIALEe seguenti forme: c) societa’ RAGIONE_SOCIALE o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita’ di lucro”. Al comma 18 la medesima disposizione prescrive quanto deve essere previsto nello statuto RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE); così quanto, tra il resto, a: “(…) d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi RAGIONE_SOCIALEe attivita’ non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; (..) h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento RAGIONE_SOCIALEe societa’ e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE“. Va poi aggiunto come l’equiparazione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia dalla legge previsto anche quanto a rapporto di accreditamento e certificazione con il RAGIONE_SOCIALE, posto che l’art. 7 d.l. 136/04, conv. in I. 186/04, stabilisce: “Disposizioni in materia di attivita’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. 1. In relazione alla necessita’ di confermare che il RAGIONE_SOCIALE e’ unico organismo certificatore RAGIONE_SOCIALEa effettiva atti vita’ RAGIONE_SOCIALE svolta dalle societa’ e dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 90 RAGIONE_SOCIALEa
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle societa’ ed alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal RAGIONE_SOCIALE, quale garante RAGIONE_SOCIALE‘unicita’ RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento sportivo nazionale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. 2. Il RAGIONE_SOCIALE trasmette annualmente al RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, l’elenco RAGIONE_SOCIALEe societa’ e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riconosciute ai fini sportivi”.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, va, pertanto, ribadito il principio secondo cui <> (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9614 del 05/04/2019; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23053 del 17/09/2019).
Venendo al caso di specie, si osserva come la RAGIONE_SOCIALE, costituita nella forma RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (sRAGIONE_SOCIALE), abbia in effetti assunto la veste formale di RAGIONE_SOCIALE senza scopo di lucro. Non è contestato, inoltre, che essa abbia ottenuto il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Con riferimento al profilo oggettivo, la ricorrente ha sostenuto che Il Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non lo avrebbe mai contestato, né nell’avviso né nel proprio atto di appello, ragion per cui la sussistenza nel caso del requisito oggettivo, di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) d.lgs. 504/92, doveva essere posta a base RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. (primo motivo), e che, per l’effetto, la CTR era incorsa nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ.
È noto che l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 39 del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, presuppone l’esistenza sia di un requisito soggettivo, costituito dalla natura non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘ente, sia di un requisito
oggettivo, ovvero che l’attività svolta nell’immobile rientri tra quelle previste dal medesimo art. 7 (fra le tante, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7415 del 15/03/2019).
Orbene, legittimamente la CTR poteva ( recte , doveva) prendere in esame la sussistenza o meno del requisito oggettivo, ancorché introdotto dal Comune soltanto in appello, posto che non si trattava di un’eccezione in senso stretto, ma RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di un presupposto di esenzione (negata ab origine dal Comune) direttamente derivante dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina di riferimento (natura giuridica del soggetto richiedente l’esenzione), e la cui prova gravava sulla RAGIONE_SOCIALE contribuente che tale esenzione invocava.
Invero, la contestazione volta a negare l’esistenza di un fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio, la cui prova spetta ex art. 2697 cod. civ. all’attore, non va inquadrata nella categoria RAGIONE_SOCIALEe eccezione in senso stretto, ma deve essere ricondotta alla categoria RAGIONE_SOCIALEe mere difese, ovvero RAGIONE_SOCIALEe deduzioni attraverso le quali la parte, proponendo una ricostruzione giuridica alternativa o prendendo posizione rispetto ai fatti allegati dall’attore, si limita appunto a negare l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto oggetto del giudizio (Cass., 21 marzo 2019, n. 8073 – con riferimento alla contestazione svolta in appello dall’amministrazione circa l’insussistenza del diritto ad una agevolazione – Cass., 29 dicembre 2017, n. 31224). In particolare, la non contestazione può formarsi al più su specifiche deduzioni che potevano involgere il concreto uso (mai descritto) RAGIONE_SOCIALEe unità immobiliari, e non già su di una astratta non contestazione di un requisito che era onere del contribuente dedurre e provare.
Il divieto posto dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, riguarda le sole eccezioni in senso stretto, e non anche le eccezioni improprie o le mere difese, che sono sempre deducibili. Le mere difese, invece, sono dirette a sollecitare il rilievo d’ufficio da parte del giudice RAGIONE_SOCIALEa inesistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, ovvero, specularmente, sono volte alla mera contestazione RAGIONE_SOCIALEe censure mosse dal contribuente all’atto impugnato – con il ricorso introduttivo – (Cass., 31 maggio 2016, n. 11223;
Cass., 5 dicembre 2014, n. 25756).
L’Ente, diversamente da quanto affermato dalla contribuente, ha espressamente fondato il gravame RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado sul disconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione in capo alla RAGIONE_SOCIALE contribuente per assenza dei requisiti soggettivo e oggettivo (v. pag. 2 RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello -all. 4 -, trascritto alle pagine 12 e 13 del controricorso, e pagg. 1 e 2 RAGIONE_SOCIALEe memorie illustrative del 09.11.2022 – all. 5 -, trascritto alle pagine 13 e 14 del controricorso).
Alla stregua di quanto precede, da un lato, non era ipotizzabile una ‘non contestazione’ imputabile al Comune e, dall’altro lato, la CTR non è incorsa in alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
In quest’ottica, corretta si rivela l’affermazione, contenuta nella sentenza qui impugnata, secondo cui <>.
Correttamente la CTR ha evidenziato che l’attività non lucrativa svolta dall’istante deve risultare anche dalla classificazione catastale RAGIONE_SOCIALE‘immobile utilizzato, apparendo alquanto difficile ipotizzare che una classificazione diversa possa considerarsi frutto di un errore e quindi essere ritenuta irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa soluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia al vaglio del giudice. Nel caso di specie, la classificazione catastale degli immobili in uso alla RAGIONE_SOCIALE è appunto nella categoria D/6, la quale -per definizione e per requisiti -comporta ex se il fine di lucro (trattasi infatti, come già evidenziato da Cass. n. 20334/2019, di immobili destinati all’esercizio RAGIONE_SOCIALEo sport, i quali possono essere soggetti ad imposte sicuramente più elevate rispetto alle semplici unità immobiliari adibite
all’uso residenziale, ma che tuttavia consentono di realizzare guadagni e di svolgere un’attività sicuramente lucrativa).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 15.3.2024.