Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32170 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32170 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 8348-2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende assieme all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO
COGNOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale in allegato al controricorso;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1111/2021 RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 23/9/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/9/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva respinto l’appello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Treviso, in rigetto del ricorso proposto avverso il diniego di rimborso RAGIONE_SOCIALEe somme versate al Comune di Preganziol a titolo di IMU e TASI per l’anno di imposta 2016;
il Comune resiste con controricorso; entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la Società denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504/1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 90 RAGIONE_SOCIALEa legge 289/2002 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 -bis d.l. n. 1/2012 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che non potesse applicarsi alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’esenzione IMU relativi agli immobili destinati ad attività ricreative e RAGIONE_SOCIALE;
1.2. con il secondo motivo la Società denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504/1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 90 RAGIONE_SOCIALEa legge 289/2002 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 -bis d.l. n. 1/2012 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente escluso che ai fini fiscali le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto RAGIONE_SOCIALE commerciali, potessero parificarsi alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
2.1. le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto sottese alla medesima quaestio iuris , sono fondate, avuto riguardo alla sussistenza del requisito soggettivo per poter beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione invocata ;
2.2. quanto al profilo soggettivo costituito dalla natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘ente, va in effetti rilevato come le RAGIONE_SOCIALE siano state equiparate per legge alle RAGIONE_SOCIALE, alle quali la stessa amministrazione finanziaria riconosce l’esenzione Ici ex art.7 co. 1 lett. i) d.lgs. 504/92;
2.3. ciò, in particolare, prevede la Circolare 2/DF del 26 gennaio 2009, che prevede quanto segue:«(…) H) Le attività RAGIONE_SOCIALE. L’esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività RAGIONE_SOCIALE rientranti nelle discipline riconosciute dal RAGIONE_SOCIALE, a condizione che siano svolte dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dalle relative sezioni non aventi RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, affiliate alle RAGIONE_SOCIALE o agli enti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riconosciuti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 90 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002»;
2.4. per quanto concerne la richiamata equiparazione normativa, rileva l’art. 90 legge n. 289/20 02 (Disposizioni per l’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), secondo cui «le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si applicano anche alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituite in RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fine di RAGIONE_SOCIALE»;
2.5. l’art. 90 comma 17 stabilisce che «le RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE devono indicare nella denominazione sociale la finalità RAGIONE_SOCIALE e la ragione o la denominazione sociale RAGIONE_SOCIALE e possono assumere una RAGIONE_SOCIALEe seguenti forme: c) RAGIONE_SOCIALE o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di RAGIONE_SOCIALE»;
2.6. al comma 18 la medesima disposizione prescrive quanto deve essere previsto nello statuto RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE), ed in particolare:«(…) d) l’asRAGIONE_SOCIALE di fini di RAGIONE_SOCIALE e la previsione che i proventi RAGIONE_SOCIALEe attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; (..) h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE»;
2.7. occorre inoltre evidenziare come l’equiparazione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia dalla legge previsto anche quanto a
rapporto di accreditamento e certificazione con il RAGIONE_SOCIALE, posto che l’art. 7 d.l. 136/04, conv. in legge n. 186/2004, stabilisce quanto segue: «Disposizioni in materia di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. 1. In relazione alla necessità di confermare che il RAGIONE_SOCIALE è unico organismo certificatore RAGIONE_SOCIALEa effettiva atti vita’ RAGIONE_SOCIALE svolta dalle RAGIONE_SOCIALE e dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 90 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle RAGIONE_SOCIALE ed alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal RAGIONE_SOCIALE, quale garante RAGIONE_SOCIALE‘unicità RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento sportivo nazionale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. 2. Il RAGIONE_SOCIALE trasmette annualmente al RAGIONE_SOCIALE Agenzia RAGIONE_SOCIALE, l’elenco RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riconosciute ai fini sportivi»;
2.8. in virtù RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, va, pertanto, ribadito il principio, già affermato da questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 17968/2024), secondo cui l ‘esenzione p uò essere riconosciuta soltanto qualora l’immobile sia destinato esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, RAGIONE_SOCIALE‘attività meritoria e spetta proprio al soggetto che intenda beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione fiscale di dimostrare di possedere tutti i requisiti richiesti dalla norma (cfr. con riguardo all’ICI Cass. n. 9614/2019; conf. Cass. n. 23053/2019);
2.9. con riguardo al caso di specie, si osserva come la RAGIONE_SOCIALE, costituita nella forma RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), abbia in effetti assunto la veste formale di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e non è contestato, inoltre, che essa abbia ottenuto il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE;
2.10. i Giudici di merito hanno tuttavia del tutto omesso di appurare che tale veste formale trovasse piena corrispondenza nell’attività esercitata, verificando la natura commerciale o meno RAGIONE_SOCIALE‘attività esercitata all’interno RAGIONE_SOCIALEa struttura RAGIONE_SOCIALE , limitandosi ad escludere la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo, affermando che la natura di RAGIONE_SOCIALE commerciale avrebbe anche precluso l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘« art.91 bis del D.L. 1/2012-utilizzazione mistaperché …(veniva)… meno l’elemento soggettivo»;
in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza va quindi cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da