Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32170 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32170 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 8348-2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato COGNOME
COGNOME rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in allegato al controricorso;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1111/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 23/9/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/9/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva respinto l’appello della società avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Treviso, in rigetto del ricorso proposto avverso il diniego di rimborso delle somme versate al Comune di Preganziol a titolo di IMU e TASI per l’anno di imposta 2016;
il Comune resiste con controricorso; entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la Società denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504/1992, dell’art. 90 della legge 289/2002 e dell’art. 91 -bis d.l. n. 1/2012 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che non potesse applicarsi alle società sportive dilettantistiche l’esenzione IMU relativi agli immobili destinati ad attività ricreative e sportive;
1.2. con il secondo motivo la Società denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504/1992, dell’art. 90 della legge 289/2002 e dell’art. 91 -bis d.l. n. 1/2012 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente escluso che ai fini fiscali le società sportive dilettantistiche, in quanto società commerciali, potessero parificarsi alle associazioni sportive dilettantistiche;
2.1. le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto sottese alla medesima quaestio iuris , sono fondate, avuto riguardo alla sussistenza del requisito soggettivo per poter beneficiare dell’esenzione invocata ;
2.2. quanto al profilo soggettivo costituito dalla natura giuridica dell’ente, va in effetti rilevato come le società sportive dilettantistiche (SSD) siano state equiparate per legge alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), alle quali la stessa amministrazione finanziaria riconosce l’esenzione Ici ex art.7 co. 1 lett. i) d.lgs. 504/92;
2.3. ciò, in particolare, prevede la Circolare 2/DF del 26 gennaio 2009, che prevede quanto segue:«(…) H) Le attività sportive. L’esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002»;
2.4. per quanto concerne la richiamata equiparazione normativa, rileva l’art. 90 legge n. 289/20 02 (Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica), secondo cui «le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro»;
2.5. l’art. 90 comma 17 stabilisce che «le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro»;
2.6. al comma 18 la medesima disposizione prescrive quanto deve essere previsto nello statuto delle società sportive dilettantistiche (e delle associazioni), ed in particolare:«(…) d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; (..) h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni»;
2.7. occorre inoltre evidenziare come l’equiparazione tra associazioni e società sportive dilettantistiche sia dalla legge previsto anche quanto a
rapporto di accreditamento e certificazione con il CONI, posto che l’art. 7 d.l. 136/04, conv. in legge n. 186/2004, stabilisce quanto segue: «Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica. 1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva atti vita’ sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. 2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze Agenzia delle entrate, l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi»;
2.8. in virtù delle considerazioni che precedono, va, pertanto, ribadito il principio, già affermato da questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 17968/2024), secondo cui l ‘esenzione p uò essere riconosciuta soltanto qualora l’immobile sia destinato esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, dell’attività meritoria e spetta proprio al soggetto che intenda beneficiare dell’agevolazione fiscale di dimostrare di possedere tutti i requisiti richiesti dalla norma (cfr. con riguardo all’ICI Cass. n. 9614/2019; conf. Cass. n. 23053/2019);
2.9. con riguardo al caso di specie, si osserva come la RAGIONE_SOCIALE, costituita nella forma della società di capitali (RAGIONE_SOCIALE, abbia in effetti assunto la veste formale di società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro e non è contestato, inoltre, che essa abbia ottenuto il riconoscimento CONI;
2.10. i Giudici di merito hanno tuttavia del tutto omesso di appurare che tale veste formale trovasse piena corrispondenza nell’attività esercitata, verificando la natura commerciale o meno dell’attività esercitata all’interno della struttura sportiva , limitandosi ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo, affermando che la natura di società commerciale avrebbe anche precluso l’applicazione dell’« art.91 bis del D.L. 1/2012-utilizzazione mistaperché …(veniva)… meno l’elemento soggettivo»;
in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza va quindi cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da