Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11133 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11133 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6144/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona della socia amministratrice NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dal l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
EMAIL
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.VENETO -SEZ.DIST. VERONA n. 998/2022 depositata il 30/08/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La società ha impugnato l’avviso di accertamento i.m.u. (annualità 2013, 2014 e 2015) del Comune di Lazise, denunciando, tra l’altro, la mancata applicazione dell’esenzione per la destinazione dell’immobile ad abitazione principale del socio amministratore della società.
2.Il ricorso è stato rigettato con sentenza confermata all’esito dell’appello. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che non è dovuta l’esenzione per la destinazione dell’immobile della società ad abitazione principale del socio amministratore, non essendo mai stato precisato a che titolo il bene sia stato concesso in godimento dalla società al socio amministratore.
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello e ha successivamente depositato memoria.
5.Il Comune si è costituito con controricorso.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 9 aprile 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La società ricorrente, con un unico motivo, ha denunciato la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 16-ter del d.l. n. 34 del 2019, conv. in l. n. 58 del 2019, 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, 1, comma 3, d.lgs. n. 99 del 2004, 115 cod.proc.civ., 2697 cod.civ., 12 e 14 delle preleggi, atteso che l’immobile in esame è solo formalmente intestato alla società agricola, ma da sempre
destinato, oltre che a sede legale, ad abitazione principale della sua amministratrice e del suo nucleo familiare e che, dunque, la società, quale imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, deve beneficiare dell’esenzione spettante ai suoi soci, essendo tutte le circostanze di fatto non contestate e, dunque, pacifiche ai sensi dell’art. 115 cod.proc.civ. In definitiva, la sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, è incorsa in errore di diritto, avendo consentito che «una fattispecie puramente esente -quella cioè concernente l’abitazione principale di proprietà della semplice compagine agricola (oggi e per il passato totalmente parificata, quantomeno in relazione al presente beneficio tributario, alle persone fisiche) -sia invece incisa dall’imposizione generalmente prevista a titolo di im.u.».
2.Premesso che in questa sede non è stata censurata la sentenza nella parte in cui esclude l’esenzione per i fabbricati rurali, in considerazione della classificazione catastale dell’immobile, i l motivo, avente ad oggetto esclusivamente il mancato riconoscimento alla società agricola dell’esenzione per l’abitazione principale in ordine all’immobile usato dal socio e dal nucleo familiare, è infondato.
L ‘art. art. 16 -ter d.l. n. 34 del 2019, conv. in legge n. 58 del 2019 (norma di interpretazione autentica), nell’affermare l’applicazione anche alle società agricole dell e agevolazioni tributarie, riconosciute ai fini dell’imposta municipale propria, alle condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 13 del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 214 del 2011, n. 214, si riferisce chiaramente alle previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. b del d.lgs. n. 504 del 1992 (e, cioè, alla qualifica, in termini di terreno non fabbricabile, di determinate aree) e non all’esenzione prevista per gli immobili destinati ad abitazione principale. Ciò si desume dalla lettera dell’art. 16 -ter del d.l. n. 34 del 2019, conv. in legge n. 58 del 2019 che richiama le
agevolazioni e non già l’esenzione, e dalla lettera dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 214 del 2011, n. 214, che solo nel secondo periodo fa riferimento ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali. Del resto, la ratio della estensione alle società agricole del trattamento tributario in esame è giustificata dalla equiparazione, ai fini tributari, dell’impresa agricola in forma collettiva a quella in forma individuale.
Non è, pertanto, condivisibile l’interpretazione proposta dalla ricorrente.
Del resto, questa Corte ha già affermato che la società semplice è un soggetto giuridico diverso dai soci, creato con specifiche finalità, mentre l’esenzione i.m.u. per gli immobili destinati ad abitazione principale impone che il beneficio sia concesso a persone fisiche, proprietarie di immobili o titolari di diritti reali, che utilizzano il bene con le finalità peculiari indicate dalla norma (Cass., Sez. 5, 8 giugno 2022, n. 18554). Tale principio opera anche per la società agricola e non può essere superato in virtù della parificazione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004 ed alle condizioni ivi previste, delle società agli imprenditori agricoli professionali, trattandosi di una previsione che non è diretta a superare l’alterità soggettiva tra società e soci, ma, come già evidenziato, a parificare il trattamento tributario dell’imprenditore agricolo professionale -persona fisica e dell’imprenditore agricolo professionale -società, ovvero a riconoscere un determinato trattamento tributario all’impresa agricola, a prescindere dalla forma individuale o collettiva di esercizio.
2.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
a i sensi dell’art. 13 , comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 09/04/2024.