Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21647 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21647 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 28/07/2025
ICI IMU Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29579/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-ricorrente –
contro
Comune di Terre del Reno (P_IVA), in persona del suo Sindaco p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE; angeloEMAIL;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1021/2021, depositata il 5 agosto 2021, della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 1021/2021, depositata il 5 agosto 2021, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’I MU dovuta dalla contribuente per l’anno 2012 .
1.1 -Il giudice del gravame ha considerato che:
-nella fattispecie, non ricorrevano i presupposti dell’esenzione prevista dal d.l. 6 giugno 2012, n. 74, art. 8, comma 3, conv. in l. 1° agosto 2012, n. 122, disposizione, questa, che «non ha previsto una generalizzata esenzione IMU per i fabbricati ubicati nei comuni colpiti dal sisma, ma solo per i ‘ … fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente…’ »;
-per di più, l’assunta CTU aveva escluso la sussistenza «dei presupposti di fatto richiesti per usufruire della pretesa esenzione; ovvero l’inagibilità dell’immobile oggetto del possibile sgravio fiscale e la sussistenza del nesso di causalità tra il sisma e lo stesso.».
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi.
Il Comune di Terre del Reno resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi:
1.1 – il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa
applicazione del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, art. 8, comma 3, cit., assumendo la ricorrente che -così come emergeva dall’assunta CTU l’inagibilità era stata accertata con riferimento al Blocco 1 («inagibile per il terremoto ma per effetto della cattiva tenuta del controsoffitto»), ed esclusa a riguardo del Blocco 2 («danni del terremoto ma non tali da compromettere l’agibilità»), così che l’esenzione trovava titolo nell’inagibilità parziale che andava estesa all’intero immobile;
1.2 -col secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia «errore di diritto» riproponendo, in buona sostanza, la medesima quaestio iuris dedotta col primo motivo e, dunque, che -tenuto conto anche degli orientamenti di prassi (circolare n. 25501 del 20 novembre 2012) -l’inagibilità parziale dell’immobile avrebbe dovuto fondare il riconoscimento del diritto all’esenzione.
-I due motivi -che vanno congiuntamente trattati siccome connessi e che pur prospettano profili di inammissibilità -sono destituiti di fondamento.
-La norma tributaria di favore evocata si inserisce nel quadro degli interventi di sostegno delle «popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»; e, per quel che qui rileva, dispone(va) ratione temporis nei seguenti termini:
«I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purchè distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque
fino all’anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a decorrere dall’anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.»( d.l. 6 giugno 2012, n. 74, art. 8, comma 3, conv. in l. 1° agosto 2012, n. 122).
3.1 -La Corte ha già avuto modo di rilevare che, ai fini dell’applicazione dell’esenzione in discorso, «l’eccezionalità della “ratio” normativa di concedere l’esenzione ai fabbricati distrutti o sgomberati per il periodo strettamente necessario alla reintegrazione dell’utilizzabilità secondo la originaria destinazione presuppone la loro inutilizzazione di fatto, non essendo logicamente concepibile che si possa beneficiare di un vantaggio fiscale connesso alla incidenza rovinosa degli eventi sismici in presenza del godimento totale o parziale dei fabbricati» (così Cass., 20 dicembre 2022, n. 37343).
E, può soggiungersi, la cennata «inutilizzazione di fatto» non risulta nemmeno in pieno contrasto con le evocate indicazioni di prassi in quanto l’inagibilità parziale in queste presa in considerazione si raccorda pur sempre ad un provvedimento contingibile e urgente di sgombero e presuppone l’esistenza «di un bene unitariamente accatastato» (rispetto al quale non risulterebbe possibile «una quantificazione parziale dell’esenzione riferita alla sola parte inagibile»).
3.2 -Ad ogni modo, il giudice del gravame ha, nella fattispecie, escluso che la pretesa inagibilità avesse trovato riscontro in un qualche provvedimento di sgombero [del quale, per vero, non v’è menzione nemmeno nel ricorso ove si allude (solo) ad una chiusura del «blocco inagibile» da parte dei VV.FF; v. il ricorso, fol. ottavo); e, per quel che più rileva, ha accertato in fatto che, come anticipato, non sussisteva (alla stregua del l’assunta CTU ) «l’inagibilità dell’immobile oggetto del possibile sgravio fiscale e la sussistenza del nesso di causalità tra il sisma e lo stesso.».
I due motivi di ricorso, pertanto, risultano inammissibili nella misura in cui -senza dar conto della stessa connotazione catastale dei beni (genericamente indicati nei termini di Blocco 1 e Blocco 2) -già precludono, secondo la stessa prospettazione di parte, l’emersione della rilevanza della dedotta «inagibilità parziale»; deduzione, questa, che, a sua volta, nemmeno censura il rilevato difetto di un provvedimento di sgombero (sia pur parziale), quale titolo della stessa pretesa inagibilità parziale.
Il primo motivo di ricorso, poi, si risolve in una personale rilettura della consulenza tecnica di ufficio che -puntualmente ripercorsa dal giudice del gravame secondo le coordinate di accertamento sopra riassunte -viene assunta a fondamento di una inagibilità parziale che, per l’appunto, è stata esclusa (oltreché ex se ) anche in connessione all’azione del sisma; così che la censura finisce per sollecitare, sotto il velo della denuncia di violazione di legge, un inammissibile riesame del merito del giudizio.
– Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello previsto per il ricorso proposto, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.