Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6501 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31984/2021 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Napoli, in persona RAGIONE_SOCIALEa Madre Superiore pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Caserta, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
il Comune di Pollena Trocchia (NA), in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania il 10 maggio 2021, n. 4135/19/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO;
ICI IMU ESENZIONE ACCERTAMENTO SCUOLA PARITARIA
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania il 10 maggio 2021, n. 4135/19/2021, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE‘ IMU relativa a ll’anno 2015 , per un totale (comprensivo di accessori) di € 14.083,00 , in relazione a cinque immobili ubicati in Pollena Trocchia (NA) al INDIRIZZO e destinati a scuola RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Pollena Trocchia (NA) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 19 novembre 2019, n. 12826/04/2019;
il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva respinto il ricorso originario – sul rilievo che i presupposti per il riconoscimento al contribuente del l’esenzione da IMU, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 , comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 , quale richiamato dall’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, non sussistessero in relazione a ll’anno di riferimento;
il Comune di Pollena Trocchia (NA) è rimasto intimato;
il ricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso principale è affidato a quattro motivi.
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.lgs. 3 0 dicembre 1992, n. 504, quale richiamato dall’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per essere stata erroneamente ritenuta dal giudice di secondo grado l’insussistenza de lle condizioni minimali per l’esenzione da IMU nella specificazione fattane dal d.m. 19 novembre 2012, n. 200;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato respinto l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione carente, insufficiente o apparente, senza aver acquisito la documentazione eventualmente necessaria;
1.3 con il terzo motivo, si denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 111, sesto comma, Cost., 132 cod. proc. civ., 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 o (in subordine) n. 5, cod. proc. civ., per essere stato respinto l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione carente, insufficiente o apparente in relazione alla legittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva;
1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’avviso di accertamento fosse stato adeguatamente motivato, posto « che la motivazione indicata dal Comune di Pollena Trocchia non rende edotto il contribuente circa i motivi di fatto e sulle ragioni giuridiche che hanno determinato la rettifica RAGIONE_SOCIALE‘imposta dovuta violando, così, il diritto di difesa »;
ragioni di pregiudizialità logico-giuridica suggeriscono di esaminare in via prioritaria ed in sequenza il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo, derogando all’ordine di prospettazione in ricorso;
2.1 il secondo motivo è inammissibile;
2.2 in primo luogo, in seguito alla riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del « minimo costituzionale » richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 3, marzo 2018, n. 7090; Cass., Sez. 1^, 6 dicembre 2022, n. 35815; Cass., Sez. 1^, 9 maggio 2023, n. 12340); 2.3 in secondo luogo, la deduzione del vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. impinge nella preclusione RAGIONE_SOCIALEa c.d. ‘ doppia conforme ‘; d ifatti, in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ . (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’ 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22
dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260); nella specie, però, a fronte RAGIONE_SOCIALEa soccombenza nel doppio grado di merito, il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio; ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ.).
il terzo motivo è infondato;
3.1 come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 45, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che: « La sentenza deve contenere: (…) 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; (…) »;
3.2 per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354);
3.3 peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Se z. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2024, n. 2029);
3.4 nella specie, però, si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente o coerente sul piano RAGIONE_SOCIALEa logica giuridica, contenendo un’adeguata illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese al rigetto d ell’appello, che è stato idoneamente giustificato con un’analisi in punto di diritto sull ‘evoluzione RAGIONE_SOCIALEa disciplina normativa (anche in relazione alla relativa compatibilità col diritto euro-unitario) sull’esenzione ed una valutazione in fatto circa l’ insussistenza dei requisiti imprescindibili (soggettivo ed oggettivo) sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie; nello specifico, a tale proposito, la sentenza impugnata ha rilevato che: « In particolare, il corrispettivo annuo dichiarato per studente, pari ad euro 1.900,00, non è di natura meramente simbolica. Il che esclude la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘esenzione »;
il quarto motivo è inammissibile;
4.1 il ricorrente lamenta che: « la motivazione indicata dal Comune di Pollena Trocchia non rende edotto il contribuente
circa i motivi di fatto e sulle ragioni giuridiche che hanno determinato la rettifica RAGIONE_SOCIALE‘imposta dovuta violando, così, il diritto di difesa »;
4.2 invero, secondo l’orientamento costante di questa Corte, nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di un giudice tributario sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2004, n. 15867; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9630; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2021, n. 19395; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2021, n. 24247; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30215; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 29; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2023, n. 24547).
4.3 nel caso di specie, in mancanza di trascrizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnato avviso di accertamento nel corpo del ricorso, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo rispetto a quanto asserito dalla contribuente; ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo;
4.4 in ogni caso, la censura deve essere disattesa, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘accertamento fattone dal giudice di appello, a tenore del quale: « (…) è infondata la censura concernente la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, il quale, invece, consente al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, in modo da poterla efficacemente contrastare, poiché contiene la descrizione RAGIONE_SOCIALE immobili, il relativo classamento, il calcolo RAGIONE_SOCIALE‘imposta e il calcolo automatico e conseguenziale RAGIONE_SOCIALE sanzioni previste dall’art. 14 d. leg. 18 dicembre 1997 n. 473 »; invero, tale argomentazione è conforme all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui l’obbligo motivazionale RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l’ an e il quantum RAGIONE_SOCIALE‘imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione RAGIONE_SOCIALE estremi soggettivi ed oggettivi RAGIONE_SOCIALEa posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929), nonché
la specifica indicazione del presupposto cui ricondurre la modifica del valore RAGIONE_SOCIALE‘immobile con riferimento ai parametri indicati dall’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Cass., Sez. 6^-5, 17 giugno 2016, n. 12658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, nn. 1569 e 1570);
da ultimo, anche il primo motivo è infondato;
5.1 secondo il costante orientamento di questa Corte (vedansi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2019, n. 17256; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6795; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2021, n. 9211; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9967; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, nn. 14316 e 14317; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2023, n. 4579; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2023, nn. 4872, 4946 e 4952; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17142), l’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente dal l’ 1 gennaio 2003 al 3 ottobre 2005, disponeva l’esenzione dall’ ICI per « gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive »;
5.2 tale disposizione è stata, in seguito, integrata e modificata dall’art. 7, comma 2 -bis , del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, che ha esteso l’esenzione alle attività indicate dalla medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale RAGIONE_SOCIALE stesse; un’ulteriore modifica è, poi,
intervenuta con l’art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che, sostituendo il comma 2bis del citato art. 7 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, ha stabilito che l’esenzione disposta dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera « che non abbiano esclusivamente natura commerciale »;
5.3 occorre precisare, inoltre, che le condizioni RAGIONE_SOCIALE‘esenzione sono cumulative, nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l’attività svolta nell’immobile deve rientrare tra quelle previste dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; deve trattarsi, in particolare, di immobili destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di determinate attività, tra le quali quelle dirette all’esercizio del culto ed alla cura RAGIONE_SOCIALE anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana (Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2016, n. 13966);
5.4 d unque, l’esenzione è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato,
pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale (Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2012, n. 4502; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2016, n. 13966, 13967, 13969, 13970 e 13971; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2017, n. 13574; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2018, n. 15564; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, nn. 10123 e 10124; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34602; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, nn. 3244, 2345, 3248 e 3249; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16262; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2021, n. 24655 e 24644; Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2022, nn. 32742 e 32765; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2023, n. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17108);
5.5 sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa distribuzione RAGIONE_SOCIALE oneri probatori è stato affermato, ed è un principio del tutto condiviso da questo collegio, che « il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale » (Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015, n.6711; Cass., Sez. 6^-5, 16 luglio 2019, n. 19072);
5.6 sul diverso versante RAGIONE_SOCIALEa compatibilità RAGIONE_SOCIALEa norma in esame con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione E uropea, da tempo si è affermato un orientamento di legittimità secondo cui, dovendo tenersi conto RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata dalla Commissione RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea del 19 dicembre 2012, l’esenzione prevista in favore RAGIONE_SOCIALE enti non commerciali dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo
svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l’attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6^, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Se. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2022, n. 34766; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2023, n. 4579);
5.7 sul punto, questa Corte ha verificato se l’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in tema di esenzione da ICI, nelle sue diverse formulazioni succedutesi nel tempo, concretizzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, in particolare con l’art. 107, paragrafo 1, del Trattato, secondo il quale: « sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza »;
5.8 è stato, poi, precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato; la finalità sociale RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente ad escluderne la classificazione in termini di attività economica; per escludere la natura economica RAGIONE_SOCIALE‘attività è necessario che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico;
5.9 né può tenersi conto RAGIONE_SOCIALEa circolare emanata dal RAGIONE_SOCIALE il 26 gennaio 2009 , n. 2/F, nella parte esplicativa dei criteri utili per stabilire quando le attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 504, debbano essere considerate di natura « non esclusivamente commerciale »;
5.10 la Commissione RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea ha ritenuto, infatti, che l’applicazione dei criteri di cui alla citata circolare non vale ad escludere la natura economica RAGIONE_SOCIALE attività interessate ed ha concluso nel senso che l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 costituisce aiuto di Stato (in quella ipotesi, tuttavia, non è stato ritenuto possibile ordinare il recupero RAGIONE_SOCIALE somme);
5.11 tale ultimo aspetto è stato affrontato e risolto dalla sentenza depositata dalla C orte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P – C623/16 P, C-624/16, RAGIONE_SOCIALE Commissione Europea ed RAGIONE_SOCIALE , con la quale è stato chiarito che l’ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa sua illegalità e che diversamente si farebbero perdurare gli effetti anticoncorrenziali RAGIONE_SOCIALEa misura; in questo senso è stato precisato che le decisioni RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea volte ad autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale;
5.12 se ne è concluso, quindi, dando seguito al più recente orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6^, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17142), che l’esenzione prevista in favore RAGIONE_SOCIALE enti non commerciali dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea soltanto
qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l’attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico;
5.13 ed è questa la disposizione normativa (nell’interpretazione ‘ europeisticamente ‘ orientata di questa Corte) da applicare ratione temporis alla fattispecie in esame, con riguardo al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011, prima RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dall’art. 91 -bis del d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall’art. 11bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
5.14 ora, con particolare riguardo alle attività didattiche, la Commissione RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea ha stabilito che « queste si ritengono svolte con modalità non commerciali se sono soddisfatte alcune condizioni specifiche. In particolare, l’attività deve essere RAGIONE_SOCIALE rispetto all’istruzione pubblica e la scuola deve garantire la non discriminazione in fase di accettazione RAGIONE_SOCIALE alunni; la scuola deve inoltre accogliere gli alunni portatori di handicap, applicare la contrattazione collettiva, avere strutture adeguate agli standard previsti e prevedere la pubblicazione del bilancio. Oltre a ciò, l’attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto RAGIONE_SOCIALE‘assenza di relazione con lo stesso. Al riguardo, la Commissione ricorda che, conformemente alla giurisprudenza, non costituiscono attività economica i corsi offerti da determinati stabilimenti che formano parte del sistema RAGIONE_SOCIALE‘istruzione pubblica e sono finanziati, del tutto o prevalentemente, con fondi pubblici. La
natura non economica RAGIONE_SOCIALE‘istruzione pubblica non viene in linea di principio contraddetta dal fatto che talvolta gli alunni o i loro genitori debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, che contribuiscono ai costi di esercizio del sistema scolastico, purché tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio e non possano pertanto considerarsi una retribuzione del servizio prestato. Come anche la Commissione ha riconosciuto nella comunicazione sull’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, tali principi riguardano la formazione professionale, la scuola elementare e gli asili nido privati e pubblici, l’attività d’insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonché l’offerta di istruzione universitaria. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le rette di importo simbolico cui si riferisce il decreto non possano essere considerate una remunerazione del servizio fornito. Pertanto, nella fattispecie, considerati i requisiti generali e soggettivi di cui agli articoli 1 e 3 del regolamento e i requisiti oggettivi specifici di cui all’articolo 4, la Commissione ritiene che il servizio didattico fornito dagli enti in questione non possa essere considerato un’attività economica »;
5.15 per sfuggire ad un assai probabile procedimento per infrazione, il legislatore nazionale ha successivamente provveduto ad abrogare l’ICI e ad introdurre l’IMU sulla componente immobiliare; in particolare, il d.lgs 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto nel nostro ordinamento l’IMU con decorrenza dal l’anno 2014 (artt. 7 e 8) ed ha confermato anche per essa le esenzioni previste per l’ICI dall’art. 7, comma 1, lett. d e lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 9,
comma 8); peraltro, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha modificato alcuni aspetti RAGIONE_SOCIALE‘imposta rispetto alla sua concezione originaria, ha poi ritenuto opportuno anticipare in via sperimentale l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa nuova imposta già con decorrenza dall’anno 2012 (art. 13), senza, comunque, intervenire sull’esenzione per gli immobili di cui al ricordato art. 7, comma 1, lett. d e lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
5.16 in seguito, l’art. 91bis , comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, con decorrenza dal l’1 gennaio 2013 (quindi, esulante dalla fattispecie in esame), ha modificato il testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che è stato così riformulato: « Sono esenti dall’imposta: (…) i ) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87 , comma 1, lettera c), del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché RAGIONE_SOCIALE attività di cui all’articolo 16, lettera a), RAGIONE_SOCIALEa legge 20 maggio 1985, n. 222 »; ù
5.17 l’esenzione dall’IMU è attualmente fruibile da parte di soggetti che soddisfino contemporaneamente due requisiti: l’uno soggettivo e l’altro oggettivo; ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, gli immobili gravati dal tributo devono essere utilizzati direttamente da soggetti (pubblici o privati) che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ed ivi svolgano, effettivamente, con modalità non
commerciali, attività « assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché (quelle) di cui all’art. 16, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge 20 maggio 1985, n. 222 »;
5.18 con tale disposizione, dunque, il legislatore nazionale ha riformulato l’esenzione (ora riferita all’IMU), introducendo l’ulteriore requisito secondo cui l’attività agevolata deve svolgersi con modalità « non commerciali »; pertanto, ai requisiti oggettivo e soggettivo già vigenti si affianca ora il riferimento alle concrete modalità di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività che deve svolgersi nell’immobile perché l’esenzione possa applicarsi;
5.19 l’art. 9, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha poi aggiunto un ulteriore periodo all’art. 91bis , comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendo che, con successivo decreto del AVV_NOTAIORAGIONE_SOCIALE, siano stabiliti anche « i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali »;
5.20 i n ossequio alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 -bis , comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l’art. 4, comm a 3, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200 (portante regolamento in materia di IMU per gli enti non commerciali) ha previsto che: « 3. Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se: a) l’attività è RAGIONE_SOCIALE rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione RAGIONE_SOCIALE alunni; b)
sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza RAGIONE_SOCIALE strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio; c) l’attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto RAGIONE_SOCIALE‘assenza di relazione con lo stesso »;
5.21 i noltre, l’art. 1, lett. p, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200 sancisce che le ‘ modalità non commerciali ‘ sono le « modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con RAGIONE_SOCIALE operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà »;
5.22 l ‘art. 3 del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, elenca i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali RAGIONE_SOCIALE attività istituzionali, che sono: « a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita RAGIONE_SOCIALE‘ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte RAGIONE_SOCIALEa medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente; b) l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo RAGIONE_SOCIALE attività funzionali al perseguimento RAGIONE_SOCIALEo scopo istituzionale di solidarietà sociale c) l’obbligo di devolvere il
patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge »;
5.23 in relazione a tale regolamento, la Commissione RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea ha stabilito, con particolare riguardo alle attività didattiche, che: « queste si ritengono svolte con modalità non commerciali se sono soddisfatte alcune condizioni specifiche. In particolare, l’attività deve essere RAGIONE_SOCIALE rispetto all’istruzione pubblica e la scuola deve garantire la non discriminazione in fase di accettazione RAGIONE_SOCIALE alunni; la scuola deve inoltre accogliere gli alunni portatori di handicap, applicare la contrattazione collettiva, avere strutture adeguate agli standard previsti e prevedere la pubblicazione del bilancio. Oltre a ciò, l’attività deve essere s volta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto RAGIONE_SOCIALE‘assenza di relazione con lo stesso. Al riguardo, la Commissione ricorda che, conformemente alla giurisprudenza, non costituiscono attività economica i corsi offerti da determinati stabilimenti che formano parte del sistema RAGIONE_SOCIALE‘istruzione pubblica e sono finanziati, del tutto o prevalentemente, con fondi pubblici. La natura non economica RAGIONE_SOCIALE‘istruzione pubblica non viene in linea di principio contraddetta dal fatto che talvolta gli alunni o i loro genitori debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, che contribuiscono ai costi di esercizio del sistema scolastico, purché tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio e non possano pertanto considerarsi una retribuzione del servizio prestato. Come anche la Commissione ha riconosciuto nella comunicazione
sull’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, tali principi riguardano la formazione professionale, la scuola elementare e gli asili nido privati e pubblici, l’attività d’insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonché l’offerta di istruzione universitaria. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le rette di importo simbolico cui si riferisce il decreto non possano essere considerate una remunerazione del servizio fornito. Pertanto, nella fattispecie, considerati i requisiti generali e soggettivi di cui agli articoli 1 e 3 del regolamento e i requisiti oggettivi specifici di cui all’articolo 4, la Commissione ritiene che il servizio didattico fornito dagli enti in questione non possa essere considerato un’attività economica » (paragrafo 172);
5.24 in definitiva, con decorrenza dall’anno 2013, l e condizioni necessarie per beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione da IMU sono le seguenti: 1) gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali (medesimo requisito soggettivo); 2) devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività tassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto); 3) le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali (novità) (Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578);
5.25 il moRAGIONE_SOCIALEo di dichiarazione in esame è stato approvato con l’art. 1 del d.m. 26 giugno 2014. Inoltre, l’art. 5 del d.m. 26 giugno 2014 ha stabilito che: « La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014 »; d a ultimo, l’art. 1 del d.m. 23 settembre 2014 ha disposto che: « Il termine del 30 settembre 2014 previsto dal
comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 26 giugno 2014 per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione «IMU TASI ENC», relativa agli anni 2012 e 2013, è differito al 30 novembre 2014 »; d unque, quest’ultima era la disciplina applicabile alla fattispecie in decisione (vedasi anche: Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2022, n. 32742);
5.26 si tratta, dunque, di controllare se il giudice di merito, nell’accertamento dei vari requisiti, abbia correttamente applicato l’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato, dapprima, dall’art. 7, comma 2 -bis , del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, dall’art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nell’accezione compatibile con la decisione adottata dalla Commissione Europea il 19 dicembre 2012 e con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea il 6 novembre 2018, cause riunite C622/16 P – C-623/16 P, C-624/16, RAGIONE_SOCIALE vs. Commissione Europea ed RAGIONE_SOCIALE , verificando che l’attività didattica fosse stata svolta a titolo gratuito ovvero dietro versamento di un importo simbolico a copertura di una sola frazione del costo effettivo del servizio;
5.27 nella specie, a ben vedere, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, valutando che la corresponsione di una retta annuale per studente di € 1.900,00 bastasse ad escludere, a monte, per l ‘oggettiva consistenza, l’irrisorietà o la simbolicità de l corrispettivo ricavato dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività didattica e giustificasse il diniego RAGIONE_SOCIALE‘esenzione da I MU;
5.28 neppure si può invocare -come pure è stato fatto dal ricorrente – la rispondenza RAGIONE_SOCIALEa retta scolastica in questione ai
limiti fissati in materia di ‘ costo medio per studente ‘ per l’anno di riferimento secondo la tabella redatta dal RAGIONE_SOCIALE , sulla base RAGIONE_SOCIALE istruzioni per la compilazione del moRAGIONE_SOCIALEo di dichiarazione a fini RAGIONE_SOCIALE‘IMU per gli enti non commerciali in allegato al d.m. 26 giugno 2014;
5.29 le superiori considerazioni consentono di definire il significato e la portata dei i criteri stabiliti dal d.m. 19 novembre 2012, n. 200, e dal d.m. 26 giugno 2014, che devono essere applicati in armonia con quanto stabilito dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 19 dicembre, secondo i principi posti dalla giurisprudenza nazionale; il testo di entrambi i decreti è chiaro nel ricordare che per beneficiare RAGIONE_SOCIALEa esenzione in parola le attività devono essere svolte gratuitamente o dietro versamento di corrispettivo di importo simbolico; in particolare, il d.m. 26 giugno 2014 e il relativo allegato, ribadendo la regola del corrispettivo simbolico, richiamano la decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione Europea, laddove si stabilisce che per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio e che il limite RAGIONE_SOCIALEa metà del prezzo medio può essere utilizzato solo per escludere il diritto all’esenzione, ma non implica a contrario che possano beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite; pertanto, la circostanza che la parte possa avere dichiarato un CM (corrispettivo medio) inferiore al CMS (costo medio per studente sopportato dallo Stato) non dà automaticamente diritto alla esenzione perché non incide sul potere del Comune di eseguire un controllo e una valutazione (nei termini di cui sopra si è detto) né sul potere del giudice di merito di operare un accertamento -che costituisce giudizio di fatto e quindi sottratto al controllo di
legittimità – sulla effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALE modalità non commerciali; tanto è chiarito nello stesso allegato al d.m. 26 giugno 2014, laddove si precisa che: « sulla base RAGIONE_SOCIALE anzidetti principi enucleati dalla decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea spetta quindi al comune in sede di verifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente commerciale non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico perché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione »; per cui, il ricorrente cade in errore quando afferma che, secondo il decreto in questione, l’esenzione in questione spetti ogni qualvolta i corrispettivi versati per il servizio da parte RAGIONE_SOCIALE utenti siano pari o inferiori alla spesa annua per studente come individuato dal RAGIONE_SOCIALE, nessun automatismo -se non quello di escludere la applicabilità RAGIONE_SOCIALEa esenzione- è legato al rapporto tra corrispettivo e costo medio; vero è che le istruzioni allegate al decreto del 2014 tendono a semplificare – come è per certi versi insito nella natura di istruzioni per la compilazione di un moRAGIONE_SOCIALEo- la questione, ma in ogni caso, deve qui affermarsi la natura non vincolante RAGIONE_SOCIALE predette istruzioni per la compilazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni IMU, posto che esse non possono derogare né alla normativa primaria, da interpretarsi in senso conforme alla citata decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione Europea, né alla stessa normativa secondaria alla quale accedono, laddove si ribadisce il criterio del corrispettivo simbolico (in termini: Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2022, 35123; v. anche Cass. 17490/23);
6. pertanto, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, valutandosi l ‘ infondatezza del primo motivo e del terzo motivo,
nonché l’inammissibilità d el secondo motivo e del quarto motivo, il ricorso deve essere rigettato;
7. non vi è luogo alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, non essendosi costituita la parte vittoriosa nel presente procedimento;
8. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 febbraio