Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9790 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9790 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15092/2023 R.G. proposto da
Comune di Ciampino , C.F. 02773250580, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, dall’avv. NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di posta elettronica: EMAIL
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME
– intimata – avverso la sentenza n. 257/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 12, pronunciata l’8/11/2022 e depositata il 17/01/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale il Comune ha preteso l’I.M.U. per l’anno 2016 disconoscendo
il diritto alla invocata esenzione per l’abitazione principale, sul rilievo che la ricorrente non avesse la residenza anagrafica nel Comune di Ciampino.
Con sentenza n. 9169/2019, pronunciata il 27/05/2019 e depositata in segreteria il 26/06/2019, la C.T.P. di Roma ha rigettato il ricorso compensando interamente le spese del giudizio.
La contribuente ha proposto appello e la Corte di giustizia tributaria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame, osservando che la ricorrente risiedeva in un immobile sito nel Comune di Ciampino al quale si accedeva, però da una via sita nel Comune di Roma e che ‘la mancata coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica dipende, infatti, solo da un’anomalia dovuta esclusivamente agli uffici dei due comuni interessati’.
Avverso la predetta sentenza il Comune ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo.
La contribuente è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., il Comune di Ciampino ha censurato la sentenza impugnata per avere il giudice regionale ritenuto di superare l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dall’ente locale, in ragione della mancata notifica dell’impugnazione al Comune, in violazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e del mancato deposito presso la Corte di giustizia tributaria adita dell’atto di appello e della prova della notifica dello stesso.
Con il secondo motivo, rubricato ‘v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’, il Comune ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per non avere il giudice di appello tenuto conto della non applicabilità, alla fattispecie, dell’esenzione prevista per i possessori di prima abitazione in caso di mancato
possesso della residenza nel comune sul cui territorio insiste l’immobile.
E’ preliminare l’esame del primo motivo che richiede l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, essendo necessario verificare l’effettiva notifica dell’atto di appello al Comune. Infatti, la questione posta nel primo motivo di ricorso ha carattere potenzialmente assorbente rispetto a quelle proposte con il secondo motivo.
3.1. Pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, non essendo possibile, allo stato, addivenire alla decisione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rinvia il procedimento a nuovo ruolo, dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento iscritto al n. 559/2020 R.G. presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,