Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34021 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34021 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21467/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME (erede di COGNOME NOME)
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, in RAGIONE_SOCIALE, n. 2186/2021 depositata il 10/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con l’avviso di rettifica prot. n. 290037/2259 del 26/03/2018, il Comune di Napoli, relativamente all’annualità 2013, ha chiesto la somma di euro 2.763,00 a titolo di IMU, sanzioni ed interessi per complessive n. 6 unità immobiliari di proprietà di COGNOME NOME.
COGNOME NOME, in qualità di erede di COGNOME NOME, ha impugnato l’avviso di rettifica innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, eccependo, quale unico motivo di ricorso, una presunta erronea determinazione dell’imposta per l’unità immobiliare di INDIRIZZO int. 8 (SFE/4/5/147) per la quale l’Ente impositore non avrebbe tenuto conto delle agevolazioni spettanti per l’abitazione principale.
Il giudizio è stato definito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n.5631 depositata il 10/05/2019 con la quale la CTP ha respinto il ricorso.
La contribuente ha interposto appello.
La CTR di Napoli ha accolto l’appello, ritenendo che la tesi dei giudici di primo grado si basasse esclusivamente sulle risultanze anagrafiche, senza considerare che l’appartamento in cui il COGNOME risultava formalmente residente non era più nella sua disponibilità. Tale immobile era stato infatti ceduto a terzi prima dell’accertamento, come dimostrato anche dalla documentazione contabile che ne attesta il possesso da parte degli acquirenti, con conseguente venir meno del presupposto impositivo, atteso che le risultanze anagrafiche hanno solo valore presuntivo e possono essere superate da prove contrarie.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo
L’intimata non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.360 c.p.c. comma 1, n.3, in relazione all’art 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
1.1. Il Comune di Napoli contesta la decisione della Commissione Tributaria Regionale che ha riconosciuto l’agevolazione IMU per abitazione principale all’immobile di INDIRIZZO, intINDIRIZZO, per l’anno 2013. Secondo il Comune, la CTR ha erroneamente ritenuto sufficiente la sola dimora abituale del contribuente nell’immobile, nonostante la sua residenza anagrafica risultasse formalmente in un altro appartamento. L’amministrazione comunale sottolinea che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, l’agevolazione fiscale per l’abitazione principale richiede la contemporanea presenza sia della dimora abituale sia della residenza anagrafica. La CTR, invece, ha ritenuto questa doppia condizione eccessivamente formalistica, valorizzando la prova della dimora effettiva del contribuente e considerandola sufficiente per il riconoscimento dell’agevolazione.
1.2. Il Comune critica inoltre l’errore della CTR nel trattare la disciplina IMU alla stregua di quella dell’ICI, che in passato permetteva maggiore flessibilità nell’accertamento della residenza. A supporto della propria posizione, ha richiamato la Circolare del Ministero delle Finanze del 18 maggio 2012 e la giurisprudenza costante della Cassazione, che impongono una stretta interpretazione delle norme agevolative e confermano la necessità che residenza anagrafica e dimora abituale coincidano.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
2.1. È giurisprudenza consolidata che in tema di IMU, l’esenzione prevista per la casa principale dall’art. 13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente (Cass. 19/02/2020, n. 4166 (Rv. 657312 – 01)).
2.2. A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale è venut a meno la esigenza che a risiedervi sia l’intero nucleo familiare, ma il requisito della contemporaneità del titolo proprietario e della residenza anagrafica è rimasto: in tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune (Cass. 03/11/2022, n. 32229 (Rv. 666357 – 01)).
2.3. La cessione del titolo proprietario, del resto, non è incompatibile con il mantenimento della residenza, sicché è ben possibile che anche dopo la vendita si continui a risiedere nell’immobile. La formalizzazione anagrafica del cambio di residenza è invero elemento necessario per portare l’amministrazione a conoscenza dell a variazione, sicché la sua esistenza è requisito che risponde a logica della buona amministrazione.
2.4. Ne consegue che il motivo è fondato e va accolto.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non necessitando di accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente che, in quanto infondato, non merita di essere accolto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente.
Condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di merito che si liquidano per il primo grado in euro 1.500,00, e per il secondo grado in euro 1.700,00, e al pagamento delle spese di legittimità, in euro 1.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13/11/2025.
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO