Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34033 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34033 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20189/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), ACCATTATIS CHALONS D’ORANGES BARBARA (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME (erede di COGNOME NOME)
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, in RAGIONE_SOCIALE, n. 833/2022 depositata il 20/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In primo grado, la Commissione Tributaria di Napoli ha rigettato il ricorso presentato da NOME COGNOME, subentrata quale erede nella posizione del padre originario contribuente, contro l’avviso in rettifica IMU prot. n. 303102/2711 relativo all’anno d’imposta 2016, con cui il Comune di Napoli richiedeva il pagamento di imposta, interessi e spese per sei unità immobiliari intestate al de cuius NOME COGNOME. La ricorrente contestava l’avviso solo per una presunta errata determinazione dell’imposta riguardante l’unità immobiliare di INDIRIZZO, ritenuta abitazione principale del genitore defunto e quindi esente dal pagamento, mentre il Comune, costituito in giudizio, riteneva dimostrato che il de cuius non fosse residente nell’immobile e che quindi l’esenzione non spettasse.
Con la sentenza n. 7351/02/2019 la CTP ha quindi respinto il ricorso e condannato la parte al pagamento delle spese di lite.
La erede dell’originario contribuente ha indi interposto appello.
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il ricorso d’appello, ritenendolo fondato perché per l’esenzione IMU, conta più la dimora abituale effettiva rispetto alla residenza anagrafica, secondo l’art. 43 c.c., che privilegia l’uso reale dell’immobile. NOME COGNOME aveva venduto l’ unità immobiliare interno 7 nel 2011 e da allora abitava nell’unità interno 8, come confermato da documenti condominiali e contabili. L’appartamento dove risultava ancora residente (interno 7) non era più a sua disposizione, essendo passato a un altro soggetto.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
L’intimat a non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la vi olazione dell’art.360 c.p.c. comma 1, n.3, in relazione all’art 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
Il Comune di Napoli contesta la sentenza della CTR per aver violato l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, sostenendo che per l’esenzione IMU è necessario che il possessore e il nucleo familiare dimorino e risiedano anagraficamente nello stesso immobile. Il Comune evidenzia che la CTR ha erroneamente applicato una giurisprudenza ICI, superata dalla normativa IMU che richiede entrambi i requisiti. Inoltre, richiama chiarimenti ministeriali e la giurisprudenza che confermano l’obbligo della doppia condizione, sottolineando che le norme agevolative devono essere interpretate in modo restrittivo.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
2.1. È giurisprudenza consolidata che in tema di IMU, l’esenzione prevista per la casa principale dall’art. 13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente (Cass. 19/02/2020, n. 4166 (Rv. 657312 – 01)).
2.2 . A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale è venuto mena la esigenza che a risiedervi sia l’intero nucleo familiare, ma il requisito della contemporaneità del titolo proprietario e della residenza anagrafica rimasto: in tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la
residenza anagrafica in diverso comune (Cass. 03/11/2022, n. 32229 (Rv. 666357 – 01)).
2.3. La cessione del titolo proprietario, del resto, non è incompatibile con il mantenimento della residenza, sicché è ben possibile che anche dopo la vendita si continui a risiedere nell’immobile. La formalizzazione anagrafica del cambio di residenza è del resto elemento necessario per portare l’amministrazione a conoscenza della variazione, sicché la sua esistenza è requisito che risponde a logica della buona amministrazione.
2.4. Ne consegue che il motivo è fondato e va accolto.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non necessitando di accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente che, in quanto infondato, non merita di essere accolto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.
Condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di merito che si liquidano per il primo grado in euro 1.500,00, e per il secondo grado in euro 1.700,00, e al pagamento delle spese di legittimità, in euro 1.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13/11/2025.
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO