Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8353 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8353 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7813-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente-
contro
COMUNE DI NAPOLI , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 6618/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14.09.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 14199/2019 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2017, emesso dal Comune di Napoli.
L’ente locale resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione «dell’art. 23, art. 24, nonché dell’art. 32 comma 2 e dell’art. 57 e 58 del D.Lgs. 546/1992», per avere la Commissione tributaria regionale preso in esame le deduzioni e la documentazione prodotta dal Comune in sede di appello circa la non applicabilità alla Società della richiesta esenzione IMU di cui all’art. 13, comma 9 bis , d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, non essendo una società di costruzioni.
1.2. La doglianza è infondata.
1.3. La contestazione del diritto ad un’esenzione (nella specie, quella di cui all’art. 13, comma 9 bis , d.l. 6 dicembre 2011 n. d.l. 6 dicembre 2011 n. 201) costituisce, invero, una mera difesa, poiché mediante la stessa è negata l’esistenza dei fatti costitutivi dedotti in giudizio, sicché può essere formulata per la prima volta in appello non incorrendo nel divieto di cui all’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 8073 del 2019. Cass. n. 31224 del 2017).
1.4. È d’uopo, inoltre, evidenziare che in tema di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti
dall’art. 345 cod. proc. civ., purché entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1 (cfr. Cass. n. 18103 del 2021), che risulta ritualmente rispettato nel caso in esame.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art.2 comma 5bis D.L. 102/2013 convertito in L.124/2013, nonché del D.L. 70/2011 articolo 7, lettera h, nonché ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare l’errore compiuto dal Giudice di Primo Grado laddove era stato «affermato che la società avrebbe presentato in ritardo la dichiarazione IMU 2017 e, quindi, non poteva avere accesso alla esenzione», avendo la contribuente dimostrato di aver presentato la dichiarazione IMU 2017 in data 2 luglio 2018, e non in data 2 novembre 2018.
2.2. La censura proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., è inammissibile in quanto non attiene alla violazione di norme di diritto, quanto all’apprezzamento, in fatto, dei Giudici di appello circa il mancato rispetto del termine previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della dichiarazione IMU ai fini della concessione dell’esenzione in oggetto.
2.3. La censura proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., è inoltre parimenti inammissibile, poiché si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348ter , comma 5, c.p.c., rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014).
3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art.2 comma 1 D.L. 102/2013, convertito in L.124/2013, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116
c.p.c., nonché ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Commissione respinto l’appello anche sul rilievo che RAGIONE_SOCIALE non avrebbe diritto all’esenzione per non avere fornito prova di svolgere attività di costruzioni.
3.2. La presenza di una doppia ratio decisoria della sentenza impugnata e del passaggio in giudicato di una delle ragioni poste a sostegno della sentenza impugnata, mediante rigetto del secondo motivo di ricorso, determina l’assorbimento del motivo di ricorso in esame.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del Comune controricorrente, liquidandole in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità