Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1018 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1018 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22787-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; in
– ricorrente –
contro
COMUNE di AMANO IRPINO;
– intimato – avverso la sentenza n. 878/4/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 27/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal AVV_NOTAIO.
Premesso che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con due motivi, pe cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR ha accolto l’appello Comune di Ariano Irpino contro la sentenza di primo grado di annullamento pe difetto di motivazione dell’avviso di accertamento IMU per l’anno 2012, rela ad un immobile per il quale l’RAGIONE_SOCIALE sosteneva valesse l’esenzione d all’art.7, comma 1, lett.1) del d.lgs. 504/92 trattandosi di immobile des esclusivamente ad attività di assistenza alla persona, svolta senza scopo lucro;
il Comune è rimasto intimato; considerato che:
con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt c.p.c., 324 c.p.c., 2909 c.c., 112 c.p.c.. Deduce l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente ch sentenza di primo grado era stata dichiarato il difetto di motivazione dell’ de quo per assenza di indicazioni sui presupposti della pretesa e per assenza indicazioni sulle ragioni del mancato riconoscimento della esenzione. Deduc ancora che 4 Org . l’atto appello non aveva investito la sentenza della CTR nel sua totalità essendo stato indirizzato solo a contestare l’omessa motivazi / circa le ragioni del mancato riconoscimento dell’esenzione. Sostiene che la CT avrebbe omesso di rilevare il difetto di interesse di tale, solo pa impugnazione e dichiararne l’inammissibilità laddove invece la CTR decidendo nel merito avrebbe violato il giudicato interno sull’ulteriore motivazionale dell’avviso;
il motivo è infondato. La CTR ha dato conto del fatto che il Comune, c l’atto di appello, aveva “rilevato come gli atti impositivi devono contener l’indicazione dei fatti integrativi dei presupposti d’imposta e la circosta indirettamente evincibile dalla stessa impugnazione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE“;
con il secondo motivo di ricorso viene lamentato, ai sensi dell’art. comma1, n.5, c.p.c. che la CTR avrebbe affermato che l’RAGIONE_SOCIALE non avev dato prova delle sussistenza del requisito oggettivo dell’esenzione ladd invece avrebbe affermato il contrario se non avesse trascurato il conten dello statuto prodotto in appello dal quale risultava che l’RAGIONE_SOCIALE sv attività assistenziali e non aveva finalità di lucro;
4. il motivo è infondato.
4.1. L’art. 7, comma 1, lett. i) del d.l.gs. 504/1992, nella versione ap ratíone temporis, stabiliva l’esenzione dall’ICI per “gli immobili util soggetti di cui all’art. 87 comma 1 lettera c) del testo unico delle imp redditi, approvato con d.P.R. 27 dicembre 1986, n.917, e successi modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità’ commerciali di attività’ assistenziali, previdenziali, sanitarie, d ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché’ delle attività’ di lettera a) della legge 20 maggio 1985 n.222”.
4.2. L’esenzione de qua è subordinata alla compresenza di un requisi oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di una d attività individuate dal legislatore e di un requisito soggettivo, costi svolgimento di una di tali attività da parte di un ente pubblico o priv non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commer (art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 917/1986).
4.3 Come per ogni ipotesi di esenzione, trattandosi di eccezione rispetto regola generale del pagamento dell’imposta, la sussistenza dei presuppos applicativi dell’esenzione in parola deve essere dimostrata dalla parte pri E’stato infatti specificamente affermato “In tema dì imposta comunale s immobili (ICI), l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del dicembre 1992, n. 504, è subordinata allo svolgimento esclusivo nell’immobi di attività di religione o di culto o di altre attività elencate, il cui in concreto – e il relativo onere probatorio – incombe sul soggetto c invoca l’applicazione” (Cass. sez. 5, sentenza n. 5062 del 13/03/2015).
4.4. In particolare laddove -come nel caso di specie- si discuta del req oggettivo di applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, let l’interessato non può assolvere all’onere della prova facendo esclusivamen riferimento a documenti che attestino la propria natura di ente commerciale, i propri fini istituzionali o il tipo di attività cui l’immob destinato, e deve invece dimostratte che l’attività concretamente svolta ri tra quelle esentate e non è svolta con le modalità di un’attività commer (Sez. 5, Sentenza n. 20776 del 26/10/2005; Sez. 5, Sentenza n. 4502 de 21/03/2012; Sez. 5, Sentenza n. 14226 del 08/07/2015; da ultimo Cass.
18831/2020).
4.5. La CTR ha affermato che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva dimostrato che l fosse destinato allo svolgimento di una attività indicate dall’art lett. 1) del d.lgs. 504/92 essendo ai fini della dimostrazione “n l’attestazione del tipo di attività svolta”.
4.6. La CTR non ha dunque trascurato alcun dato decisivo;
in conclusione entrambi i motivi di ricorso devono essere rigettati
non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che il Comune è intimato;
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma comma 1 quater del d.P.R. n. 115/200 della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de Incv dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13 ) v o( ‘
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2022, sv modalità da remoto.