Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17221 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27313/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE PIETRASANTA
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 494/2022 depositata il 29/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l’appello proposto dalla contribuente con la conferma della decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso di NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento per IMU del 2013;
ricorre in cassazione la contribuente con un unico motivo di ricorso;
il Comune di Pietrasanta è rimasto intimato.
…
Considerato che
Il ricorso risulta fondato e deve accogliersi, con la decisione nel merito, da parte della Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito.
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazione di legge, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 13, secondo comma, d.l. n. 201 del 2011, come integrato dalla decisione della Corte costituzionale n. 209 del 2022.
Deve valutarsi la decisione n. 209 del 2022, in materia, della Corte costituzionale: «È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 31 e 53 Cost., l’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b ), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». La norma, censurata dalla Corte costituzionale
con ordinanza di autorimessione, contrasta con il principio di eguaglianza, nella parte in cui – nel definire l’abitazione principale ai fini dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) – introduce il riferimento al nucleo familiare, determinando così una irragionevole discriminazione tra le persone unite in matrimonio o unione civile e i singoli o conviventi: sino a che non avviene la costituzione del detto nucleo, infatti, ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente può fruire della detta esenzione – anche se unito in una convivenza di fatto, e avendo i partner il diritto a una doppia esenzione – mentre il matrimonio o l’unione civile determinano l’effetto di precludere tale ultima possibilità, nonché, secondo il diritto vivente, ogni esenzione per i coniugi che abbiano stabilito la residenza anagrafica in abitazioni site in comuni diversi. Né può rilevare una giustificazione in termini antielusivi della norma, in ragione del rischio che le «seconde case» vengano iscritte come abitazioni principali, disponendo i comuni di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni sull’esistenza della dimora abituale. Il previsto collegamento tra abitazione principale e nucleo familiare – che ha condotto il diritto vivente a riconoscere il diritto all’esenzione in esame soltanto nel caso di disgregazione di tale nucleo, ossia di frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi – contrasta anche con l’art. 31 Cost. Risulta violato, infine, anche l’art. 53 Cost., dal momento che la rilevanza, nell’articolazione normativa dell’IMU, di elementi come le relazioni del soggetto con il nucleo familiare e, dunque, dello status personale del contribuente, non appare coerente con la sua natura di imposta reale, salva in via di eccezione, una ragionevole giustificazione, che nel caso non sussiste».
Conseguentemente, il contribuente aveva diritto all’esenzione prima casa: «In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo,
del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32339 del 03/11/2022, Rv. 666357 – 01).
La stessa sentenza impugnata individua i presupposti di fatto per l’esenzione indicando l’abitazione come dimora della contribuente e la dimora del coniuge in un immobile diverso sito in altra Città.
Non risultano necessari ulteriori accertamenti di merito.
Le spese del giudizio possono compensarsi interamente in considerazione del successivo intervento della Corte costituzionale.
…
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza e decidendo nel merito annulla l’avviso di accertamento impugnato.
Compensa le spese dell’intero giudizio .
Così deciso in Roma, il 14/06/2024.