Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17279 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35330/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè sul controricorso incidentale proposto da COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -controricorrente all’incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, SEZ.DIST. SALERNO n. 4594/2018 depositata il 15/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale della Campania -sez. staccata di Salerno con la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello del Comune di Cesinali contro la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso l’avviso di accertamento per differenza IMU per gli anni di imposta 2012 e 2013 (benefici prima casa nell’ipotesi di doppia residenza familiare, in Comuni diversi).
Ricorre per cassazione il Comune con due motivi di ricorso. Resiste con controricorso il contribuente che formula anche ricorso incidentale relativamente alla compensazione delle spese; resiste con controricorso al ricorso incidentale il Comune.
Considerato che
Il ricorso principale risulta infondato e deve respingersi. Risulta infondato anche il ricorso incidentale.
Il Comune propone due motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, art. 8, d. lgs. 504 del 1992, 143 e 144 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; travisamento della prova in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.) in
considerazione dell’insussistenza del diritto del contribuente all’esenzione IMU per la prima casa in quanto i coniugi non avevano entrambi la residenza nell’immobile preso in considerazione per l’esenzione (la moglie era dimorante in altro Comune).
Il Comune ricorrente non valuta (in quanto successiva) la decisione n. 209 del 2022, in materia, della Corte Costituzionale: «È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 31 e 53 Cost., l’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b ), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». La norma, censurata dalla Corte costituzionale con ordinanza di autorimessione, contrasta con il principio di eguaglianza, nella parte in cui – nel definire l’abitazione principale ai fini dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) – introduce il riferimento al nucleo familiare, determinando così una irragionevole discriminazione tra le persone unite in matrimonio o unione civile e i singoli o conviventi: sino a che non avviene la costituzione del detto nucleo, infatti, ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente può fruire della detta esenzione – anche se unito in una convivenza di fatto, e avendo i partner il diritto a una doppia esenzione – mentre il matrimonio o l’unione civile determinano l’effetto di precludere tale ultima possibilità, nonché, secondo il diritto vivente, ogni esenzione per i coniugi che abbiano stabilito la residenza anagrafica in abitazioni site in comuni diversi. Né può rilevare una giustificazione in termini
antielusivi della norma, in ragione del rischio che le «seconde case» vengano iscritte come abitazioni principali, disponendo i comuni di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni sull’esistenza della dimora abituale. Il previsto collegamento tra abitazione principale e nucleo familiare – che ha condotto il diritto vivente a riconoscere il diritto all’esenzione in esame soltanto nel caso di disgregazione di tale nucleo, ossia di frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi – contrasta anche con l’art. 31 Cost. Risulta violato, infine, anche l’art. 53 Cost., dal momento che la rilevanza, nell’articolazione normativa dell’IMU, di elementi come le relazioni del soggetto con il nucleo familiare e, dunque, dello status personale del contribuente, non appare coerente con la sua natura di imposta reale, salva in via di eccezione, una ragionevole giustificazione, che nel caso non sussiste».
Conseguentemente, il contribuente, come correttamente stabilito dalla sentenza impugnata, aveva diritto all’esenzione prima casa: «In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32339 del 03/11/2022, Rv. 666357 – 01).
Risulta infondato, anche, il ricorso incidentale sulla compensazione delle spese del giudizio di merito. Le spese sono state compensate «attesa la controvertibilità fattuale della questione decisa». Le spese sono state compensate, quindi, per la particolare situazione di incertezza in diritto della questione, fino alla decisione della Corte Costituzionale, citata, intervenuta solo successivamente.
Anche le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in quanto solo l’intervento della Corte Costituzionale ha chiarito i termini della questione, come detto.
Raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale.
Rigetta il ricorso incidentale.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pervisto, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuti.
Così deciso in Roma, il 29/02/2024 .