Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16799 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16799 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
Oggetto: IMU
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6798/2022 R.G. proposto da
Comune di Massa Martana, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Umbria n. 252/02/2021 depositata il 3 agosto 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 401) con cui il Comune di Massa Martana (d’ora in poi ricorrente) ha chiesto a NOME COGNOME (d’ora in poi controricorrente) il pagamento dell’Imu 2013.
La questione riguarda l’applicazione dell’esenzione cd prima casa prevista dall’art. 13, comma 23, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 nell’ipotesi di residenza e dimora dei coniugi in comuni diversi.
La CTP ha respinto il ricorso sul presupposto che fosse necessaria la prova, non fornita nella specie, che l’abitazione costituisca dimora abituale, non solo propria, ma anche dei propri familiari.
La CTR ha riformato la pronuncia di primo grado , accogliendo l’appello dell’odierna controricorrente, sulla base delle seguenti ragioni:
-nel caso in esame è stato accertato che la contribuente dimora abitualmente nell’immobile per cui è causa, mentre il coniuge dimora altrove;
-l’agevolazione si estende ad entrambi i coniugi a condizione che dimorino in comuni diversi.
Il ricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo, la controparte propone controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011. Sostiene il ricorrente che l’esenzione trovi applicazione solo per l’immobile di residenza e dimora di entrambi i coniugi.
Il motivo è infondato.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147
del 2013, nella parte in cui stabilisce: «er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» (Corte Cost., sent. 13 ottobre 2022, n. 209).
A seguito della pronuncia del Giudice delle leggi sopra richiamata, è stato chiarito che, in tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune (Cass. Sez. 6 – 5, n. 32339/2022, Rv. 666357 – 01).
Deve, pertanto, ritenersi superato il precedente diverso orientamento secondo cui la nozione di abitazione principale postula l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora del possessore del suo nucleo familiare con la conseguenza dell’impossibilità di coesistenza di due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge, sia nell’ambito dello stesso comune, sia in comuni diversi (Cass., Sez. 6-5, n. 1199/2022, Rv. 663646-01)
Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio vanno compensate integralmente, atteso l’intervento della Corte Costituzionale sulla questione in corso di causa.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese del merito compensate tutte
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024.