Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30224 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 16/11/2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30224 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
SEZIONE TRIBUTARIA
–
Composta dai Magistrati
Oggetto: Ici abitazione principale esenzione
Socci NOME
Presidente-
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME
Consigliere –
COGNOME.
Liberati NOME
Consigliere rel. –
U – 17/10/2025
COGNOME NOME
Consigliere –
NOME
Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3276/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
Comune di Nettuno
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3020 del 2022 depositata il 27/06/2022.
Udita la relazione svolta nella udienza del 17/10/2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 3359) con cui il Comune di Nettuno (d’ora in poi intimato) ha chiesto a NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) il pagamento dell’ IMU per l’anno 2013 per un immobile dichiarato come abitazione principale. La questione riguarda l’applicazione dell’esenzione cd prima casa prevista dall’art. 13, comma 23, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 nell’ipotesi di residenza e dimora dei coniugi in comuni diversi.
La CTP ha rigettato il ricorso.
La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sul presupposto che, in tema di IMU, ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come novellato dall’art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, la nozione di abitazione principale postula l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell’ambito dello stesso comune che in comuni diversi. Data pubblicazione 16/11/2025
Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, mentre il comune è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 102 del 2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 124 del 2013; dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 5 del 2014; dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011. Rappresenta l’erroneità della sentenza laddove ha escluso il riconoscimento dell’esenzione , ritenendo che la stessa potesse essere riconosciuta solamente per l’immobile nel quale risultasse la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare.
Si osserva che il ricorso è stato tempestivamente notificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 27/06/2022 e non è stata notificata. La notifica, effettuata a mezzo pec, è stata consegnata e accettata il 20/01/2023, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Il motivo è fondato. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e
successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» (Corte Cost., sent. 13 ottobre 2022, n. 209). Numero sezionale 6917/2025 Numero di raccolta generale 30224/2025 Data pubblicazione 16/11/2025
A seguito della pronuncia del Giudice delle leggi sopra richiamata, è stato chiarito che va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore. Ne consegue che il beneficio spetta al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune (Cass. Sez. 6 – 5, n. 32339/2022, Rv. 666357 – 01).
Deve, pertanto, ritenersi superato il precedente diverso orientamento secondo cui la nozione di abitazione principale postula l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora del possessore del suo nucleo familiare con la conseguenza dell’impossibilità di coesistenza di due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge, sia nell’ambito dello stesso comune, sia in comuni diversi (Cass., Sez. 6-5, n. 1199/2022, Rv. 663646-01).
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, l’accoglimento dell’originario ricorso introduttivo.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, atteso l’intervento della Corte Costituzionale sulla questione in corso di causa.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 6917/2025
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso introduttivo. Numero di raccolta generale 30224/2025 Data pubblicazione 16/11/2025
Spese dell’intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME