Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17709 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17709 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2362/2023 R.G., proposto DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Firenze, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Pistoia, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , nella qualità di concessionaria del Comune di RAGIONE_SOCIALE per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali, rapp resentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Empoli (FI), ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, giusta
ICI – IMU ACCERTAMENTO ESENZIONE LOCALI A.S.L. TRASFERIMENTO DI SEDE OSPEDALIERA
procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 28 ottobre 2022, n. 1210/06/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 28 ottobre 2022, n. 1210/06/2022, la quale, in controversia su impugnazione di due avvisi di accertamento per l ‘omesso versamento del l’I MU relativa agli anni 2014 e 2015 in relazione ad uno dei fabbricati costituenti il vecchio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (in particolare, in relazione al fabbricato censito in catasto con la particella 349 sub. 503), ha accolto l’appello proposto dal la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, nella qualità di concessionaria del Comune di RAGIONE_SOCIALE per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali, nei confronti RAGIONE_SOCIALE medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 29 ottobre 2020, n. 100/02/2020, con compensazione delle spese giudiziali;
il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure che aveva accolto il ricorso originario -nel senso di confermare l’importo de l tributo dovuto per ciascuna annualità e di rideterminare le sanzioni amministrative nella misura minima, escludendo l’esenzione da IMU sul presupposto RAGIONE_SOCIALE cessazione RAGIONE_SOCIALE destinazione esclusiva a scopi istituzionali (in
seguito alla dismissione ed alla demolizione) del suddetto fabbricato;
la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ha resistito con controricorso;
in prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis. 1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a tre motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 2, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che i fabbricati costituenti il vecchio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non fossero ‘ esclusivamente ‘ destinati a scopi istituzionali e non potessero, pertanto, beneficiare del l’esenzione da IMU , a causa del trasferimento – nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2013 – del personale, dei RAGIONE_SOCIALE e dei servizi presso il fabbricato costituente il nuovo RAGIONE_SOCIALE ‘ S. Stefano ‘ ;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 2, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché degli artt. 1362 e 1362 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la destinazione esclusiva agli scopi istituzionali dei fabbricati costituenti il vecchio RAGIONE_SOCIALE fosse cessata con la mera stipulazione dell” Accordo di programma per la riqualificazione urbana e realizzazione di un parco pubblico nell’area dell’ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE ‘, pur essendo detto accordo di per sé privo di qualsiasi valenza urbanistica e rimandando a successive procedure la concreta attuazione degli intenti in esso esplicitati;
1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente applicato dal giudice di appello il principio di corretta ripartizione dell’onere probatorio , non ponendo in capo all’ ente impositore la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE cessazione RAGIONE_SOCIALE destinazione esclusiva agli scopi istituzionali degli immobili; circostanza, che costituisce, nel caso di specie (ove l’agevolazi one per anni risultava applicata senza alcuna contestazione), il fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa impositiva;
i motivi -la cui stretta ed intima concessione consiglia la trattazione congiunta – sono infondati;
2.1 come è stato già evidenziato da questa Corte (Cass., Sez. Lav., 10 aprile 2012, n. 5675; Cass., Sez. Lav., 30 ottobre 2014, n. 23059), la qualificazione dell’RAGIONE_SOCIALE come ente strumentale RAGIONE_SOCIALE Regione, contenuta nell’originaria formulazione dell ‘art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, è stata espressamente eliminata dal l’art. 4, comma 1, del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 571, che ha definito l’RAGIONE_SOCIALE quale « azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica »; quindi, sin dal l’anno 1993, l’RAGIONE_SOCIALE ha perso il carattere di organo RAGIONE_SOCIALE Regione, acquisendo una propria soggettività giuridica con un’autonomia che ha poi assunto, stante il disposto del l’art. 3, comma 1 -bis , del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (comma introdotto dal l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229), anche carattere imprenditoriale (« In
funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in RAGIONE_SOCIALE con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale »; disposizione quest’ultima che ha indotto la giurisprudenza civile ed amministrativa a ritenere che le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbiano assunto la natura di ‘ enti pubblici economici non commerciali ‘: Cons. Stato, Sez. 5^, 9 maggio 2001 n. 2609; Cons. Stato, Sez. 5^, 5 aprile 2002 n. 809; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2011, n. 12773; Cass., Sez. 3^, 20 maggio 2014, n. 11088; Cass., Sez. Lav., 30 ottobre 2014, n. 23059; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2019, nn. 4589, 4590, 4591, 4592 e 4593);
2 .2 l’ impostazione delineata dalla normativa statale è stata recepita nella legislazione RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE; difatti, in linea con la disposizione programmatica dell’art. 1, comma 1, , l’art. 31 RAGIONE_SOCIALE legge reg. RAGIONE_SOCIALE 24 febbraio 2005, n. 40, ha stabilito che: « 1. Le aziende sanitarie sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. 2. L’organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con l’atto aziendale di diritto privato, di cui all’articolo 3 , comma 1-bis, del decreto delegato, di seguito denominato statuto aziendale, secondo quanto previsto dall’articolo 50 »;
2.3 dunque, essendo ente pubblico economico dotato di autonomia economica e gestionale e svolgendo un ruolo primario nell’erogazione di servizi pubblici di natura sanitaria ed assistenziale, l” RAGIONE_SOCIALE ‘ deve essere inclusa tra gli enti non commerciali ex art. 87 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ed in quanto tale rientra tra i soggetti di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
2 .4 difatti, quest’ultima disposizione riconosce, tra gli altri, anche alle RAGIONE_SOCIALE (derivanti dalla trasformazione delle precedenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) l’esenzione dall’I.C.I. per gli immobili « destinati esclusivamente ai compiti istituzionali »;
2.5 tale locuzione allude, per un verso, ad una relazione di appartenenza (a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento) del bene all’ente pubblico (condizione soggettiva) e, per un altro verso, ad una relazione di servizio del bene rispetto alle funzioni esercitate dall’ente pubblico (condizione oggettiva);
2.6 per cui, l’esenzione spetta soltanto se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente pubblico (Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2004, n. 142; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2015, n. 15025; Cass., Sez. 5^, 20 maggio 2016, n. 10483; Cass., 20 luglio 2016, n. 14912; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2019, n. 19773; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3445; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, n. 36032); viceversa, l’esenzione non compete nel caso in cui l’immobile è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente pubblico , ma non è posseduto dallo stesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (Cass., Sez. 5^, 16 ottobre 2006, n.
22157; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3445), ovvero nel caso in cui l’immobile è destinato a compiti istituzionali di ente pubblici diversi, cui pure l’ente proprietario abbia in ipotesi l’obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l’immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte (Cass., Sez. 5^, 24 ottobre 2005, n. 20577; Cass., Sez. 5^, 16 ottobre 2006, n. 22156; Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2008, n. 14703; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2010, n. 8496);
2.7 tale disciplina è destinata a valere anche per l’IMU, considerando che l’art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito che: « Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio RAGIONE_SOCIALE, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 »;
2.8 a tale proposito, questa Corte ha espressamente affermato che, in tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili di cui all’art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), RAGIONE_SOCIALE legge 20 maggio 1985, n. 222, purché essi siano direttamente utilizzati dall’ente possessore e siano destinati esclusivamente ad attività peculiari non produttive di reddito, non spettando il beneficio in caso di utilizzazione indiretta,
seppur assistita da finalità di pubblico interesse (in termini: Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17100);
2.9 in disparte l ‘astratta destinazione ai compiti istituzionali, che è incontroversa tra le parti, il thema litigandum concerne la cessazione o la perduranza RAGIONE_SOCIALE concreta strumentalità ai servizi sanitari del fabbricato appartenente alla contribuente; 2.10 occupandosi RAGIONE_SOCIALE questione dell’incidenza sull’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, RAGIONE_SOCIALE temporanea impossibilità di destinazione ai compiti istituzionali (per varie ragioni) degli immobili posseduti da enti non commerciali, questa Corte (Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2008, n. 9948; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2016, n. 20516; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10289; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3445; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27242) ha affermato che, ai fini dell’esenzione, debba prevalere la permanenza potenziale RAGIONE_SOCIALE destinazione, restando irrilevante l’eventuale impossibilità temporanea di utilizzo effettivo del bene; ciò significa che il mancato utilizzo effettivo dell’immobile, per essere irrilevante ai fini del riconoscimento dell’esenzione , deve avere una ‘ causa ‘ che ne escluda il possibile significato che sia cessata la strumentalità del bene all’esercizio delle attività protette; invece, pur essendo vero che la destinazione dell’immobile, per prevalere ai fini del riconoscimento dell’esenzione, non può essere una destinazione che resti concretamente inattuata, è altrettanto vero che non ogni mancato utilizzo sia capace di escludere il diritto al trattamento agevolato, ma solo quello che sia indizio di un mutamento RAGIONE_SOCIALE destinazione o RAGIONE_SOCIALE cessazione RAGIONE_SOCIALE strumentalità del bene; per cui, se è vero che la mera statica adeguatezza strutturale del bene allo svolgimento di una determinata attività non è rilevante, ove ad essa si affianchi un
comportamento inerte del proprietario, essendo piuttosto necessario un comportamento attivo e dinamico volto a realizzare concretamente quella destinazione solo potenziale, ciò non di meno l’inutilizzabilità del bene per uno stato meramente transitorio e reversibile non preclude il riconoscimento dell’esenzione ;
2.11 in tale direzione, si è anche ritenuto che la eadem ratio consente di adattare siffatto principio alla diversa (ma analoga) fattispecie dei RAGIONE_SOCIALE destinati a realizzare i compiti istituzionali di enti pubblici (Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3445); difatti, si può parimenti affermare che il temporaneo inutilizzo (per ragioni più o meno transitorie) non equivale alla definitiva cessazione RAGIONE_SOCIALE destinazione pubblicistica del bene; per cui, anche la perdita dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, può giustificarsi soltanto in presenza di una situazione di fatto o di una scelta dell’ente pubblico che determini l’irreversibile inutilizzabilità del bene per l ‘attuazione delle finalità istituzionali (come nel caso del venir meno RAGIONE_SOCIALE sua disponibilità), non essendo sufficiente a tal fine la sopravvenienza di una materiale interruzione (ancorché di imprevedibile durata) nella latente continuità RAGIONE_SOCIALE vocazione funzionale del bene, anche se il ripristino del l’originaria destinazione (seppure in relazione strumentale ad un diverso settore RAGIONE_SOCIALE medesima amministrazione) possa dipendere dalle scelte organizzative o dalle esigenze finanziarie dell’ente pubblico (in termini: Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3445);
2.12 nella specie, gli impugnati avvisi di accertamento (il cui testo comune è stato trascritto nel corpo del ricorso, secondo il canone dell’autosufficienza) avevano motivato nel senso che: « ‘ In seguito alla realizzazione del nuovo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
posto in INDIRIZZO, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sede dell’ex RAGIONE_SOCIALE censito al C.F. del Comune di RAGIONE_SOCIALE al F. 48 part. 349 sub. 500 e F. 48 Part. 349 sub. 503 è stato dismesso. Il trasferimento delle funzioni ospedaliere dal vecchio al nuovo RAGIONE_SOCIALE è avvenuto tra settembre ed ottobre 2013. Per l’anno 2014 l’immobile censito al C.F. al F. 48 Part. 349 sub. 500 continua ad essere destinato esclusivamente alle attività sanitarie, mentre il sub. 503 dal 9.10.2014 viene destinato alla demolizione del fabbricato esistente e alla successiva cessione parziale dell’area risultante, al Comune di RAGIONE_SOCIALE per la riqualificazione urbana del centro storico. Sulla residua porzione in proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE sarà consentita la sostituzione edilizia dei fabbricati o parte degli stessi con la ricostruzione di una SUL non superiore a 9.000 mq da destinare a ogni possibile funzione anche diversa quella sanitaria, quale residenziale, terziaria, direzionale, commerciale, nonché turistica ricettiva da realizzarsi mediante iniziativa privata, in base all’ ‘Accordo di programma per la riqualificazione urbana e la realizzazione di un parco pubblico nell’area dell’ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ stipulato tra Regione RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Comune RAGIONE_SOCIALE, Provincia RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ed etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e RAGIONE_SOCIALE allegato A, parte integrante RAGIONE_SOCIALE Deliberazione del Consiglio Comunale di RAGIONE_SOCIALE n. 86 del 9.10.2014 (in allegato al presente provvedimento). In base all’art. 7 lett. a) del D.Lgs. 504/92 per l’immobile censito al C.F. del Comune di RAGIONE_SOCIALE al F. 48 Part. 349 sub. 503 non può essere riconosciuta
l’esenzione ai fini IMU, in quanto non destinato esclusivamente ai compiti istituzionali’ »;
2.13 ciò premesso, secondo l’accertamento in fatto del giudice di appello: « É incontestato in giudizio che l’unità immobiliare identificata dal sub. 503, quantomeno prudenzialmente a far data dal 09/10/2014, veniva destinata alla demolizione del fabbricato esistente ed alla successiva cessione parziale dell’area risultante al Comu ne di RAGIONE_SOCIALE, per la riqualificazione urbana del territorio, e non era più adibita ‘esclusivamente’ a sede del RAGIONE_SOCIALE PRATO in quanto parzialmente dismesso »; inoltre: « Tale ultima dirimente circostanza è provata dagli atti posti in essere dalla stessa appellata RAGIONE_SOCIALE la quale presentava in data 12/5/2014 al Comune di PRATO la pratica edilizia n. 1134/2014 avente ad oggetto ‘installazione di recinzione metallica antiscavalco’ e la cui relazione tecnica ivi allegata specifica il presupposto RAGIONE_SOCIALE detta pratica edilizia consistente nel ‘trasferimento delle attività sanitarie presso la nuova sede ospedaliera, l’immobile dell’ex RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è stato dismesso’ con u n utilizzo di tale immobile, ammesso anche dal Giudice di prime cure, ‘pur solo molto parziale dell’immobile’ e, quindi, non ‘esclusivo’ come richiede la norma e che necessita, per come sempre specificato nella relazione tecnica, di una ‘definizione RAGIONE_SOCIALE destinazione d’uso dell’area in dismissione’ quest’ultima peraltro testimoniata da ‘numerose segnalazioni da parte degli addetti alla sorveglianza e del personale interno, sono state riscontrate effrazioni, tentativi di intrusione e varie rotture di infiss i nei locali attualmente in stato di dismissione’ e connotata da interventi di difesa passiva (per l’appunto originati dalla sua dismissione) come recinzioni, potenziamento
dell’impianto di videosorveglianza, chiusura delle porte di accesso principali, demolizione di porzione delle scale di emergenza, tamponature accessi e aree interne (…). Solo in tale contesto assume valenza rafforzativa (seppur non esclusiva) la stipula, in data 09/10/2014, tra l’appellata ed il Comune di PRATO dell”accordo di programma per la riqualificazione urbana e realizzazione di un parco pubblico nell’area dell’ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ con il quale è stato previsto che il Fg. 48, P.lla 349, Sub. 503, venisse destinato alla demolizione e alla successiva cessione parziale dell’area al Comune di PRATO per la riqualificazione urbana del centro storico e che sulla porzione residua di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE fosse consentita la sosti tuzione edilizia dei fabbricati o parte di essi, con la ricostruzione di una S.U.L., non superiore a 9000 mq., da destinare ad ogni possibile funzione anche diversa da quella sanitaria, quale residenziale, terziaria direzionale, commerciale nonché turistica ricettiva, da realizzarsi mediante iniziativa privata in base appunto all’Accordo di programma stesso (…). Inequivocabilmente, l’art. 1 di tale accordo di programma (sottoscritto anche dalla odierna appellata) dà atto degli intenti di ‘riqualificazione ambientale dell’area urbana rimasta inutilizzata a seguito RAGIONE_SOCIALE dismissione e trasferimento in altra sede dell’RAGIONE_SOCIALE‘ con utilizzo del tempo verbale passato che non può essere considerato un caso e che, quindi, assume valenza incontestabile di una circostanza già verificatasi in ordine alla perdita del requisito oggettivo legittimante l’esenzione »;
2.14 sulla premessa che: « L’onere RAGIONE_SOCIALE prova dell’esistenza di una causa di esenzione dal tributo incombe al proprietario », il giudice di appello ha correttamente ritenuto che, « (…) oltre a mancare l’utilizzo ‘esclusivo’ dell’immobile a sede del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, già di per sé dirimente per escludere l’invocata esenzione IMU, il suddetto accordo di programma determina anche (Cass. civ., sez. V, 15/09/2022, n. 27242) un ‘indizio di un mutamento RAGIONE_SOCIALE destinazione o RAGIONE_SOCIALE cessazione RAGIONE_SOCIALE strumentalità del bene (cfr. Cass. n. 20516/2016, ma, nello stesso senso, anche Cass. n.9100/2020)’ e cioè ‘una situazione di fatto o di una scelta dell’ente pubblico che determina l’irreversibile inutilizzabilità del bene per l’attuazione delle finalità istituzionali’ ( Cass. civ., sez. V, 11/02/2021, n. 3445) anch’essa ulteriormente ed autonomamente valutabile per denegare l’invocata esenzione »;
2.15 in definitiva, essendo stato accertato che la destinazione a scopi istituzionali era irreversibilmente cessata con la demolizione del fabbricato e la cessione dell’area di risulta per la realizzazione di un parco pubblico, non si può ravvisare nella sentenza impugnata una eventuale violazione (o falsa applicazione) dell’art. 2697 cod. civ., la quale si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito RAGIONE_SOCIALE prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 15974; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29041; Cass., Sez. 5^, 29 marzo
2022, n. 10016; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2022, n. 10673; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17350); né si può ipotizzare una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per un ‘ erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base RAGIONE_SOCIALE decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 1 marzo 2022, n. 6774; Cass., Sez. 2^, 24 maggio 2022, n. 16736); là dove, invece, si è fatto leva sulla documentazione prodotta dalla stessa contribuente per escludere i presupposti dell’invocata esenzione , che devono essere provati da chi richiede il beneficio (Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2005, n. 8450; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2010, n. 24593; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2020, n. 15172);
2.16 nella specie, quindi, la sentenza impugnata non si è discostata dai principi enunciati, essendosi formato il convincimento del giudice di appello sulla scorta di una ponderata disamina delle risultanze istruttorie, il cui apprezzamento ha osservato le regole di ripartizione dell’onere probatorio e di valutazione delle prove acquisite;
pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’infondatezza de i motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato;
le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
5. a i sensi dell’ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 14.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di pagare l’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 15 marzo