Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6810 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6810 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22935/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE , in persona dell’Amministratore Unico, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
Contro
NOME, in persona del Sindaco in carica e pro-tempore;
-intimata- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 2032/2023, depositata il 7/4/2023,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME, come riconvocata in data 11 marzo 2026.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 7 aprile 2023, n. 2032/1/2023, la quale, in
contro
versia sull’impugnazione di avviso di accertamento per l’omesso versamento dell’IMU relativa all’anno 2015, per l’importo complessivo di €. 55.784,82, in relazione ad immobili di cui è proprietaria, destinati all’esercizio di una pluralità di attività assistenziali e sanitarie, ha rigettato l’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 17/1/2022, n. 302/2022. Il ricorso è affidato a cinque motivi.
Roma Capitale, cui il ricorso è stato tempestivamente notificato a mezzo EMAIL in data 7 novembre 2023, è rimasta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ritenuto l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente gravata dall’onere di dimostrare, con riferimento al c.d. requisito oggettivo, lo svolgimento di attività non commerciale negli immobili oggetto di tassazione, anziché reputare pacifica la circostanza, in quanto oggetto di tempestiva e puntuale allegazione non specificamente contestata dal resistente;
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza ex artt. 132, n. 4, 112, 115, 156, II comma, c.p.c. e 111, VI comma, Cost., per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, omesso ogni motivazione in ordine alla disapplicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché in relazione al primo motivo di gravame, sul quale non si è pronunziata in conformità all’art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di merito rilevato e ritenuto pacifico, siccome non contestato ex art. 115 c.p.c., lo svolgimento esclusivo, con modalità non commerciali, dell’attività sanitaria
presso gli immobili oggetto di imposizione tributaria, senza motivare le ragioni della decisione;
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. ‘I’), del D. Lgs. n. 504/1992, riprodotto nell’art. 13 del ‘Regolamento in materia di imposta unica comunale (IUC)’ approvato da Roma Capitale con deliberazione n. 47/2014, in relazione alla circolare MEF n. 2/DF del 26/01/2009, nonché degli artt. 3 e 4, D.M. n. 200/2012, in relazione agli artt. 7 e 22 dello statuto dell’RAGIONE_SOCIALE, per non avere la Corte di giustizia di secondo grado considerato l’attività sanitaria, espletata dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente in regime di accreditamento con la Regione Lazio nell’ambito delle proprie attività istituzionali, come avente natura non commerciale;
Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza ex artt. 132, n. 4, 116 c.p.c. e 111, comma VI, Cost., per avere la Corte di giustizia tributaria ritenuto, con motivazione mancante o apparente o comunque inadeguata, la dichiarazione IRAP, relativa all’anno di imposta 2014, elemento inidoneo a dimostrare la natura non commerciale dell’attività istituzionale esercitata negli immobili oggetto di tassazione.
Preso atto che:
Dopo la deliberazione assunta nel corso dell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025, è stata approvata la legge 30 dicembre 2025, n. 199 -Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 che, all’articolo 1, commi 852 e ss., ha introdotto norme di interpretazione autentica in materia di esenzione IMU per gli enti non commerciali che possiedono ed utilizzano immobili per l’espletamento di attività assistenziali, sanitarie e didattiche, introducendo una tipizzazione legislativa delle modalità ‘non commerciali’ di svolgimento delle attività stesse;
Merita quindi di essere affrontata e approfondita la questione -di evidente natura nomofilattica e comunque di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375, primo comma, c.p.c. -relativa all’incidenza della sopravvenuta disciplina di cui all’art. 1, comma 852 e ss., della Legge di Bilancio 2026 e dei profili di novità introdotti dalle nuove disposizioni, sui temi oggetto del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ai fini della sua trattazione in udienza pubblica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025, come riconvocata in data 11 marzo 2026 .
Il Presidente NOME COGNOME