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Esenzione IMU: non spetta se l’immobile è locato

Una società immobiliare si è vista negare l’esenzione IMU per un immobile locato a una cooperativa sociale. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che per beneficiare dell’agevolazione è necessario l’utilizzo diretto del bene da parte del soggetto passivo d’imposta, non essendo sufficiente la mera destinazione a fini assistenziali tramite locazione a terzi.

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Pubblicato il 12 ottobre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Esenzione IMU: La Cassazione chiarisce, l’utilizzo diretto è fondamentale

L’esenzione IMU per gli immobili destinati ad attività assistenziali, sanitarie o culturali è un tema di grande rilevanza che spesso genera contenziosi tra contribuenti ed enti locali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine per l’applicazione di tale beneficio: la necessità di una coincidenza tra il soggetto passivo d’imposta e l’utilizzatore dell’immobile. Il caso analizzato riguarda una società immobiliare che aveva locato un proprio bene a una cooperativa sociale ONLUS, ritenendo di avere diritto all’esenzione. La Suprema Corte ha però respinto il ricorso, stabilendo che la locazione a terzi, anche se per finalità meritevoli, esclude l’agevolazione.

I Fatti del Contenzioso: IMU e locazione a ONLUS

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso da un Comune nei confronti di una società immobiliare per l’omesso versamento dell’IMU relativa agli anni 2013 e 2014. La società aveva impugnato l’atto, sostenendo di avere diritto all’esenzione in quanto l’immobile in questione era stato concesso in locazione a una cooperativa sociale ONLUS, che vi svolgeva attività assistenziali.

Il giudizio di primo grado si era concluso con un accoglimento solo parziale del ricorso, limitatamente all’annullamento delle sanzioni. Sia la società che il Comune avevano proposto appello. La Commissione Tributaria Regionale, pur decidendo sui due appelli con sentenze separate, aveva confermato la decisione di primo grado, negando l’esenzione. Secondo i giudici d’appello, il beneficio non poteva essere riconosciuto poiché il proprietario dell’immobile (la società) non svolgeva direttamente l’attività assistenziale, ma si limitava a locare il bene a un soggetto terzo.

I Motivi del Ricorso in Cassazione: Firma e requisiti per l’esenzione IMU

La società ha quindi presentato ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali:

1. La nullità dell’avviso di accertamento: Si contestava la validità dell’atto impositivo perché privo della firma autografa del funzionario responsabile, sostenendo che non fosse stato prodotto da un sistema informativo automatizzato che consente la sostituzione della firma con l’indicazione a stampa del nominativo.
2. La violazione della norma sull’esenzione: Si rivendicava il diritto all’esenzione IMU ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992. Secondo la tesi della ricorrente, l’elemento determinante per l’agevolazione sarebbe l’utilizzo oggettivo dell’immobile per attività meritevoli, a prescindere da chi (proprietario o conduttore) le svolga materialmente.

L’Analisi della Corte: la coesistenza dei requisiti per l’esenzione IMU

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, fornendo chiarimenti su entrambi i punti sollevati.

Sulla validità dell’avviso di accertamento

Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che i giudici di appello avevano già accertato, sulla base degli atti, che l’avviso era stato effettivamente prodotto con un sistema informatico. Il ricorso della società, secondo gli Ermellini, si limitava a contrapporre la propria tesi senza contestare specificamente le ragioni della decisione impugnata, trasformandosi in una richiesta di riesame dei fatti, non consentita in sede di legittimità.

Sul requisito dell’utilizzo diretto per l’esenzione

Il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ripercorso la normativa e la giurisprudenza consolidata in materia di esenzione IMU per gli enti non commerciali. Ha chiarito che l’agevolazione fiscale è una norma di stretta interpretazione e richiede la coesistenza di due presupposti:

* Un presupposto soggettivo: Il soggetto passivo d’imposta (chi possiede l’immobile) deve rientrare tra le categorie previste dalla legge (in questo caso, enti non commerciali).
* Un presupposto oggettivo: L’immobile deve essere effettivamente utilizzato per lo svolgimento di una delle attività meritevoli indicate dalla norma (assistenziali, sanitarie, didattiche, ecc.) con modalità non commerciali.

Il punto cruciale, ribadito dalla Corte, è che questi due requisiti devono sussistere in capo allo stesso soggetto. L’esenzione spetta solo se l’immobile è direttamente utilizzato dall’ente che lo possiede per i propri fini istituzionali. La concessione in locazione a un terzo, anche se quest’ultimo è un ente non commerciale che svolge attività meritevoli, interrompe questo nesso di diretta strumentalità. In tal caso, il beneficio non compete, poiché l’utilizzo da parte del proprietario è indiretto e si sostanzia in un’attività commerciale (la locazione).

Le Motivazioni

Le motivazioni della Corte si fondano su un orientamento giurisprudenziale consolidato, che mira a circoscrivere la portata delle norme agevolative per evitarne un’applicazione estensiva o analogica. La ratio della legge è quella di sostenere gli enti che impiegano direttamente il proprio patrimonio immobiliare per finalità socialmente rilevanti, non di concedere un vantaggio fiscale a chi trae un reddito da tale patrimonio, seppur locandolo a soggetti meritevoli. La coincidenza tra la figura del possessore e quella dell’utilizzatore è quindi un elemento imprescindibile per integrare la fattispecie di esenzione. La Corte ha sottolineato come la semplice destinazione dell’immobile a un’attività di interesse pubblico non sia sufficiente se il rapporto tra il bene e il proprietario si esaurisce in un contratto di locazione, che per sua natura ha carattere economico.

Le Conclusioni

L’ordinanza conferma un principio fondamentale in materia di tributi locali: l’esenzione IMU per attività non commerciali non può essere estesa ai casi di utilizzo indiretto. I proprietari di immobili, anche se società commerciali, che concedono in locazione i loro beni a ONLUS o altri enti del terzo settore, non possono beneficiare dell’agevolazione. Quest’ultima è riservata esclusivamente ai soggetti che, oltre a possedere l’immobile, lo utilizzano in prima persona per le finalità previste dalla legge. Questa pronuncia serve da monito per una corretta pianificazione fiscale, evidenziando che la natura dell’attività svolta dal conduttore è irrilevante se il proprietario non soddisfa il requisito dell’utilizzo diretto.

Un immobile di proprietà di una società commerciale, ma locato a una ONLUS per attività assistenziali, ha diritto all’esenzione IMU?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’esenzione IMU richiede che il soggetto passivo d’imposta (il proprietario) utilizzi direttamente l’immobile per le attività meritevoli previste dalla legge. La locazione a un terzo, anche se una ONLUS, costituisce un utilizzo indiretto e fa venire meno il diritto all’agevolazione.

L’avviso di accertamento tributario deve sempre avere la firma autografa del funzionario per essere valido?
No, non sempre. La legge (art. 1, comma 87, L. 549/1995) prevede che, qualora l’atto sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa possa essere legittimamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Spetta al giudice di merito accertare se l’atto rientri in questa casistica.

Quali sono i due requisiti fondamentali per ottenere l’esenzione IMU per attività non commerciali?
I due requisiti, che devono coesistere, sono: 1) il requisito soggettivo, ovvero la natura non commerciale del soggetto che possiede l’immobile; 2) il requisito oggettivo, ovvero lo svolgimento diretto, da parte dello stesso soggetto, di una delle attività meritevoli (assistenziali, sanitarie, didattiche, ecc.) con modalità non commerciali all’interno dell’immobile.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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