Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6450 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6450 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 4858 del Ruolo Generale dell’anno 2021, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE PER L’RAGIONE_SOCIALE DI
AVELLINO , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, come in atti domiciliato,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come in atti domiciliato,
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza numero 3580/20 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, pubblicata in data 13 luglio 2020.
Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, rigettava l’appello del RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza numero 1107/17 della Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, con la quale erano stati disattesi i ricorsi -da esso separatamente proposti e poi riuniti- avverso due avvisi di accertamento IMU, anni 2012 e 2013 (numeri 202/16 e 2731/16), in ragione della reputata insussistenza dei presupposti richiesti per l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992.
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi di impugnazione.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Solofra resisteva, depositando controricorso e, successivamente, memoria, concludendo per la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.
La causa, all’adunanza camerale del 12 febbraio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3 e num. 5, c.p.c., denuncia l’omessa valutazione, da parte della corte regionale campana, della documentazione probatoria e delle argomentazioni spese nel corso del giudizio ai fini della dimostrazione della sussistenza
dei presupposti richiesti per l’applicazione dell’esenzione IMU, con la conseguente violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 36 della legge n. 317 del 1991. I giudici di secondo grado, infatti, non avevano considerato che, negli anni 2012 e 2013, oltre ai Comuni indicati nello statuto (per una percentuale pari al 97% dell’intera composizione), solamente l’IACP (per una percentuale pari al 3% dell’intera composizione) faceva parte del RAGIONE_SOCIALE, che svolgeva funzioni pubblicistiche di interesse generale, prevalRAGIONE_SOCIALE rispetto ad eventuali attività di tipo imprenditoriale, avendo la funzione di promuovere, nell’ambito degli agglomerati industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo RAGIONE_SOCIALE di attività industriali, anche nelle aree di cui all’art. 32 della legge n. 219 del 1981. La finalità istituzionale perseguita, avente natura pubblicistica, era destinata ad estrinsecarsi anche attraverso la locazione a terzi di lotti, ma non in un’ottica imprenditoriale o per realizzare ‘un guadagno’, come era possibile evincere dall’art. 9 del regolamento regionale numero 2 del 2005, che dava conto dell’utilizzo dei provRAGIONE_SOCIALE dell’attività a fini istituzionali, volti alla promozione dello RAGIONE_SOCIALE di determinate aree del territorio senza scopo di lucro o finalità di natura commerciale o imprenditoriale attraverso i corrispettivi conseguiti.
Con il secondo motivo -esaminabile congiuntamente a quello che precede per la correlazione delle questioni prospettate- il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3 e num. 4, c.p.c., lamenta la carenza o erroneità della motivazione della sentenza impugnata, con la quale la corte di merito si era limitata a richiamare alcuni precedRAGIONE_SOCIALE giurisprudenziali, anche di legittimità, e ad affermare che, rispetto ai singoli immobili,
non era stato dimostrato ‘lo svolgimento di attività pubblica e comunque priva di fine di lucro’, senza valutare in alcun modo se fossero destinati esclusivamente all’espletamento di compiti istituzionali o rientrassero nell’ordinaria attività RAGIONE_SOCIALE o commerciale, non potendosi far discendere dalla natura di ente pubblico economico del RAGIONE_SOCIALE alcuna esclusione aprioristica dalla fruizione dell’agevolazione.
I motivi -esaminabili, come si è detto, congiuntamentesono infondati.
Non sono condivisibili, innanzi tutto, le critiche mosse dal ricorrente avverso la motivazione della sentenza impugnata, che, sia pure sinteticamente, permette di cogliere le ragioni di fatto e di diritto sottese al convincimento trasfuso nel decisum .
4.1. La riformulazione dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., disposta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei criteri ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, comma secondo, num. 4, c.p.c. e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazioneo quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo -allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).
4.2. Nel caso di specie, l’autorità giudiziaria adita in secondo grado, dopo avere dato conto delle ragioni della reiezione dei ricorsi da parte dei giudici di prime cure, incentrate sulla natura di ente pubblico economico del RAGIONE_SOCIALE, esercente attività RAGIONE_SOCIALE e commerciale, e dei motivi di appello, imperiati sull’affermata sussistenza dei requisiti, soggettivo ed oggettivo, per la fruizione dell’esenzione, ha rigettato il gravame evidenziando che: -la decisione era conforme ad altri
precedRAGIONE_SOCIALE emessi nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, ‘noti alle parti’; -la natura di RAGIONE_SOCIALE pubblici economici e lo svolgimento di attività RAGIONE_SOCIALE e commerciale da parte dei RAGIONE_SOCIALE comportavano ‘la sottoposizione ad IMU’; -‘rispetto ai singoli immobili sottoposti ad IMU’, inoltre, non era stato dimostrato, ‘in concreto … lo svolgimento di attività pubblica e comunque priva di fine di lucro’; -l’esenzione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 26575/18), poteva essere applicata solamente qualora il RAGIONE_SOCIALE avesse assolto ‘a finalità di natura pubblicistica’ (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 2).
In tal modo, la corte territoriale, ancorché in termini piuttosto concisi, ha motivato la decisione assunta, permettendo, attraverso l’ iter logico-giuridico e valutativo illustrato nella pronuncia gravata, di comprendere le ragioni che l’hanno indotta a formarsi il convincimento che ha portato al rigetto dell’impugnazione.
Le censure del ricorrente non colgono nel segno nemmeno nella parte in cui perorano -in virtù della declamata sussistenza dei requisiti all’uopo necessari – la sussistenza del diritto alla fruizione dell’esenzione de qua .
5.1. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l’esenzione disciplinata dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 presuppone l’utilizzo diretto del bene da parte dell’ente richiedente e, quindi, che l’immobile sia adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via, appunto, diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o di un altro diritto reale e che sarebbe, quindi, soggetto passivo d’imposta, ai sensi dell’ art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 (cfr. Cass. n. 142/04, Cass. n. 20577/05, Cass.
n. 15025/15, Cass. n. 10483/16, Cass. n. 14912/16 e Cass. n. 19773/19).
In termini generali -ma pur sempre con riferimento all’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, il cui contenuto è stato sostanzialmente riproposto dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 (secondo il quale ‘sono esRAGIONE_SOCIALE dall’imposta … gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai RAGIONE_SOCIALE fra detti RAGIONE_SOCIALE, ove non soppressi, dagli RAGIONE_SOCIALE del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali’) – è stato affermato che essa e, cioè, l’esenzione in parola – non può essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriali, in quanto non è possibile idRAGIONE_SOCIALEficare il concetto di ‘finalità istituzionali’, che sono proprie degli RAGIONE_SOCIALE e che costituiscono la loro ragion d’essere, con quello di ‘servizi pubblici’, che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate o altri RAGIONE_SOCIALE o società, con la conseguenza che tali soggetti, svolgendo attività commerciali, non hanno ragione di godere dell’esenzione (cfr. Cass. n. 24593/10, Cass. n. 4997/20, Cass. n. 36028/22 e Cass. n. 18933/25). Ed, invero, la locuzione ‘compiti istituzionali’, contenuta nell’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, è riferibile solo a funzioni pubbliche e ad attività di servizio pubblico, con esclusione delle attività economiche, rispetto alle quali gli RAGIONE_SOCIALE non si pongono in veste di istituzione, ma operano come ordinari soggetti privati (cfr. Cass. n. 10809/16).
Le ‘finalità istituzionali’, infatti, non possono essere confuse con lo ‘interesse pubblico’, che può essere perseguito -come si è già avuto modo di accennare- anche per il tramite di altri soggetti, avRAGIONE_SOCIALE, appunto, natura privata, di talché non ogni iniziativa -solo perché intrapresa dai suddetti RAGIONE_SOCIALE– permette il conseguimento dell’esenzione, dovendosi valutare se essa consista o meno in una attività puramente economica.
5.2. Tale esenzione, pertanto, essendo applicabile solo per gli immobili ‘destinati esclusivamente a compiti istituzionali’ e spettando soltanto se essi siano direttamente ed immediatamente destinati allo svolgimento dei suddetti compiti, non è configurabile allorquando i beni vengano utilizzati per attività di carattere privato, come avviene laddove il godimento di essi venga concesso a terzi verso il pagamento di un canone o, comunque, di un corrispettivo (cfr. Cass. n. 14094/10). In quest’ottica, l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’esenzione è stata affermata proprio con riferimento ai RAGIONE_SOCIALE, per i quali è stata rimarcata la natura di RAGIONE_SOCIALE pubblici economici in ragione dell’attività di diritto privato inerente alla concessione di beni in godimento o allo svolgimento di servizi, dietro versamento di canoni o corrispettivi (cfr. Cass. n. 31037/18, Cass. n. 5551/19, Cass. n. 4649/20, Cass. n. 36478/22 e, con specifico riferimento all’IMU, Cass. n. 22601/24 e Cass. n. 22613/24).
E’ pur vero che -nella summenzionata veste di RAGIONE_SOCIALE pubblici economici- le attività dei prefati RAGIONE_SOCIALE consistono -anchenell’esercizio di attività pubblicistica (quale l’attività inerente alla ‘localizzazione RAGIONE_SOCIALE‘), estranea al campo privatistico imprenditoriale (cfr. Cass., sez. un., n. 14293/10, Cass., sez. un., n. 8619/15 e Cass. n. 26575/18, nonché, nella
giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato n. 6251/18 e Cons. n. 1282/21), ma è altrettanto vero che, per il resto, sono -e devono essere- regolati dalla normativa generale riguardante gli RAGIONE_SOCIALE avRAGIONE_SOCIALE finalità lucrativa, tenendo a mente pur sempre che, per sottrarsi all’obbligo di pagamento dell’imposta, sono necessari due requisiti: che gli immobili posseduti dai RAGIONE_SOCIALE siano destinati esclusivamente all’espletamento di compiti istituzionali e che gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEati siano individualmente esRAGIONE_SOCIALE dall’imposta.
L’art. 31, comma 18, della legge n. 289 del 2002 -avente carattere di norma interpretativa- ha previsto, del resto, che l’esenzione per gli immobili destinati a compiti istituzionali posseduti dai RAGIONE_SOCIALE tra RAGIONE_SOCIALE, contemplata dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, si applichi anche ai RAGIONE_SOCIALE tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e tra RAGIONE_SOCIALE che siano individualmente esRAGIONE_SOCIALE, di talché è onere di tali soggetti dimostrare la ricorrenza dei suddetti presupposti ed, in particolare, che gli immobili oggetto di imposizione siano esclusivamente destinati all’espletamento di compiti istituzionali e non rientrino, invece, nell’esercizio dell’ordinaria attività RAGIONE_SOCIALE e commerciale e siano, quindi, soggetti a ICI (o ad IMU), come avverrebbe per qualsiasi operatore commerciale (cfr. Cass. n. 26575/18 ed, in termini analoghi, Cass. n. 22601/24).
5.3. Ebbene, nella vicenda in esame, in disparte la circostanza -non presa in alcun modo in considerazione dai giudici di secondo grado- che faceva parte del RAGIONE_SOCIALE, sia pure in misura residuale rispetto alla sua composizione, anche l’IACP e non solo i Comuni indicati nello Statuto, è stato rilevato, sulla scorta di un accertamento di fatto incensurabile
in questa sede, che, relativamente ‘ai singoli immobili sottoposti ad IMU’, non era stato dimostrato -contrariamente a quanto il ricorrente avrebbe dovuto fare, in virtù dei principi poc’anzi riepilogati -‘lo svolgimento di attività pubblica e comunque priva di fine di lucro’ (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 2).
Né è ravvisabile, in relazione all’accertamento effettuato dalla corte regionale campana, il vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., diversamente da quanto sostenuto, nell’ambito di entrambi i motivi che sorreggono l’impugnazione, dal ricorrente, secondo il quale ci sarebbe stato un omesso esame di fatti rilevanti ai fini della decisione, inerRAGIONE_SOCIALE, sostanzialmente, alla natura del RAGIONE_SOCIALE, alle sue finalità istituzionali e, più in generale, alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la fruizione dell’esenzione, nonché un omesso esame della documentazione probatoria (non meglio, invero, specificata).
5.4. L’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c. ha introdotto nell’ordinamento processuale un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo e, cioè, che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr. Cass., sez. un., 8053/14). Il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma primo, num. 6, e 369, comma secondo, num. 4, c.p.c., è tenuto ad indicare, allorché ritenga che ricorra un vizio del genere, il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come ed il quando
tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (cfr. Cass. n. 19049/22), dovendosi pur sempre rimarcare che l’omesso esame di elemRAGIONE_SOCIALE istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dall’autorità giudiziaria adita, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 17819/25).
La norma, infatti, si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che sia stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprio accadimento naturalistico, giacché costituisce un fatto, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante: può trattarsi, dunque, di un fatto principale, ai sensi dell’art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo, nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, sia idoneo a viziare la decisione, perché suscettibile di influenzare l’esito del giudizio, non integrando, invece, un fatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio de quo una mera argomentazione o deduzione difensiva, né i singoli elemRAGIONE_SOCIALE di un accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze probatorie, qualora il fatto storico rilevante sia stato, comunque, preso in considerazione (cfr. Cass. n. 6979/25).
5.5. Nel caso di specie, le questioni inerRAGIONE_SOCIALE alla natura del RAGIONE_SOCIALE, alle sue finalità istituzionali ed alla sussistenza o
meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la fruizione dell’esenzione sono state prese in considerazione dalla corte di merito, la quale si è specificamente determinata in relazione ad esse, di talché, a stretto rigore, non è possibile nemmeno astrattamente discettare di omesso esame di un fatto, bensì di accertamento di un fatto.
Né è possibile sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, in quanto e sottolineato, in ogni caso, che l’omesso esame di un fatto non può confondersi con l’omesso esame di un atto o di un documento, suscettibile di valutazione, qualificazione ed interpretazionenon è ammesso, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, chiedere al giudice di legittimità una nuova disamina dei fatti storici valutati dalle corti di merito, perché il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (cfr. Cass. 2682/25).
Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei
presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Roma, 12 febbraio 2026
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME