Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25595 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25595 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2698/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Sezze (LT) alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, alla INDIRIZZO, e con domicilio digitale alla PEC EMAIL, giusta procura speciale allegata al ricorso, rilasciata su documento informatico separato sottoscritto in forma digitale;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , con sede legale in Sezze (LT) alla INDIRIZZO (C.F. e P.Iva: P_IVA), in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, nato a Sezze (LT) il DATA_NASCITA
Proposta di definizione agevolata -Avviso accertamento IMU Decadenza
ed ivi residente, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO del Foro di Latina (C.F.: CODICE_FISCALE; posta certificata: EMAIL; telefax NUMERO_TELEFONO), giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Latina, alla INDIRIZZO (domicilio digitale pec: EMAIL);
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 6040/2022 emessa dalla CTR Lazio in data 19/12/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 notificatole dal Comune di Sezze, eccependo la decadenza nella quale quest’ultimo era incorso nell’esercizio del potere impositivo.
La CTP di Latina accoglieva il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di giudicato esterno, avuto riguardo alle sentenze passate in giudicato tra le medesime parti ed emesse dalla stessa commissione tributaria (sentenze nn. 1541 e 1542 del 2015) con le quali lo stesso immobile era stato riconosciuto come fabbricato rurale, con riferimento all’ICI per gli anni 2008 e 2009.
Sull’impugnazione del Comune di Sezze, la CTR del Lazio rigettava il gravame, evidenziando che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione e/o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, che il Comune aveva accertato l’omesso versamento nell’anno 2012, per cui il termine decadenziale era maturato alla data del 31 dicembre 2017, laddove l’atto di accertamento era stato notificato in data 03/01/2018. Aggiungeva che doveva, ai fini del riconoscimento dell’esenzione quale fabbricato rurale, ritenersi accertata l’attività agricola svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, consistente, tra l’altro, nella raccolta, lavorazione, trasporto, conservazione e vendita dei prodotti
ortofrutticoli.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Sezze sulla base di due motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con proposta di definizione agevolata ex art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti il 05/02/2024, il consigliere delegato proponeva rigettarsi il ricorso per manifesta infondatezza. Avverso la proposta ha formulato opposizione il Comune di Sezze, evidenziando che la stessa non era riferibile al presente contenzioso.
In prossimità dell’adunanza camerale all’uopo fissata il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Preliminarmente, occorre evidenziare che effettivamente la proposta di definizione agevolata, qui impugnata, si riferisce all’evidenza ad altro contenzioso, atteso che, nonostante l’oggetto del contendere verta sull’asserita illegittimità di un avviso d i accertamento IMU, la proposta si riferisce ad un’ingiunzione di pagamento impugnata per vizi propri (laddove la parte non aveva eccepito alcun vizio della cartella impugnata).
Inoltre, nella proposta si valorizzano i principi dell’autoritarietà dell’atto impositivo impugnato e della mancata previsione normativa circa il recupero frazionato per il tributo, del tutto irrilevanti ai fini del giudizio in esame.
Da ultimo, nella proposta si fa riferimento ad un vizio motivazionale, laddove nel ricorso in oggetto i vizi denunciati con i due motivi attengono a violazioni di legge.
Ciò debitamente premesso, dovendosi analizzare nel merito il ricorso, con il primo motivo il ricorrente deduce la falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR indebitamente, a suo dire, assimilato il termine decadenziale del potere accertativo al termine prescrizionale, senza considerare che in entrambi i giudizi di merito il Comune aveva prodotto la distinta postale attestante la consegna della raccomandata n.
15259567828-9, contenente l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, all’ufficio postale in data 29/12/2017.
1.1. Il motivo è fondato.
In primo luogo, destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla contribuente, atteso che, da un lato, la preclusione contenuta nel quarto comma dell’art. 360 c.p.c. si riferisce ai vizi motivazionali, laddove, nella specie, il ricorrente ha denunciato una violazione di legge (per aver la CTR erroneamente, a suo dire, individuato il termine decadenziale e per non aver la stessa commissione considerato che il diritto all’esenzione Imu per ruralità è subordinato alla sussistenza dell’elemento oggettivo dell’accatastamento in categoria D10) e, dall’altro, anche a voler ritenere in astratto applicabile la detta limitazione, le decisioni di primo e di secondo grado si fondano su ragioni differenti (invero, mentre la prima si fonda sul giudicato esterno derivante dalle sentenze nn. 1541 e 1542 del 2015 emesse dalla stessa commissione tributaria, con le quali l’immobile era stato riconosciuto come fabbricato rurale con riferimento all’ICI per gli anni 2008 e 2009, la seconda si basa sulla decadenza nella quale sarebbe incorso il Comune e sul riconoscimento dell’esenzione quale fabbricato rurale).
In secondo luogo, premesso che, avendo il Comune denunciato un vizio inquadrabile nell’ambito della violazione di legge, non è invocabile il divieto di censura sul piano motivazionale per essersi in presenza di una cd. doppia conforme, trova applicazione, nel caso di specie, l’indirizzo secondo cui, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data
nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. U, Sentenza n. 40543 del 17/12/2021).
Nella fattispecie, risulta ex actis e, comunque, è incontestato che il Comune abbia prodotto nei gradi di merito la distinta postale attestante la consegna della raccomandata n. 15259567828-9, contenente l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, all’ufficio postale in data 29/12/2017 e, dunque, prima della scadenza del termine decadenziale del 31.12.2017.
La CTR è, dunque, incorsa in errore nel momento in cui ha valorizzato, ai fini dell’impedimento della decadenza, la data di ricezione della notificazione dell’avviso, avvenuta il 3/1/2018.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 13, comma 14-bis, d.l. n. 201/2011 (come interpretato dall’art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013) e 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR, a suo dire, violato le disposizioni legislative che consentono di stabilire se un immobile sia meritevole, o meno, del beneficio d’imposta previsto per i fabbricati rurali, in particolare riconoscendo l’esenzione I.M.U. ad un fabbricato che non era stato volturato in categoria D/10 (‘fabbricato rurale strumentale’).
2.1. Il motivo è fondato.
Premesso che oggetto dell’accertamento era il fabbricato ubicato in Sezze, censito al NCEU foglio 106/p.lle 363-364/sub 1, accatastato in categoria ‘D/1 opificio’, trova applicazione il principio secondo cui, in tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall’art. 23, comma 1-bis del d.l. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa
categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18565 del 21/08/2009; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19872 del 14/11/2012, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 422 del 10/01/2014, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5167 del 05/03/2014, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16737 del 12/08/2015). Nel caso di specie, invece, la CTR si è limitata ad affermare che doveva, ai fini del riconoscimento dell’esenzione quale fabbricato rurale, ritenersi accertata l’attività agricola svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, consistente, tra l’altro, nella raccolta, lavorazione, trasporto, conservazione e vendita dei prodotti ortofrutticoli.
Solo per i fabbricati non iscritti in catasto l’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto dell’art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni nella l. n. 14 del 2009, e dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, è subordinata all’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento questo che può essere condotto dal giudice tributario.
Né la CTR ha preso posizione sulla disciplina, introdotta dall’art. 13, comma 14-bis d.l. n. 201/2011 (come interpretato dall’art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013), e dall’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011 (laddove ha condizionato il riconoscimento della ruralità alla presentazione, entro il termine del 30/09/2011 – poi prorogato al 30/11/2012 , all’allora Agenzia del Territorio di una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destina zione, abitativa o strumentale dell’immobile, sulla base di un’autocertificazione attestante la presenza nell’immobile dei requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del d.l. n. 557/1993), che hanno subordinato l’esenzione I.M.U. all’elemento oggettivo della categoria o dell’annotazione catastale.
Senza tralasciare che il decreto M.E.F. del 26 luglio 2012 ha stabilito che, ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione, la quale, a sua volta, presuppone la presentazione, entro il 30 settembre 2012, di una domanda corredata da un’autocertificazione, contenente, tra l’altro, la dichiarazione che l’immobile possiede, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità necessari. Va, a tal proposito, tenuto presente che, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all’art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 106 del 2011, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte costituzionale (ord. n. 115 del 2015), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porta ad escludere l’auto maticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26617 del 09/11/2017; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3226 del 10/02/2021). Da ultimo, è vero che l’ampiezza della delega conferita dall’art. 59, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 446 del 1997 al Comune nello stabilire mediante regolamento l’ an ed il quomodo delle tariffe agevolate per l’ICI rende legittima la possibilità per lo stesso Comune di stabilire con regolamento le condizioni per poter usufruire di tali benefici fiscali (Cass. 5 luglio 2018, n. 17642; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11795 del 2019). Ma è altrettanto vero che le norme agevolative in materia fiscale sono di stretta interpretazione e che i Comuni non sono legittimati ad ampliare i casi di esenzione dall’imposta (nel caso di specie, rientrando il Comune di Sezze
nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani).
2.2. Residua da scrutinare se sia invocabile il giudicato formatosi in ordine alle due sentenze con cui la CTP di Latina, con riferimento all’ICI per le annualità 2008 e 2009, aveva affermato che <>.
In termini generali, in tema di ICI (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18923 del 16/09/2011), la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente (come, ad esempio, la categoria e la rendita catastale o la spettanza di un’esenzione o agevolazione pluriennale) ma non con riferimento ad elementi variabili (come, ad esempio, la determinazione della base imponibile, sulla scorta del valore venale di un immobile ex art. 5, quinto comma, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che, per sua natura, è destinata a modificarsi nel tempo).
Orbene, gli accertamenti concernenti gli anni 2008 e 2009 si fondano su elementi variabili, come l’utilizzazione <>.
Del resto, in tema di giudicato esterno, l’interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell’ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5822 del 05/03/2024).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente
rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria del Lazio in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 17.9.2024.