Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27811 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27811 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
I.M.U. ESENZIONE – RIDUZIONE –
GIUDICATO
sul ricorso iscritto al n. 16137/2021 del ruolo generale, proposto
DALLA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Roma (RM), alla INDIRIZZO, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (iscritto al n. 896/87 del Registro Persone Giuridiche tenuto presso l’Ufficio Territoriale del Governo, Prefettura di Roma), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE H501 K), con studio in Roma, al INDIRIZZO.
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE) in persona del Sindaco pro tempore , con sede in Roma, alla INDIRIZZO
per la cassazione della sentenza n. 3884/7/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 7 dicembre 2020, non notificata;
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 6 giugno 2023;
RILEVATO CHE:
dall’esame della sentenza impugnata emerge che oggetto del contendere è il provvedimento n. prot. NUMERO_DOCUMENTO del 30 agosto 2017, notificato il 12 settembre 2017, di annullamento parziale del precedente avviso di accertamento n. 46179 del 23 novembre 2016 (oggetto -come si vedrà – di altra impugnazione), con cui l’ente territoriale aveva dato seguito all’istanza presentata in data 19 giugno 2017 dall’RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo la riduzione dell’imposta prevista per gli immobili storici, così riliquidando l’I.M.U. per l’anno 2013, in relazione a quarantasei beni immobili posseduti nel territorio di Roma Capitale dall ‘ RAGIONE_SOCIALE della Nazione Lombarda (da ora solo RAGIONE_SOCIALE), nella somma complessiva di 30.202,33 €;
con sentenza n. 19587/6/2018 la Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva integralmente il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE contro il citato provvedimento di annullamento parziale, prendendo atto del riconoscimento da parte dell’ente territori ale della fondatezza delle ragioni dell’impugnazione in relazione ai beni immobili interessati dal vincolo storico-culturale (con riduzione dell’imposta al 50%) e reputando, invece, che andassero interamente esenti da imposizione i residui beni immobili (dal n. 26 al 29 del prospetto di cui al prospetto dell’originario avviso di accertamento n. 46179), in quanto destinati a residenza di religiosi in convivenza comunitaria;
con l’impugnata sentenza la Commissione regionale del Lazio accoglieva l’appello del Comune di Roma contro la citata pronuncia, negando, per gli immobili di cui ai nn. 26/29 (oggetto di perdurante
contenzioso) la sussistenza del requisito oggettivo dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ritenendo, di contro, che i beni fossero destinati ad attività ricettiva, la quale esulava dalle finalità istituzionali dell’RAGIONE_SOCIALE, non sussistendo un rapporto di strumentalità diretta ed immediata con i fini religiosi e di culto, dovendo, quindi, essere altrimenti qualificata come ‘attività diversa’ e, pertanto, soggetta all’ordinaria tassazione, non essendo sufficiente a tale fine l’accatastamento dei beni in categoria A/2, A/10, B/1;
con ricorso notificato, in data 7 giugno 2021 a Roma Capitale, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando tre motivi di censura;
5. Roma Capitale è restata intimata;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE ha eccepito, i n relazione al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione del giudicato esterno ai sensi degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., ponendo in rilievo che, successivamente al deposito della sentenza impugnata, era passata in giudicato la pronuncia n. 3592/7/2020 della Commissione tributaria regionale, la quale aveva parzialmente annullato l’originario avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO del 23 novembre 2016, che era stato oggetto di impugnazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, la cui pronuncia era poi stata appellata davanti alla Commissione tributaria regionale del Lazio e decisa da quest’ultima con la citata sentenza 3592/7/2020 del 16 novembre 2020, che, accogliendo solo parzialmente l’appello (recante il n. 2386/2019 di ruolo generale) proposto dal Comune, aveva riconosciuto l’esenzione I.M.U. per l’anno 2013 su tre delle quattro unità in contestazione, considerando soggetto ad imposizione (sebbene con la riduzione del 50% per il vincolo storicoartistico) solo l’immobile sito in INDIRIZZO, foglio 470, part. 108, sub. 9 cat. A/10, annullando
definitivamente, per il resto, l’avviso di accertamento n. 46179 del 23 novembre 2016;
2. con la seconda censura la ricorrente ha dedotto, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 -quater , comma 1ter , d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e aggiunto dall’articolo 27 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, per quanto occorra, della deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 25 febbraio 2000 del Comune di Roma, assumendo che il Giudice regionale, accogliendo l’appello di Roma Capitale, aveva di fatto legittimato il comportamento dell’ente impositore che, con il provvedimento di annullamento parziale dell’avviso di accertamento, aveva non solo modificato quanto in precedenza accertato, ma aveva, illegittimamente sul piano formale ed immotivatamente, formulato un ulteriore autonomo accertamento con riferimento a quattro immobili non inclusi nell’avviso n. 47169 del 23 novembre 2016 e cioè le unità immobiliari contraddistinte con i nn. 2, 22, 24 e 29 del prospetto dell’accertato del menzionato provvedimento, site in Roma, alla INDIRIZZO (p. T, foglio 470, part. 107, sub 8), alla INDIRIZZO (p. S1 – T , foglio 470, part. 107 sub 109), alla INDIRIZZO (p. S1 -T, foglio 470, part. 107, sub 209) ed alla INDIRIZZO (p. S1 -T, foglio 470, part. 108 sub 6);
3. con la terza doglianza l’ente religioso ha denunciato, questa volta in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e, segnatamente, l’omessa pronuncia sulla domanda avanzata in primo grado e riproposta in sede di appello, avente ad oggetto l’illegittimità del provvedimento prot. n. NUMERO_DOCUMENTO di annullamento parziale dell’avviso di accertamento n. 46179 del 23/11/2016 anno d’imposta 2013, nella part e in cui ha contemplato un nuovo avviso di accertamento con riferimento ad ulteriori unità in precedenza non oggetto di verifica, come sopra indicate.
il ricorso va accolto per le seguenti ragioni;
come ben ricapitolato e documentato dalla difesa della ricorrente, l’imposizione fiscale relativa all’I.M.U. per l’anno di imposta 2013, in relazione ai quarantasei beni immobili di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE, è stata affidata a due avvisi di accertamento:
il primo recante il n. NUMERO_DOCUMENTO del 23 novembre 2016 (prot. n. NUMERO_DOCUMENTO del 28 febbraio 2017), dell’importo complessivo di 122.631,56 €, il quale veniva impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma e da questa deciso (in termini favorevoli alla contribuente) con sentenza n. 16506/2018, la quale veniva appellata da Roma Capitale innanzi alla Commissione regionale del Lazio, che annullava quasi integralmente il predetto avviso con sentenza n. 3592/7/2020 del 16 novembre 2020, pubblicata il 19 novembre 2020, stabilendo che l’imposizione poteva riguardare solo l’immobile sito in Roma, alla INDIRIZZO, (folio 470, part. 108, sub. 9, cat. A/10), ma con la riduzione del 50% in ragione del vincolo storico che caratterizzava tale cespite;
il secondo avviso, oggetto del presente contenzioso, è il provvedimento n. prot. NUMERO_DOCUMENTO del 30 agosto 2017, notificato il 12 settembre 2017, con cui l’ente territoriale aveva parzialmente annullato il precedente avviso di accertamento n. 46179 del 23 novembre 2016 (oggetto della sopra citata impugnazione), riliquidando l’I.M.U. per l’anno 2013 in relazione ai predetti beni nella somma complessiva di 30.202,33 €;
oggetto di residua controversia nel giudizio deciso dalla Commissione regionale con la sentenza impugnata riguardava, quindi, da un lato, i beni di cui ai nn. 26/29 di cui al prospetto del citato primo avviso di accertamento, restando per essi contestata la dedotta esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (giacchè per quelli assistiti da vincolo storico-culturale, già compresi nel primo avviso, il Comune aveva riconosciuto il diritto dell’RAGIONE_SOCIALE alla riduzione), nonché, per altro verso, la denunciata illegittimità del provvedimento di annullamento parziale del
precedente avviso nella parte in cui aveva contemplato nell’imposizione altre unità immobiliari non considerate nel primo avviso;
con la sentenza n. 3592/7/2020 la Commissione tributaria regionale del Lazio annullava, par zialmente, l’originario avviso di accertamento n. 46179 del 23 novembre 2016, dando conto che « l’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 25/02/2000, ha emesso il PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO PARZIALE Prot. nn. QB/2017/600018 del 30/08/2017 relativo all’annualità 2013, riconoscendo il vincolo di storicità» e che « Rimane, tuttavia, un residuo Importo da versare pari ad € 30.202,33» (v. pagina n. 2 della citata sentenza), stabilendo che:
« l’esenzione IMU trova applicazione per i seguenti immobili: > INDIRIZZO p. 1 z.c. 1 foglio 470 part. 108 sub. 8 cat. A/2, > INDIRIZZO p. 2, z.c. 1 foglio 470 part. 108 sub. 503 cat. B/1 (già sub. 10 cat. A/2) > INDIRIZZO p. 3-4 z.c. 1 foglio 470 part. 108 sub. 11 cat. B/1, in quanto risultano destinati esclusivamente all’esercizio del culto e alla cura per le anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari, alla catechesi, all’ educazione cristiana (art. 7, c. 1, lett. i del d. lgs n. 504 /1992, comma 8 dell’articolo 9 del d.lgs. n. 23 del 2011)» (v. pagina n. 11 della menzionata pronuncia) ;
-«Al contrario tale esenzione non può essere riconosciuta per l’immobile sito in INDIRIZZO foglio 470 part. 108 sub. 9 cat. A/10 atteso che sia la classificazione catastale A/10 (uffici) di tale immobile nonché la stessa destinazione confermata dalla RAGIONE_SOCIALE, “segreteria, economato, archivio e sede delle attività riservate agli organi collegiali (tra cui l’assemblea generale e il consiglio direttivo), anche nell’appello n. 2108/2019, impedisce di poter considerare tale immobile destinato “esclusivamente all’esercizio del culto e alla cura per le anime, alla formazione del clero e dei religiosi a sco pi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana” (art. 7, c. 1, lett. i del d. lgs n. 504 /1992, comma 8 dell’articolo 9 del d.lgs.
23 del 2011)», aggiungendo che «Ciò nondimeno a tale cespite in quanto dichiarato immobile di interesse artistico e storico va riconosciuta l’agevolazione fiscale di cui alla L. n. 1089/39 e successive modifiche con la riduzione al 50% della base imponibile ai fini del calcolo dell’IMU sulla base della documentazione in atti (attestazioni del Ministero dei Beni culturali ed ambientali)» (v. pagina n. 12 della citata sentenza);
detta sentenza è stata pubblicata il 19 novembre 2020, prima del deposito della pronuncia impugnata (7 dicembre 2020), ma dopo la celebrazione dell’udienza di trattazione del 14 settembre 2020, all’esito della quale la Commissione regionale riservò la decisione assunta con la sentenza oggetto di esame, il che significa che il giudicato esterno si è formato successivamente alla deliberazione in camera di consiglio della sentenza di secondo grado qui impugnata e dopo la sua pubblicazione;
la difesa della ricorrente ha documentato tramite la certificazione di cui all’art. 124 disp att. cod. proc. civ. del 25 maggio 2021, che contro la sentenza n. 3592/7/2020 non risulta essere stata proposta alcuna impugnazione;
la sentenza n. 3592/7/2020 risulta, quindi, passata in giudicato dopo la definizione del giudizio di secondo grado deciso con la sentenza impugnata, per cui correttamente la definitività di detto accertamento è stata fatta valere tramite il ricorso per cassazione in rassegna sulla scorta del duplice principio di diritto secondo cui « nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d’appello (ex plurimis, Cass. 20/12/2021, n. 40721; Cass. 14/12/2021, n. 39815, Cass. 03/12/2021, n. 38189, Cass. 17/11/2021, n. 35089, Cass. 31/05/2019, n. 14883 » ed in base al quale « Nel processo tributario questo termine va individuato nella data dell’udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata, e non in quello
successivo della pubblicazione della sentenza » (così Cass., Sez. T., 2 settembre 2022, n. 25863, ai cui più ampi contenuti si rinvia);
effettivamente la decisione assunta con la citata sentenza n. 3592/7/2020, statuendo sulla debenza della medesima imposta (I.M.U.) in relazione al medesimo anno di imposizione (2013) ed in ordine ai pressochè medesimi beni, assume, entro tali limiti oggettivi (identità di beni considerati), valore dirimente, avendo riconosciuto sulla base di un apprezzamento di fatto, suscettivo come tale di acquisire autorità di giudicato, la destinazione delle predette unità immobiliari ad una delle finalità tutelate dall’art. 7, comma 1 lett. i ), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 con la relativa esenzione, fatta eccezione che per il citato cespite di INDIRIZZO foglio 470 part. 108 sub. 9 cat. A/10 per il quale è stata riconosciuta solo la riduzione dell’imposta derivante dal vincolo storico;
11.1. in tali termini e solo nei suindicati limiti la citata pronuncia spiega un duplice effetto:
(i) per un verso, ha travolto, sta nte l’identità di parti e nei limiti della parziale identità di oggetto, il conseguente e connesso provvedimento di annullamento parziale oggetto del presente contenzioso, nella parte in cui esso, annullando il precedente avviso soltanto laddove non era st ata riconosciuta la riduzione d’imposta per gli immobili storici e rettificando l’importo complessivamente dovuto, aveva, implicitamente e di fatto, confermato l’originario avviso n. 46179 del 23 novembre 2016 in relazione ai medesimi beni sui quali si controverteva della suindicata esenzione;
(ii) per altro verso, ha reso la sentenza impugnata in contrasto con il predetto sopravvenuto giudicato;
non può, invece, seguirsi la tesi della ricorrente volta ad accreditare, nel passaggio in giudicato della menzionata sentenza che ha annullato l’originario avviso di accertamento riguardo a quarantacinque immobili su quarantasei accertati, la caducazione integrale del conseguente provvedimento di annullamento parziale, in
ragione del rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria tra i due atti;
12.1. detta tesi, difatti, postula un’identità di contenuto tra i due provvedimenti (l’avviso originario ed il suo parziale annullamento) che gli stessi due successivi motivi di ricorso smentiscono nella parte in cui, nella denunciata violazione di legge e di omessa pronuncia, l’istante ha lamentato che il provvedimento di annullamento parziale aveva immotivatamente ed illegittimamente contemplato quattro unità immobiliari non considerate nel primo avviso, così integrando un nuovo accertamento senza il rispetto delle relative prescrizioni;
per tale via, il primo motivo di ricorso va accolto, essendo il decisum di cui alla sentenza n. 3592/7/2020, vertente sulla medesima imposta ed in relazione al medesimo anno, divenuto stabile, con effetti quindi preclusivi rispetto ad ogni altro esame in ordine ai medesimi beni considerati nell’avviso originario n. NUMERO_DOCUMENTO e nel provvedimento di annullamento parziale prot. nn. NUMERO_DOCUMENTO del 30 agosto 2017, con la conseguenza che l’imposta in oggetto non è dovuta per i beni considerati in detta pronuncia, mentre lo è, sia pure con la menzionata riduzione, per l’unità immobiliare sita in INDIRIZZO (in catasto al foglio 470, part. 108, sub. 9 cat. A/10);
i restanti due motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto -come anticipato -connessi, e la decisione sul terzo di essi assorbe lo scrutinio del secondo;
la terza doglianza lamenta l’ error in procedendo in cui sarebbe caduto il Giu dice regionale nell’aver omesso di pronunciarsi sul punto 2.6 delle controdeduzioni in appello, con cui era riproposta la domanda avanzata in primo grado, avente ad oggetto l’illegittimità del provvedimento (prot. n. NUMERO_DOCUMENTO) di annullamento parziale dell’avviso di accertamento n. 46179 del 23 novembre 2016, nella parte in cui conteneva un nuovo avviso di accertamento per aver contemplato ulteriori unità in precedenza non accertate, indicate nei beni ubicati in Roma, alla INDIRIZZO (p. T, foglio 470, part. 107, sub 8), alla INDIRIZZO (p. S1 -T, foglio 470, part.
107, sub 109), alla INDIRIZZO (p. S1 -T, foglio 470, part. 107, sub 209) ed alla INDIRIZZO (p. S1 – T foglio 470, part. 108 sub 6);
15.1. il requisito di autosufficienza del motivo risulta rispettato, avendo l’istante localizzato dove (pag. 27, punto 2.6, delle controdeduzioni in appello, depositate nel giudizio di appello n. 3483/2019 di ruolo generale il 23 luglio 2019 ed allegate agli atti) la domanda era stata riproposta in secondo grado, riportandone nel ricorso il contenuto, diretto a far dichiarare « l’illegittimità del provvedimento di annullamento parziale dell’avviso di accertamento n. 46179 del 23/11/2016 anno d’imposta 2013, prot. N. NUMERO_DOCUMENTO, nella parte in cui contiene un nuovo avviso di accertamento con riferimento a ulteriori unità in precedenza non accertate» (v. pagine nn. 45 e 46 del ricorso);
15.2. effettivamente non vi è stata alcuna pronuncia da parte del Giudice regionale su tale domanda, avendo questi considerato solo i beni di INDIRIZZO (p. 1, z.c. 1, foglio 470, part. 108, sub. 8, cat. A/2; p. 2, z.c. 1, foglio 470, part. 108, sub. 9, cat. A/10; p. 2, z.c. 1, foglio 470, part. 108, sub. 503 cat. B/1 -già sub. 10 – p. 3-4, z.c. 1, foglio 470, part. 108, sub. 11, cat. B/1), restando, invece, del tutto omessa la valutazione sulla pretesa volta a far dichiarare l’illegittimità del provvedimento di annullamento parziale nella parte in cui aveva sottoposto ad imposizione anche i beni ubicati in Roma, alla INDIRIZZO (p. T, foglio 470, part. 107, sub 8), alla INDIRIZZO (p. S1 -T, foglio 470, part. 107, sub 109), alla INDIRIZZO (p. S1 -T, foglio 470, part. 107, sub 209) ed alla INDIRIZZO (p. S1 – T foglio 470, part. 108 sub 6), asseritamente non considerati nell’originario avviso, come riproposta in grado di appello;
detto motivo coinvolge un accertamento di fatto (l’inclusione o meno nel precedente avviso di tali beni), non esigibile in tale sede, nel quale resta, quindi, assorbita la questione posta con il secondo motivo di ricorso, il che giustifica, con la cassazione della sentenza impugnata, anche il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del
Lazio, in diversa composizione, che provvederà a pronunciarsi su detta domanda, nonché a regolare anche le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà a pronunciarsi sulla domanda indicata in parte motiva, nonché a regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.