Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26674 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26674 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21809/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME
COMUNE DI CAMPOBASSO, con l’avvocato (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE QUALE RAGIONE_SOCIALE DENOMINATO “RAGIONE_SOCIALE“, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, sede in CAMPOBASSO n. 285/2021 depositata il 17/06/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME,
Udita la requisitoria del Procuratore Generale e uditi altresì i difensori presenti.
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Campobasso propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 285/21, dep. il 17/6/2021 che, in controversia su impugnazione di due avvisi di accertamento per IMU, anni 2013-2014 e del diniego rimborso dell’IMU 2012 -2013 -poi riuniti dalla CTR- ha accolto parzialmente il ricorso del Comune concernente il diniego di rimborso e ha rigettato nel resto, confermando l’annullamento degli atti impositivi già disposto dai giudici di primo grado.
Il Comune di Campobasso aveva notificato alla società RAGIONE_SOCIALE, quale società di gestione del RAGIONE_SOCIALE immobiliare, gli avvisi di accertamento IMU 2013-2014.
Avverso i suddetti atti la Società ha prodotto due ricorsi distinti alla Commissione Tributaria Provinciale denunciando, tra l’altro, la presunta applicabilità alla fattispecie dell’esenzione legislativa introdotta ai fini IMU per i beni-merce invenduti de lle ‘imprese costruttrici’. Il Comune insisteva nel sostenere che per ‘impresa costruttrice’ si deve intendere l’impresa che svolge attività edile e non di gestione del risparmio.
La CTP, in entrambi i ricorsi proposti dalla società, aventi ad oggetto rispettivamente l’accertamento IMU 2013 e 2014, ha accolto il ricorso reputando estesa anche alle RAGIONE_SOCIALE la qualifica normativa di impresa costruttrice e, quindi, l’esenzione.
La CTR, riunendo i ricorsi, ha confermato la decisione di prime cure e disposto l’annullamento integrale degli avvisi di accertamento impugnati , ritenendo non dovuto il rimborso dell’IMU del secondo semestre 2013 in quanto mai versato.
RAGIONE_SOCIALE, subentrata quale nuova società di gestione del fondo, resiste con controricorso affidato a n. 4 motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Con ordinanza interlocutoria la causa è stata rimessa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, attesa mancanza di precedenti specifici sul tema oggetto della controversia e la valenza nomofilattica della questione.
La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
10 . Ambedue le parti hanno depositato ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Successivamente l’avvocato del controricorrente ha comunicato che in data 11 settembre 2025, le parti hanno definito tutti i giudizi accordandosi anche per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite di tutti i giudizi e la difesa del ricorrente ha confermato l’avvenuta accettazione , depositando successivamente documentazione attestante l’adempimento degli accordi economici .
In udienza le parti, conforme il P.G., hanno chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico articolato motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. d alla legge 28 ottobre 2013, n. 214, dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124, anche in relazione all’art. 33 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, all’art. 4 del d.m. 5 marzo 2015, n. 30 e all’art. 14 disp. prel. c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per aver la CTR, ai fini dell’esenzione IMU prevista per le ‘imprese costruttrice’ rispetto ai beni -merce invenduti e non locati,
attribuito natura di ‘impresa costruttrice’ ad AQA, in violazione delle disposizioni citate.
Parte controricorrente ha invece dedotto n. 4 distinti motivi.
2.1. Con il primo motivo di controricorso ha eccepito l’i nammissibilità del ricorso del Comune di Campobasso per difetto di autosufficienza, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
2.2. Con il motivo n. 2 di controricorso ha eccepito la i nammissibilità dell’unico motivo di ricorso in quanto concerne una questio facti incensurabile in sede di legittimità.
2.3. Con il terzo motivo di controricorso è stata dedotta l’inammissibilità in quanto la doglianza proposta prospetta una mescolanza inestricabile di motivi eterogenei.
2.4. Con l’ultimo motivo di controricorso si eccepisce infine l’i nfondatezza, in quanto la Commissione Tributaria Regionale del Molise avrebbe correttamente interpretato e applicato le norme sopra citate.
Preliminarmente deve darsi atto che la difesa del controricorrente ha comunicato che, in data 11 settembre 2025, le parti hanno definito tutti i giudizi accordandosi anche per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite di tutti i giudizi, allegando i relativi atti. La difesa del ricorrente ha confermato l’accettazione.
La Corte, preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione, in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti, dispone in conformità e dichiara la estinzione del giudizio tra le parti, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione una causa estintiva del giudizio: il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di
inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude difatti l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672).
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio.
Spese compensate
Così deciso in Roma, il 17/09/2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore
NOME COGNOME NOME COGNOME