Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9611 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9611 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16648/2023 proposto da:
COGNOME NOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE, nato a Corigliano Calabro (CS) il 23.01.1948 , rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME del Foro di Cosenza, come da procura speciale allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Cassano Allo Ionio (CS), al INDIRIZZO, presso lo studio del detto difensore;
-ricorrente –
contro
Comune di Cassano allo Jonio;
– intimato –
-avverso la sentenza 838/2023 emessa dalla CTR Calabria il 20/03/2023 e notificata il 30.05.2023;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Avviso accertamento IMU -Imprenditore agricolo professionale
Con sentenza n. 4692/2021, depositata il 9/9/2021, la CTP di Cosenza rigettava il ricorso proposto da COGNOME NOME Antonio avverso avviso di accertamento per IMU anno 2012, con il quale contribuente aveva lamentato la illegittimità dell’accertamento impugnato, in quanto, svolgendo, a suo dire, l’attività di imprenditore agricolo professionale, i suoi terreni e fabbricati rurali, tassati dal Comune di Cassano allo Ionio, erano da considerare esenti dal pagamento dell’IMU.
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR della Calabria rigettava il gravame, affermando che, per godere dell’esenzione IMU, aveva l’onere (non assolto), di provare anche il possesso e la conduzione diretta dei terreni agricoli utilizzati per finalità agro-silvo-pastotali e allevamento di animali e che i documenti prodotti con l’appello (copia del certificato di imprenditore agricolo professionale, rilasciato dalla Regione Calabria, e copia della sua posizione di imprenditore agricolo professionale ai fini delle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori agricoli autonomi, rilasciata dall’Inps) comunque non dimostravano l’esistenza delle predette condizioni indispensabili per ottenere l’invocata esenzione dal pagamento dell’Imu.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME Francesco Antonio sulla base di un solo motivo. Il Comune di Cassano allo Jonio si è costituito al solo fine di partecipare all’e ventuale udienza di discussione.
Considerato che
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, con memorie illustrative depositate in data 5.9.2022 ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992 nel corso del giudizio di secondo grado, egli, al fine di dimostrare il requisito del possesso e della conduzione diretta per finalità agricole dei terreni agricoli di cui all’avviso di accertamento n. 81068, aveva depositato il modello Persone Fisiche 2013 relativo ai redditi dell’anno 2012 , dal quale emergeva che nell’anno 2012 aveva ricavato reddito unicamente dal possesso e dalla conduzione di detti terreni agricoli.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Deve premettersi che sul tema in esame (applicazione dell’agevolazione IMU per i terreni agricoli di cui sia proprietario o possessore un imprenditore agricolo professionale) questa Corte ha avuto modo di esprimersi con tre pronunce (Cass., Sez. T., 12 maggio 2023, n. 13131; Cass, Sez. T., 23 giugno 2023, n. 18083 e Cass., Sez. T., 26 giugno 2023, n. 18181), le quali hanno ricostruito i nuovi e diversi principi (rispetto al regime ICI) desumibili dalla disciplina dell’IMU di cui al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e dai successivi intervenuti normativi (tra cui, per quel che più interessa, l’art. 78 -bis della legge 14 agosto 2020, n. 104 e l’art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), precisando che:
-«In tema di terreni agricoli la disciplina IMU richiama testualmente le definizioni di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 (ndr. in tema di ICI), ma non anche l’art. 9, né tanto meno l’art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto precisa che i soggetti richiamati dall’art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del d.lgs. n. 504 del 1992, sono individuati, non più in riferimento all’art. 9, comma 1, bensì ‘nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola’»;
«Ne consegue che, ai fini della qualificazione dei terreni come non edificabili, restano immutati rispetto all’ICI i requisiti oggettivi, quali la persistenza dell’utilizzazione agro-silvopastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, e quindi la presenza di situazioni avente carattere oggettivo incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell’area, mentre si modificano i requisiti soggettivi, risultando richiesta la qualifica di coltivatore diretto o IAP desumibile dall’iscrizione nella previdenza agricola, nel senso che hanno diritto alle agevolazioni i soli coltivatori diretti o IAP che ne hanno le caratteristiche ai fini previdenziali »;
«Posto che nell’ordinamento manca una nozione generale di coltivatore diretto applicabile ad ogni fine di legge, il testuale riferimento di cui al
comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, all’iscrizione alla previdenza agricola impone di ritenere ormai sufficiente, anche ai fini fiscali, la presenza della sola iscrizione ai fini previdenziali, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all’attività in concreto svolta ed alla prevalenza dei redditi»;
-« l’art. 78 -bis, comma 3, del d.l. n. 104 del 2020, nell’interpretare autenticamente e con effetti retroattivi la disciplina IMU, nel senso di considerare coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati, richiede soltanto che gli stessi continuino a svolgere attività in agricoltura con modalità idonee a mantenere l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola; analogamente l’art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, applicabile retroattivamente ai sensi del comma 1 del citato art. 8-bis, richiede solo che i coadiutori continuino a partecipare attivamente all’impresa del familiare con le modalità dell’abitualità e della prevalenza che costituiscono il presupposto dell’iscrizione»;
«A seguito di tali interventi normativi, chiaramente ispirati dalla volontà del legislatore di sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole, per accedere alle agevolazioni IMU prevista per i terreni agricoli è divenuto sufficiente che il soggetto, anche se già pensionato, mantenga l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola, iscrizione che di per sé certifica che lo stesso continua a svolgere attività in agricoltura versando i relativi contributi» (così Cass., Sez. T., 12 maggio 2023, n. 13131, ai cui più ampi contenuti si rinvia);
-« la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce ex lege , oltre alla conduzione dei terreni, l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali» (così Cass., Sez. T., 26 giugno 2023, n. 18181, resa tra le stesse parti, e Cass., Sez. T, 23 giugno 2023, n. 18083), essendo venuta « meno la neces sità altresì della prevalenza del reddito agrario sui redditi provenienti da altre fonti » (così Cass., Sez. T, 23 giugno 2023,
n. 18083), come desumibile oltre che dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 78 -bis della legge 14 agosto 2020, n. 104, dagli artt. 13, comma 2 e comma 8bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e dall’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (che ha previsto l’esenzione dall’imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, del citato d.lgs. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione (cfr. Cass., Sez. T, 23 giugno 2023, n. 18083);
-«In sintesi, l’iscrizione previdenziale già presuppone (per il coltivatore diretto, e ausiliari), sia pure con presunzione iuris tantum (come tale suscettibile di prova contraria), lo svolgimento di una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o un diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l’interessato si dedichi a tali incombenti in modo esclusivo, o anche solo prevalente (nel senso che l’attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell’anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito)» (così, Cass., Sez. T., 23 giugno 2023, n. 18083).
1.2. Alla luce di quanto precede, dunque, le novità della disciplina IMU, ai fini della concessione del beneficio in esame e sino all’introduzione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta previsto dall’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, risiedono nel fatto che il godimento del benefico postula la sola condizione della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, senza necessità di procedere ad ulteriori accertamenti circa l’attività effettivamente svolta e la prevalenza dei redditi, dovendo considerarsi, sotto il primo profilo, che la predetta iscrizione previdenziale integra, per il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo professionale, una presunzione relativa, come tale suscettibile di prova contraria, circa lo svolgimento di una diretta ed abituale coltivazione del fondo (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30456 del 26/11/2024).
1.3. Ciò debitamente premesso, la doglianza si concentra esclusivamente sul rilievo per cui la CTR non avrebbe preso in considerazione il modello Persone Fisiche 2013 relativo ai redditi dell’anno 2012 prodotto dal contribuente in sede di appello, al fine di dimostrare il requisito del possesso e della conduzione diretta per finalità agricole dei terreni agricoli di cui all’avviso di accertamento n. 81068 tributo IMU anno 2012, dal quale emergerebbe che egli nell’anno 2012 aveva ricavato reddito unicamente dal possesso e dalla conduzione di detti terreni agricoli.
Ebbene, da un lato, tale vizio motivazionale non è censurabile nella presente sede, essendosi in presenza di una cd. doppia conforme (e non avendo il ricorrente neppure dedotto che le decisioni emesse nei due gradi di merito si fonderebbero su differenti ragioni di fatto), e, d all’altro, il fatto il cui esame sarebbe stato omesso comunque difetterebbe del connotato della decisività, in quanto la esclusività del reddito tratto dall’attività di conduzione dei terreni non appare dirimente alla luce degli ulteriori dati.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, essendosi il Comune di Cassano allo Jonio costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.3.2025.