Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10390 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10390 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28294/2022 R.G., proposto
DA
Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale l’1 agosto 2022, n. 180, r appresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Lecce, elettivamente domiciliato presso l’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, in persona degli amministratori delegati pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Milano, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
ICI IMU ACCERTAMENTO IMMOBILI – MERCE DICHIARAZIONE TARDIVA REMISSIONE IN BONIS
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 20 aprile 2022, n. 1597/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 novembre 2024 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Il Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 20 aprile 2022, n. 1597/11/2022, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. 877/2019 per il parziale versamento del l’I MU relativa a ll’anno 201 4 nella misura di € 45.890,00, essendo ancora dovuto l’importo residuo di € 31.655,00 a fronte del corrisposto ammontare di € 14.235,00, con riguardo a d immobili costituenti ‘ beni merce ‘ , dei quali la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ era proprietaria nel territorio comunale, a causa della tardiva presentazione della dichiarazione per usufruire dell’esenzione prevista dall’art. 2, comma 2, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo l’infruttuosa presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 13 luglio 2021, n. 3146/01/2021, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – sul presupposto che l’art. 2, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, consentisse al contribuente di
rimediare alla propria inadempienza con la tardiva presentazione (nell’anno 2019) della dichiarazione per l’IMU relativa all’anno 2014 .
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 2 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che « la dichiarazione presentata nel novembre 2019 e relativa all’IMU per l’anno 2014, possa as surgere a tempestiva applicazione, ritenendo fruibile dalla società contribuente l’istituto della c.d. remissione in bonis di cui all’art. 2 comma del D.L. n. 16/2012 ».
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, commi 2bis e 5bis , del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 2 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la tardiva dichiarazione per l’IMU relativa all’anno 2014 soddisfacesse i requisiti ed i presupposti per la remissione in bonis .
I predetti motivi -la cui sostanziale sovrapponibilità consiglia la trattazione congiunta -sono fondati.
2.1 La questione della indispensabilità della dichiarazione per beneficiare dell’esenzione da IMU per i c.d. ‘ immobili merce ‘ è stata già affrontata da questa Corte (Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28806) con l’affermazione di principi a cui il collegio intende dare continuità in questa sede, riproponendone le argomentazioni fondanti.
L’art. 1, comma 751, del la legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che, con riguardo all’IMU, i « fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati » (c.d. « immobili merce »), fino al 31 dicembre 2021, sono soggetti all ‘aliquota di base pari allo 0,1%, con facoltà per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25% per cento o diminuirla fino all’azzeramento, e, con decorrenza dal l’ 1 gennaio 2022, sono esenti da imposizione.
Inoltre, l’art. 1, comma 769, del la legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che i soggetti passivi dell’IMU « devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta », e che tale dichiarazione « ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta ».
2.2 La norma succitata non specifica se la dichiarazione ai fini dell’IMU debba comunque essere presentata « a pena di decadenza » dal beneficio, come è stato, invece, previsto dall’art. 2, comma 5bis , del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (a tenore del quale: « Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma »).
Tuttavia, questa Corte ha recentemente chiarito che il summenzionato art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non ha abrogato l’art. 2, comma 5 -bis del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al che consegue che l’esenzione da IMU per i fabbricati-merce presuppone la necessaria presentazione della dichiarazione (Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2022, n. 5191).
In particolare, è stato posto in rilievo che la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano
l’esenzione dall’imposta (Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28806).
Pertanto, sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2019, n. 32635; Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2020, n. 11337; Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2021, n. 12852; Cass. Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1121; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2024, n. 15060), la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell’esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce, quindi, di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e, altresì, di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire ex art. 13 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è a conoscenza sin dall’origine dell’edificazione dei fabbricati (Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28806).
2.3 Aggiungasi che la disciplina prevista per la dichiarazione (con particolare riguardo all ‘eliminazione della espressa comminatoria della decadenza dall’esenzione in caso di omissione – in termini: Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12226; Cass., Sez. 5^, 18 ottobre 2023, n. 28931) dall ‘art . 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dall’anno 2020, non può ritenersi applicabile per l’anno 2014, giacché il principio del favor rei vale soltanto per le sanzioni tributarie (art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) e non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli al reo, considerando anche che si tratta di disposizione che ha carattere innovativo e non interpretativo
(Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2010, n. 14530; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14795).
2.4 A conferma della correttezza di tale soluzione, secondo un recente arresto di questa Corte, sempre in tema di IMU, seppure con riguardo all’esenzione prevista per l’abitazione principale degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia (con ordinamento civile o militare), posto che l’art. 2, comma 5-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha obbligato il contribuente di presentare, « a pena di decadenza » dal riconoscimento del l’esenzione, la « dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica » (in formato conforme al modello ministeriale all’uopo predisposto), entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU (vale a dire, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento), una dichiarazione presentata in epoca successiva alla scadenza del termine decadenziale (vale a dire, dopo il 30 giugno dell’anno successivo quello di riferimento), essendo tardiva, è inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio fiscale (salva la valenza per gli anni successivi) (Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2023, n. 28931).
2.5 La valutazione della condotta della contribuente non cambia anche alla luce della previsione dell’art. 2, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, a tenore del quale: « La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata
constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista ».
Difatti, in disparte ogni considerazione sull’ambito dei tributi coinvolti dalla sanatoria, questa Corte ha chiarito che, in tema di remissione in bonis , ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,la condizione, di cui alla lett. b di detto comma 1, dell’effettuazione della comunicazione o dell’esecuzione dell’adempimento richiesto « entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile » deve intendersi nel senso che la « prima dichiarazione utile » è quella in ordine di tempo immediatamente successiva alla scadenza dell’attività inevasa (Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30695).
Per cui, nel caso di specie, la contribuente avrebbe potuto, tutt’al più, avvalersi del beneficio fiscale soltanto con la presentazione della dichiarazione per l’IMU relativa all’anno 2014 entro il 30 giugno 2015, essendo oltremodo tardiva l’osservanza di tale a dempimento in epoca successiva a tale scadenza.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130) che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 novembre