Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8355 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8355 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26170-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura
allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1528/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 5.5.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2376/2021 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2012, notificato da RAGIONE_SOCIALE per conto del Comune di Rende.
La concessionaria resiste con controricorso, ed ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. La società controricorrente ha eccepito il difetto di specialità della procura rilasciata dalla ricorrente al suo difensore, essendo la stessa genericamente riferita al giudizio di legittimità, senza alcun riferimento alla proposizione del ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale indicata in epigrafe.
1.2. L’eccezione è infondata stante la validità della procura speciale conferita per il ricorso, redatta su foglio separato e notificata unitamente al ricorso a mezzo P.E.C., risultando la questione superata a seguito dell’intervento della sentenza n. 2077 del 2024 pronunciata dalle Sezioni Unite di questa Corte.
1.3. Con la decisione richiamata, dando continuità ad un indirizzo già enunciato da questa Corte (da ultimo, Cass. n. 26587 del 2023), le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici al messaggio di posta
elettronica certificata (P.E.C.) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella «busta telematica» con la quale l’atto è stato depositato -di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale del difensore, come nel caso in esame, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.
1.4. Tali principi, estesi al caso qui in esame, impongono di ritenere la validità della procura.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma primo lett.4) c.p.c. con riferimento all’art. 2 del D.L. 102 del 2013 e dell’art. 13 comma 9 -bis del D.L. 201 del 2011 così come modificato dall’ art. 56 del D.L. n.1 del 2012 -Questione incidentale di costituzionalità delle norme degli artt. 2 del D.L. 102 del 2013, 13 comma 9-bis del D.L. 201 del 2011 con riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 54 Cost …» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente escluso il riconoscimento dell’esenzione dell’imposta ai fini dell’ IMU per i fabbricati -merce in mancanza della dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo al periodo di imposta per il quale si chiedeva il riconoscimento del beneficio.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. … errata applicazione della normativa di legge (statuto del contribuente ex lege n. 212 del 2000 e s.m.i.)» per avere la Commissione tributaria regionale respinto le censure della contribuente circa la «inesistenza della dichiarazione come presupposto escludente il beneficio».
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, « … difetto assoluto di notifica delle cartelle esattoriali e … inesistenza del debito tributario. Violazione e falsa applicazione ex art. 360 primo comma n.4)
c.p.c. dell’art. 145 c.p.c.» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di rilevare l’inesistenza della notifica dell’atto impositivo per violazione del procedimento previsto dall’art. 138 cod. proc. civ..
2.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, l’erroneità della sentenza impugnata per «sussistenza della prescrizione applicabile alla materia tributaria …(con)… violazione e falsa applicazione del regime della prescrizione ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4) c.p.c.», deducendo, in particolare, l’intervenuto perfezionamento «della prescrizione (quinquennale) del tributo relativo al periodi di imposta oltre i cinque anni».
2.3. Va evidenziato che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con ordinanza di rimessione del 22 maggio 2024, pubblicata nella G.U. della Repubblica del 10 luglio 2024, n. 28, ha sottoposto alla Corte costituzionale la questione relativa alla legittimità dell’art. 13, comma 9bis , del D.L. n. 201/2011 nella sua versione originaria, antecedente alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 2, lett. a), del D.L. n. 102/2013, nella parte in cui, per gli anni 2012 -2013, non è stata prevista l’esenzione dall’IMU degli immobili destinati alla vendita e non utilizzati ad altro fine (cd. «immobili merce)»;
2.2. Sussiste dunque la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale relativa all’ordinanza di rimessione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio del 22 maggio 2024, pubblicata nella G.U. della Repubblica del 10 luglio 2024, n. 28.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità