Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9618 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9618 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3464/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco in carica protempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Capitolina in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
-avverso la sentenza 4249/2023 emessa dalla CTR Lazio il 10/07/2023 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Avvisi accertamento IMU -Esenzione immobili merce
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE‘ proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento Imu 2014 e 2015 n. 9341 e n. 9346 con cui Roma Capitale aveva contestato il mancato versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta in relazione ad alcune unità immobiliari
La CTP di Roma accoglieva parzialmente il ricorso, dando atto del fatto che l’ente impositore aveva emesso i provvedimenti di annullamento parziale aventi prot. n. NUMERO_DOCUMENTO e prot. n. NUMERO_DOCUMENTO del 06/11/2020 e respingendo espressamente la pretesa di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione per i cosiddetti immobili merce privi RAGIONE_SOCIALE‘apposita dichiarazione prevista dalla legge.
Sull’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa contribuente, la CTR del Lazio accoglieva il gravame, affermando che non vi sarebbe più alcuna necessità di presentazione dichiarazione IMU, atteso che ‘ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 769, L. n. 160/2019 (Bilancio di previsione RAGIONE_SOCIALEo Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pur essendo stata confermata la necessità di presentare la dichiarazione IMU per la fattispecie dei beni merce, è stato eliminato l’inciso ‘a pena di decadenza’ previsto nell’art. 2 predetto ‘ ed evidenziando che ‘ Al termine di lavori di costruzione, la società comunicava al Comune di Roma la fine dei predetti lavori, presentando altresì la dichiarazione IMU per l’anno 2013, relativamente a n. 221 immobili di proprietà, venduti; in data 25/11/2021, la stessa società presentava altresì la dichiarazione integrativa IMU per l’anno 2013 attestando il possesso dei requisiti per la richiesta esenzione indicando gli estremi identificativi degli immobili ‘.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Roma Capitale sulla base di un solo motivo. La ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non ha svolto difese.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5bis del d.l. n. 102 del 2013, 1, comma 769, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 160 del 2019, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., per aver
la CTR ritenuto che l’omissione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione prevista obbligatoriamente dall’art. 2, comma 5 -bis, del d.lgs. n. 102/2013, anziché costituire uno dei presupposti necessari per poter beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione prevista, costituisce unicamente un adempimento formale la cui omissione non comporterebbe affatto l’impossibilità di usufruire RAGIONE_SOCIALEa prevista esenzione tributaria.
1.1. Il motivo è fondato.
Come anche di recente ha ribadito questa Sezione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 28806 del 2023), la legge 27 dicembre 2019 n. 160, all’art. 1, comma 751, prevede, fino al 2021, per i cc.dd. «beni merce», che non siano locati, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota di base pari allo 0,1 per cento, consentendo ai Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, ed a decorrere dal 1° gennaio 2022, la norma, per i medesimi fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, prevede invece l’esenzione dall’IMU.
La norma sopra citata non specifica se la dichiarazione IMU debba comunque essere presentata «a pena di decadenza» dal beneficio, come invece previsto dall’articolo 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013 («Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il moRAGIONE_SOCIALEo ministeriale predisposto per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del RAGIONE_SOCIALE sono apportate al predetto moRAGIONE_SOCIALEo le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma»).
Questa Corte ha tuttavia recentemente chiarito, con l’ordinanza n. 5191/2022, sulla scorta di principi che il Collegio condivide, che il summenzionato art. 1, comma 769 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 160 del 2019 non ha abrogato
(neanche tacitamente, per incompatibilità) l’art. 2, comma 5 -bis del D.L. n. 102 del 2013, al che consegue che l’esonero dall’IMU per i fabbricati-merce presuppone la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione.
E’ stato posto in rilievo che la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione è condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l’esenzione dall’imposta.
Sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (cfr. Cass. n. 12852/2021, 32635/2019, 695/2015, 12495/2014; conf. Cass. nn. 1547/2017 in motiv, n. 4333/2016 in motiv.), la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, impedisce quindi di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e altresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire, è a conoscenza sin dall’origine RAGIONE_SOCIALE‘edificazione dei fabbricati.
Con riguardo, poi, agli effetti RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina introdotta dalla legge n. 160/2019, vigente dall’annualità 2020, dianzi illustrata, non può ritenersi applicabile per l’anno di imposta oggetto del giudizio (2015) la nuova disposizione introdotta dalla legge n. 160/2019, in base al principio del «favor rei», trattandosi di principio relativo solo alle sanzioni tributarie (articolo 3 del d.lgs. 472/1997) e che non comporta una generale retroattività RAGIONE_SOCIALEe norme tributarie più favorevoli al reo, e trattandosi inoltre di disposizione che ha carattere innovativo e non interpretativo (cfr. Cass. n. 14530 del 2010).
La Commissione Tributaria Regionale non si è dunque confermata alle predette norme e ai predetti principi laddove ha, tra l’altro, ritenuto che l’art. 1, comma 769, cit. abbia escluso la decadenza dall’esenzione del tributo in caso di mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione IMU.
Quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la
cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, primo comma, c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
Poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, si è consolidato prima RAGIONE_SOCIALEa proposizione del ricorso per cassazione, ma dopo l’instaurazione dei gradi di merito, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, laddove si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e condanna l’intimata al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese relative al presente giudizio, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.3.2025.