Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18936 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 18936 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8640/2023 R.G., proposto
DA
‘ RAGIONE_SOCIALE con sede in Firenze, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Chieti, e dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzi p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL.kstudioassociato.it ; EMAILpec.kstudioassociato.it ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Calenzano (FI), in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana il 16 febbraio 2023, n. 137/06/2023;
ICI – IMU ACCERTAMENTO ESENZIONE SEQUESTRO PREVENTIVO CORTE COST. N. 60/2024
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 maggio 2025 dal Dott. NOME COGNOME
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito, per la ricorrente, l’Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
dato atto che nessuno è comparso per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. L” RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana il 16 febbraio 2023, n. 137/06/2023, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. 1799, prot. n. 0031164, del 18 ottobre 2019, notificato il 7 novembre 2018, da parte del Comune di Calenzano (FI) per l’IMU relativa all’anno 2017 nella misura di € 20.366,00 (oltre ad accessori) , in relazione ad un fabbricato acquistato dall” RAGIONE_SOCIALE con compravendita di cosa futura del 5 maggio 2009 e censito in catasto con dichiarazione di nuova costruzione del 20 gennaio 2015, prot. n. FI008497, che, dopo l’ occupazione abusiva da parte del ‘ RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dal 22 dicembre 2015, era stato sottoposto a sequestro preventivo con provvedimento del 23 febbraio 2016, poi revocato il 21 settembre 2017, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nel confronti del Comune di Calenzano (FI) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze il 10 settembre 2021, n. 407/01/2021, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure
che aveva respinto il ricorso originario della contribuente –
sul rilievo: a) che l’atto impositivo era provvisto di idonea motivazione; b) che esso era stato sottoscritto con firma digitale da funzionario delegato in forza di determina dirigenziale; c) che il sequestro preventivo dell’immobile non comportava esenzione dall’imposta; d) che l’art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale aveva introdotto la lett. gbis ) all’art. 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo l ‘esenzione per « gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale », non aveva efficacia retroattiva.
Il Comune di Calenzano (FI) è rimasto intimato.
4. L” Azienda RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., deducendo la sopravvenienza in corso di causa della sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 18 aprile 2024, n. 40, per effetto della quale « è assolutamente irragionevole e contrario al principio di capacità contributiva, insomma, ravvisare la soggettività passiva IMU e la conseguente debenza dell’imposta in capo al proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale, per il periodo decorrente dal momento della denuncia fino a quello in cui l’immobile venga liberato, <>».
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 51, comma 3bis , del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’indisponibilità conseguente al sequestro preventivo non escludesse la sussistenza del presupposto impositivo.
Secondo la ricorrente: « La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana è incorsa in una manifesta violazione e falsa applicazione dell’art. 9, D.Lgs. n. 23/2011 e dell’art 8, D.Lgs. n. 23/2011, rispettivamente in tema di soggettività passiva e di presupposto di applicazione ai fini IMU (letti in combinato disposto con l’art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011), vigenti ratione temporis , laddove ha ravvisato tale soggettività in capo all’Azienda, pur in assenza della disponibilità del bene immobile per causa alla stessa non imputabile (l’occupazione abusiva con conseguente sequestro preventivo d’urgenza) ».
1.1 Il predetto motivo è fondato.
1.2 Come è noto, su sollecitazione di questa Corte (Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, nn. 9956 e 9957), il giudice delle leggi ha dichiarato lite pendente l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo applicabile ratione temporis , nella parte in cui non prevede che non siano soggetti ad IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen. o per la cui
occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (Corte Cost., 18 aprile 2024, n. 60).
A fondamento di tale conclusione, vi è la riflessione che: « Indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell’IMU, è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto, tanto che il legislatore, come già rilevato, è intervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dov uta l’imposta in questione ».
1.3 Secondo un indirizzo consolidato, il mutamento normativo prodotto da una pronuncia di illegittimità costituzionale, configurandosi come ius superveniens , impone, anche nella fase di cassazione, la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l’applicazione della disciplina risultante dalla decisione anzidetta; con l’ulteriore conseguenza che, ove la nuova situazione di diritto obiettivo derivata dalla sentenza di incostituzionalità richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente disciplina, questi debbono essere compiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase di cassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice di appello (in termini: Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2019, n. 34209 -nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26117; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2021, n. 16206; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2022, n. 2939; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9718; Cass., Sez. Trib., 9 dicembre 2024, n. 31648; Cass., Sez. 2^, 16 dicembre 2024, n. 32705). In proposito, va fatta applicazione del principio secondo cui, nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens , che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare di
regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti; e, dall’altro lato, la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell’ordinamento in materia di processo per cassazione – e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l’individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse – impediscono di rilevare d’ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità (Cass., Sez. Lav., 1 ottobre 2012, n. 16642; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2018, n. 19617).
1.4 Nel caso di specie, la sopravvenienza della declaratoria di illegittimità costituzionale (nella forma di sentenza additiva) comporta la necessità di un nuovo accertamento di fatto in ordine alla effettiva privazione della disponibilità materiale dell’immobile per l’intera durata dell’anno 2016 a causa dell ‘occupazione abusiva da parte di terzi, che era stata tempestivamente denunciata dalla contribuente all’autorità giudiziaria.
1.5 Laddove, pur escludendo -secondo una esegesi conforme all’art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 l’efficacia retroattiva dell’art. 1, comma 81, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, il quale aveva introdotto la lett. gbis ) all’art. 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la sentenza impugnata aveva ribadito che « il proprietario del bene detenuto da terzi in quanto oggetto di abusiva occupazione, è tenuto al versamento IMU in quanto l’occupazione abusiva di un immobile non costituisce una giusta causa di esenzione dal pagamento dell’imposta atteso che la norma di riferimento ricollega l’imposta alla titolarità del diritto e non all’utilizzo del bene o alla sua fruttuosità ».
Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 maggio