Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31366 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30007/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOMENOME COGNOME (DNTRND80C29C129Q)
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 4987/2022 depositata il 27/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della RAGIONE_SOCIALE con la conferma della decisione di
primo grado (mentre la sentenza di primo grado aveva preliminarmente rilevato il giudicato esterno la sentenza oggi impugnata aveva, invece, ritenuto di non accogliere l’appello in quanto l’esenzione IMU era dovuta anche se l’immobile era locato);
ricorre in cassazione la RAGIONE_SOCIALE con tre motivi di ricorso;
la società contribuente non ha depositato controricorso, ma ha presentato due memorie, da ritenersi inammissibili ex art. 370 cpc..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato per il secondo motivo che assorbe il terzo motivo, respinto il primo.
Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per vizio di ultra-petizione, sulla pronuncia ex art. 7, primo comma, lettera i, d. lgs. 504 del 1992, in quanto l’esenzione non era oggetto di impugnazione davanti alla CTR.
La stessa ricorrente, però, evidenzia come nella sua costituzione aveva riproposto l’eccezione (anche se ‘per mero scrupolo difensivo’) e, pertanto, la CTR ha dovuto pronunciarsi sulla questione di diritto una volta escluso il giudicato.
Il secondo motivo, violazione dell’art. 7, primo comma, d. lgs. n- 504 del 1992, art. 13, d. l. n. 201 del 2011 e art. 91-bis d. l. 1 del 2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., risulta fondato.
Questa Corte di Cassazione si è già pronunciata sulla questione ritenendo che l’esenzione non spetta nell’ipotesi di locazione dell’immobile, rilevando in tale ipotesi l’utilizzo a fine di lucro da parte del proprietario, a prescindere dall’attività posta in essere al suo interno dal conduttore: «In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile
dell’attività di assistenza o delle altre equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, ora 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, cui il citato art. 7 rinvia), sicché non è applicabile ove l’immobile sia locato, rilevando in tale ipotesi l’utilizzo a fini di lucro da parte del proprietario, a prescindere dall’attività posta in essere al suo interno dal conduttore e dalle modalità di reimpiego dei canoni riscossi» (Sez. 5, Sentenza n. 8870 del 04/05/2016, Rv. 639648 -01; vedi anche Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8073 del 21/03/2019, Rv. 653398 – 01).
Infatti, la legge di bilancio 2024 (l. 213 del 2023) prevede un’interpretazione autentica solo per il comodato gratuito (e non per la locazione); in materia di esenzioni le norme devono interpretarsi in maniera restrittiva (vedi Sez. 5 – , Sentenza n. 12804 del 26/06/2020, Rv. 658042 -01). La differente ratio , del resto, tra comodato e locazione risulta evidente, in quanto con la locazione si incassa un corrispettivo.
Quanto al giudicato esterno, deve rilevarsi che questa Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile il giudicato esterno anche nelle ipotesi di imposte periodiche, quando gli elementi considerati dalle decisioni passate in giudicato hanno carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili destinati a modificarsi nel tempo (Sez. 5 – , Sentenza n. 25516 del 10/10/2019, Rv. 655438 -01; Sez. 5 – , Ordinanza n. 5766 del 03/03/2021, Rv. 660691 -01).
Nel caso in giudizio le sentenze passate in giudicato riguardano tuttavia, non gli elementi della fattispecie stabili, ma questioni di diritto che, in quanto tali, non sono suscettibili di passare in giudicato, in qualsiasi modo decise: «In tema di giudicato esterno, l’interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da altro giudice,
la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell’ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis . (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale, respingendo l’eccezione di giudicato esterno, aveva operato un’autonoma valutazione della fattispecie oggetto di giudizio, relativamente alla legittimità del metodo utilizzato dall’Ente comunale per la stima dell’immobile soggetto ad ICI)» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 5822 del 05/03/2024, Rv. 670813 -01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 23723 del 21/10/2013, Rv. 628972 – 01).
La questione dell’assoggettabilità ad imposta per gli immobili locati e gestiti da un ente senza esercizio di attività commerciale, infatti, attiene alla valutazione della normativa.
La decisione deve cassarsi con la decisione nel merito (di rigetto dell’originario ricorso introduttivo della contribuente) da parte di questa Corte di legittimità, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la condanna alle spese del giudizio di legittimità; le spese dei giudizi di merito, nella valutazione complessiva del procedimento e dell’evoluzione anche normativa della materia, possono compensarsi interamente.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.
Condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Spese dei giudizi di merito compensate.
Così deciso in Roma, il 14/11/2024 .