Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32658 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7319/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 6388/2021 depositata il 03/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della società contribuente con conferma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo per l’esenzione IMU, anno 2016;
ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con tre motivi di ricorso, come integrati da memoria;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE che chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado, con il raddoppio del contributo unificato.
Il primo motivo di ricorso è infondato; la ricorrente sostiene la sussistenza di un giudicato, relativo alle decisioni (definitive) per altri anni di imposta.
Questa Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile il giudicato esterno anche nelle ipotesi di imposte periodiche, quando gli elementi considerati dalle decisioni passate in giudicato hanno carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili destinati a modificarsi nel tempo (Sez. 5 – , Sentenza n. 25516 del 10/10/2019, Rv. 655438 -01; Sez. 5 – , Ordinanza n. 5766 del 03/03/2021, Rv. 660691 -01).
Nel caso in giudizio le sentenze passate in giudicato tuttavia riguardano, non gli elementi della fattispecie stabili, ma questioni di diritto che, in quanto tali, non sono suscettibili di passare in giudicato, in qualsiasi modo decise: «In tema di giudicato esterno, l’interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell’ordinamento processuale italiano, il principio
dello stare decisis . (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale, respingendo l’eccezione di giudicato esterno, aveva operato un’autonoma valutazione della fattispecie oggetto di giudizio, relativamente alla legittimità del metodo utilizzato dall’Ente comunale per la stima dell’immobile soggetto ad ICI)» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 5822 del 05/03/2024, Rv. 670813 -01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 23723 del 21/10/2013, Rv. 628972 – 01).
La questione dell’assoggettabilità ad imposta per gli immobili locati e gestiti da un ente senza esercizio di attività commerciale, infatti, attiene alla valutazione della normativa.
Le decisioni precedenti, quindi, non risultano vincolanti, per il giudicato, trattandosi di questione di diritto.
Comunque, trattandosi di valutazione di un contratto di locazione, deve accertarsi la sua vigenza anno per anno.
Il secondo motivo, violazione dell’art. 7, primo comma, d. lgs. n- 504 del 1992, art. 13, d. l. n. 201 del 2011 e art. 91-bis d. l. 1 del 2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., risulta infondato.
Questa Corte di Cassazione si è già pronunciata sulla questione, ritenendo che l’esenzione non spetta nell’ipotesi di locazione dell’immobile , rilevando in tale ipotesi l’utilizzo a fine di lucro da parte del proprietario, a prescindere dall’attività posta in essere al suo interno dal conduttore: «In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile dell’attività di assistenza o delle altre equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, ora 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, cui il citato art. 7 rinvia), sicché non è applicabile ove
l’immobile sia locato, rilevando in tale ipotesi l’utilizzo a fini di lucro da parte del proprietario, a prescindere dall’attività posta in essere al suo interno dal conduttore e dalle modalità di reimpiego dei canoni riscossi» (Sez. 5, Sentenza n. 8870 del 04/05/2016, Rv. 639648 -01; vedi anche Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8073 del 21/03/2019, Rv. 653398 – 01).
Il ricorso in cassazione, del resto, non contiene efficaci critiche per mutare l’orientamento della Corte: «In tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere letto in correlazione al disposto dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza della S.C. e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento», Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5001 del 02/03/2018, Rv. 648213 – 01).
Non utilmente invocabile a livello interpretativo (se non a contrario ) è il sopravvenire dell’art.1 co. 71 legge 213/23, che richiama la ben diversa ipotesi di comodato gratuito a soggetti funzionalmente e strutturalmente collegati al concedente.
Inammissibile il terzo motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (per omessa valutazione, travisamento, del riconoscimento dell’esenzione da parte dell’ente creditore, il Comune), in quanto il motivo non risulta proposto in appello e non viene neanche prospettata la decisività della prova in relazione alla diversa annualità (il contratto di locazione potrebbe rilevare in un anno e non in altro, se venuto meno).
P.Q.M.
rigetta il ricorso .
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/11/2024 .