Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15715 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15715 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 05/06/2024
ICI IMU Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18126/2017 R.G. proposto da COGNOME NOME, con domicilio eletto in INDIRIZZO, INDIRIZZO che lo rappresenta e
19 , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO difende;
-ricorrente –
contro
Roma Capitale, in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura Capitolina, alla INDIRIZZO ;
-intimata – avverso la sentenza n. 62/17, depositata il 18 gennaio 2017, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 62/17, depositata il 18 gennaio 2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto dal Comune di Roma, così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi in relazione all’ICI dovuta dal contribuente per gli anni dal 2008 al 2011;
1.1 – il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che -ai fini della richiesta applicazione dell’aliquota ICI agevolata doveva aversi riguardo al classamento catastale dell’unità immobiliare sicchè, nella fattispecie, non poteva ritenersi applicabile la disposizione di favore, di stretta interpretazione, in quanto l’unità immobiliare posseduta risultava classata in categoria A/10;
– COGNOME COGNOME ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ed ha depositato memoria; Roma Capitale ha depositato procura speciale.
Considerato che:
-col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione di legge -vizio di ultrapetizione», deducendo, in sintesi, che l’eccezione posta a fondamento del ricorso introduttivo -col quale si era richiesto l’annullamento degli avvisi di accertamento si identificava -piuttosto che col regime di favore previsto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8 e, dunque, con l’applicazione di un’aliquota agevolata e della detrazione di imposta -con l’esclusione dal tributo prevista dal d.l. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, conv. in l. legge 24 luglio 2008 n. 126, così che la pronuncia impugnata era incorsa nel denunciato vizio di ultrapetizione;
-soggiunge, quindi, il ricorrente di aver dato conto della destinazione dell’unità immobiliare in contestazione ad abitazione
principale -dietro produzione del certificato storico di residenza -e che, ai fini dell’esenzione, deve aversi riguardo all’effettiva utilizzazione e non anche al classamento catastale;
il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sull’assunto che, ai fini dell’esenzione da imposta, deve aversi riguardo allo «specifico uso» dell’unità immobiliare, come rilevato dalla stessa giurisprudenza di legittimità il concetto di abitazione principale non risultando «necessariamente legato a quello di unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio»;
-i due motivi -che, al di là dell’impropria rubricazione del secondo motivo, vanno congiuntamente esaminati in quanto connessi -sono destituiti di fondamento;
-difatti, risultando il dispositivo della gravata sentenza conforme a diritto -e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto -alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi consentito alla Corte di decidere nel merito il giudizio nonostante il denunciato vizio di ultrapetizione ( recte extrapetizione; Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962);
la Corte ha già avuto modo di rilevare, in tema di ICI, che, ai fini dell’esenzione di imposta introdotta dal d.l. n. 93 del 2008, art. 1, cit., deve aversi riguardo alla oggettiva classificazione catastale dell’unità immobiliare, così che ne rimane esclusa l’ unità iscritta in catasto nella categoria A/10 (ufficio-studio); ciò in quanto la difformità di
destinazione, suscettibile di rilevare ai fini dell’esenzione in discorso, implica l’iniziativa del contribuente stesso e, dunque, l’impugnazione dell’atto catastale determinativo del classamento (in tesi) non conforme a detta destinazione ovvero la presentazione di una dichiarazione di variazione catastale non potendosi gravare l’Ente impositore di un’attività che non è posta a suo carico (v. Cass., 18 dicembre 2020, n. 29077; Cass., 28 marzo 2017, n. 8017; Cass., 21 febbraio 2017, n. 4467);
3.1 -detto orientamento, del resto, si conforma al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte in tema di ruralità, essendosi statuito che l’identificazione della ruralità dei fabbricati esclusi dall’imposizione ICI si correla al dato oggettivo delle emergenze catastali, così che l’immobile già iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, non è soggetto all’imposta, ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a), laddove se l’immobile risulti iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI (così Cass. Sez. U., 21 agosto 2009, n. 18565 cui adde , ex plurimis , Cass., 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., 31 ottobre 2017, n. 25936; Cass., 11 maggio 2017, n. 11588; Cass., 20 aprile 2016, n. 7930; Cass., 12 agosto 2015, n. 16737);
3.2 -va, inoltre, rimarcat a l’inconferenza del riferimento operato dal ricorrente alla giurisprudenza della Corte emersa in tema di plurime unità immobiliari destinate a dimora abituale del contribuente (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2), essendosi (così) rilevato
-avuto riguardo al favor legis di tutela dell’abitazione principale l’irrilevanza del classamento catastale (in tesi) predicato come unitario di dette plurime unità immobiliari, diversamente rimanendo essenziale lo «specifico uso quale “abitazione principale” dell’immobile nel suo complesso» (Cass., 29 ottobre 2008, n. 25902 cui adde Cass., 25 giugno 2019, n. 17015; Cass., 3 luglio 2014, n. 15198; Cass., 12 febbraio 2010, n. 3393);
rimane, dunque, estraneo al principio di diritto in questione il profilo di fattispecie che si identifica con la destinazione funzionale dell’unità immobiliare così come impressa dal classamento catastale; destinazione, questa, che -in quanto di natura non abitativa -nemmeno poteva essere presa in considerazione dalla disposizione di favore (d.l. n. 93 del 2008, art. 1, cit. ) che, nel delimitare l’àmbito di applicazione dell’esclusione, ha, per l’appunto, avuto riguardo a specifiche unità immobiliari (sempre) a destinazione abitativa (in categoria catastale A1, A8 e A9);
– le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate tra le parti, in difetto di attività difensiva di Roma Capitale, mentre nei confronti del ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte
-rigetta il ricorso;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024.