Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28931 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28931 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2516/2023 R.G., proposto
DA
il Comune RAGIONE_SOCIALE Lecce, in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 12 gennaio 2023, n. 5, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Lecce, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Lecce, ove elettivamente domiciliato (p.e.c.: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
ICI IMU ABITAZIONE FORZE ARMATE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia -sezione staccata di Lecce il 13 giugno 2022, n. 1648/22/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
1. il Comune di Lecce ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia -sezione staccata di Lecce il 13 giugno 2022, n. 1648/22/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per « l’omesso e/o parziale, ritardato pagamento » RAGIONE_SOCIALE‘ IMU relativa a ll’anno 2014 , con riguardo alla proprietà RAGIONE_SOCIALE ‘ abitazione sita in Lecce alla INDIRIZZO ed utilizzata da appartenente alla Guardia di Finanza nel luogo di prestazione del servizio, ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti del medesimo Comune avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce il 9 dicembre 2020, n. 1519/02/2020, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali;
il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure che aveva rigettato il ricorso originario – nel senso di annullare l’atto impositivo, sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei requisiti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ‘esenzione dall’I MU sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze (pur in difetto di dimora abituale e residenza anagrafica) al « (…) personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente RAGIONE_SOCIALEe Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del RAGIONE_SOCIALE (…) », ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2,
comma 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
la causa è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio;
il controricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione de ll’ art. 2, commi 5 e 5bis , del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 12ter , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 disp. prel. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il contribuente avesse diritto -in qualità di Ufficiale RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza all’esenzione da IMU a favore degli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia (con ordinamento civile o militare) per l’abitazione principale, nonostante la mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di legge per fruire del trattamento di favore ed indicante gli identificativi catastali degli immobili beneficiati, entro il termine ordinario per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di variazione, che per l’ annualità 2014, veniva a scadere il 30 giugno 2015, ritenendo che la dichiarazione presentata il 23 gennaio 2019 fosse idonea ad usufruire ex tunc del beneficio fiscale ed ignorando la decadenza connessa alla mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa stessa; 1.1 il motivo è fondato;
1.2 secondo l’art. 2, commi 5 e 5 -bis , del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124: « 5. Non sono richieste le condizioni RAGIONE_SOCIALEa dimora abituale e RAGIONE_SOCIALEa residenza anagrafica ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente RAGIONE_SOCIALEe Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del RAGIONE_SOCIALE, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l’anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. 5bis. Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione dei benefìci di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe dic hiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il moRAGIONE_SOCIALEo ministeriale predisposto per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del RAGIONE_SOCIALE sono apportate al predetto moRAGIONE_SOCIALEo le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma »;
1.3 come è noto, l’a rt. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto che: « A decorrere dall’anno 2007, è soppresso l’obbligo di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione ai fini
RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero RAGIONE_SOCIALEa comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore RAGIONE_SOCIALE‘Agenzia del territorio, rimane in vigore l’obbligo di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ICI, di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero RAGIONE_SOCIALEa comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;
1.4 in seguito, l’a ccesso al servizio di consultazione telematica RAGIONE_SOCIALEa banca dati catastale ed ipotecaria da parte di Comuni, Comunità RAGIONE_SOCIALE ed aggregazioni di Comuni in funzione del processo di decentramento RAGIONE_SOCIALEe funzioni catastali ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è stato previsto con provvedimento adottato dal Direttore RAGIONE_SOCIALE‘Agenzia del Territorio il 18 dicembre 2007, per cui la soppressione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ICI ha avuto effettiva decorrenza dall’1 gennaio 2009 (con riguardo all’anno di imposta 2008);
1.5 su tali basi, questa Corte ha affermato che, in tema di ICI, in seguito all’informatizzazione del catasto, resa operativa con provvedimento direttoriale del 18 dicembre 2007, il contribuente non è più obbligato, per gli anni 2008 e seguenti, alla dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, soppressa dall’art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, tranne che nei casi previsti dal secondo e ultimo periodo di tale norma, afferenti agli elementi da cui derivi una riduzione di imposta e a quelli, rilevanti ai fini di imposta, che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del moRAGIONE_SOCIALEo unico informatico (Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2022, n. 37505 -anche con riguardo a tale decorrenza: Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2016, n. 20797; Cass., Sez. 6^-5, 2 novembre 2018, n. 28043; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2023, n. 2321); 1.6 in tale direzione , si è affermato che, in tema di ICI, l’art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha fatto salvo l’obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘ICI già dichiarate e comportanti riduzioni d’imposta, non conoscibili per via officiosa dal Comune, sicché, in tali casi, l’ente impositore è esonerato dall’onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza RAGIONE_SOCIALEa denuncia, non surrogabile da eventuali forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio (Cass., Sez. 6^-5, 2 settembre 2016, n. 17562);
1.7 dunque, anche dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6, comma 4, e 10, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 7 luglio 2000, n. 212 (che, si rammenta, costituiscono pur sempre criteri guida per il giudice in sede di applicazione ed interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici -Cass., Sez. 5^, 6 settembre 2017, n. 20812; Cass., Sez. 5^, 20 giugno
2018, n. 16227; Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2020, n. 4411), si può ritenere che l’eccezionale conservazione RAGIONE_SOCIALE‘obbl igo RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione valga soltanto per le fattispecie in cui il presupposto di fatto per beneficiare RAGIONE_SOCIALEa riduzione (o, a maggior ragione, RAGIONE_SOCIALE‘esenzione) sia sopravvenuto a partire dall’anno di imposta 2008, ma non sia ancora venuto a conoscenza (att raverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore;
1.8 a maggior ragione, dunque, alla luce RAGIONE_SOCIALEe precedenti considerazioni, il contribuente viene ad essere esonerato dall’obblig o RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione per beneficiare di una riduzione o esenzione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ICI con riguardo ad eventi o situazioni noti all’ente impositore prima RAGIONE_SOCIALE‘1 gennaio 2009 che vengano in rilievo con riferimento a successivi periodi di imposta;
1.9 secondo questa Corte, analogo principio deve estendersi anche alla dichiarazione prevista, con riguardo all’IMU, dall’art. 13, comma 12ter , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo inserito dall’art. 4, comma 5, lett. i, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e modificato dall’art. 9, comma 3, lett. b, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, tenendo anche conto che tale adempimento non è stato prescritto dal legislatore ‘ a pena di decadenza ‘ dal trattamento agevolato (in termini: Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12226);
1.10 pertanto, posto che l’art. 2, comm a 5bis , del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha imposto al contribuente di presentare, « a pena di decadenza » dal riconoscimento
RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, la « dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica » (in formato conforme a l moRAGIONE_SOCIALEo ministeriale all’uopo predisposto), entro il termine ordinario per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di variazione relative all’ IMU (vale a dire, entro il 30 giugno RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo a quello di riferimento), una dichiarazione presentata in epoca successiva alla scadenza del termine decadenziale (vale a dire, dopo il 30 giugno RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo quello di riferimento), essendo tardiva, è inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio fiscale (salva la valenza per gli anni successivi);
1.11 a dire del controricorrente (leggasi, in particolare, la memoria depositata in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale) , l’istituzione da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 639, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2013, n. 147 (‘ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALEo Stato – legge di stabilità 2014 ) , con decorrenza dall’1 gennaio 2014, RAGIONE_SOCIALE ‘imposta unica comunale (IUC), la quale « si compone RAGIONE_SOCIALE‘imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatore RAGIONE_SOCIALE‘immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’util izzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatore », avrebbe comportato l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo
dichiarativo a pena di decadenza per usufruire RAGIONE_SOCIALEe riduzioni o esenzioni di imposta;
1.12 tale conclusione non può essere condivisa, alla luce RAGIONE_SOCIALEa chiara ed inequivoca disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 70 3, RAGIONE_SOCIALEa citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tenore del quale: « L’istituzione RAGIONE_SOCIALEa IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘IMU »;
1.13 ne deriva che l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione per beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione prevista l’art. 2, commi 5 e 5bis , del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, deve considerarsi in vigore per l’anno di riferimento (2014);
1.14 nella specie, quindi, la sentenza impugnata non si è uniformata a tali principi, avendo diversamente ritenuto che: « La Commissione ritiene che nella specie debba essere fatta una valutazione complessiva di tutti i fatti e circostanze, tenendosi in debito conto il comportamento del contribuente ed i detti principi di buona fede e leale collaborazione che devono essere sempre presenti nel rapporto con la pubblica amministrazione, oltre che quelli di giustizia sostanziale ed equità tributaria, poiché, anche se in ritardo, l’adempimento formale RAGIONE_SOCIALEa variazione è stato comunque adempiuto nel 2019, prima RAGIONE_SOCIALEa emissione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento. E, fatto importante, ai sensi di legge, l’adempimento non deve essere ripetuto. Di conseguenza, il Comune, ha avuto comunque gli strumenti ed il tempo per poter entrare nel merito e verificare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni di legge per la spettanza RAGIONE_SOCIALEa agevolazione, che in effetti non contesta mai, limitandosi a disconoscerla per il solo aspetto formale. Con ciò negando un diritto spettante ope legis e venendo meno al sano e basilare principio di leale
collaborazione, come previsto dallo Statuto del Contribuente, ribadito più volte dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Europea »;
valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario del contribuente;
le spese de ll’intero giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALE‘orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa le spese de ll’intero giudizio .
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 ottobre