Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22593 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22593 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23908/2020 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, presso gli uffici dell’RAGIONE_SOCIALE, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 20 dicembre 2019, n. 7133/02/2019;
ICI IMU
ABITAZIONE
FORZE ARMATE E
FORZE DI POLIZIA
AGEVOLAZIONE
IRRETROATTIVITÀ
PRINCIPIO DI DIRITTO
Rep.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO; udito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento; NOME COGNOME, che ha udito per la controricorrente l’AVV_NOTAIO. concluso per il rigetto;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 20 dicembre 2019, n. 7133/02/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di tre avvisi di accertamento notificati dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il 21 dicembre 2015, di cui due per l’ICI relativa agli anni 2010 e 2011 (questi ultimi annullati lite pendente in sede di autotutela) e uno per l’IMU relativa all’anno 2012, con riguardo alla proprietà dell’abitazione sita in INDIRIZZO alla INDIRIZZO, ha accolto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 22 gennaio 2018, n. 1889/15/2015, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto dell’insussistenza dei requisiti dell” abitazione principale ‘ ai fini del riconoscimento dell ‘esenzione dall’ IMU.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con ordinanza depositata dalla Sezione 6^ – Tributaria di questa Corte il 17 maggio 2022 n. 15754, la causa è stata rimessa a questa Sezione per la trattazione in pubblica
udienza, in pendenza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato da ll’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che è stata sollevata d’ufficio con ordinanza depositata dalla Corte Costituzionale il 12 aprile 2022 n. 94, con riferimento agli artt. 3, 31 e 53 Cost., « nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare ».
In seguito, con ordinanza depositata da questa Sezione il 17 maggio 2022, n. 15754, considerando che, in assenza di precedenti di legittimità e di inequivoca evidenza decisoria, tale questione – la quale aveva carattere pregiudiziale rispetto a quella concernente la sua estensione al personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia – era stata assunta in decisione all’udienza del 14 settembre 2022, ma non era stata ancora decisa dal giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, la causa è stata ulteriormente rinviata a nuovo ruolo per la fissazione della pubblica udienza.
Nelle more, il richiamato giudizio di legittimità costituzionale è stato definito.
Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.
il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 2, comma 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente escluso dal giudice di appello che l ‘esenzione dall’IMU per l” abitazione principale ‘ spettasse al contribuente, nonostante che i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica fossero inapplicabili per il personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, in relazione agli artt. 2, 3 e 97 Cost., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il beneficio per il personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia dovesse valere soltanto con decorrenza dall’1 luglio 2013, ancorché tale limitazione rischiasse di comportare un vuoto normativo -con evidente disparità di trattamento – per l’IMU relativa all’anno 2012, tenendo conto che la disciplina in materia di ICI riconosceva la riduzione per l’abitazione principale anche in assenza della residenza anagrafica.
Il primo motivo è infondato.
2.1 La controversia si incentra sulla spettanza della esenzione dall’IMU per l’abitazione principale al personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia (nella specie, ad un Questore in quiescenza della Polizia di Stato) per l’anno 2012, anche in assenza di residenza anagrafica, ancorché l’art. 2, comma 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, riconosca il predetto beneficio a tali categorie soltanto con decorrenza dall’1 luglio 2013.
2.2 L a decisione esige un’attenta analisi della disciplina dettata in materia di IMU per l’abitazione principale .
I n sede di istituzione, l’art. 8, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (‘ Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale’ ), ha previsto che: « L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna RAGIONE_SOCIALE categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. L’esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ».
C ome è evidente, il riferimento al ‘ nucleo familiare ‘ non era presente nell’originaria disciplina dell’IMU, che subordinava il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale alla sussistenza del solo requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore dell’immobile: a ques ti veniva riconosciuto il diritto all’esenzione in termini oggettivi, del tutto a prescindere dal suo status soggettivo di coniugato. Ciò che rilevava, ai fini della identificazione della abitazione principale, era, infatti, che egli si trovasse a risiedere e dimorare abitualmente in un determinato immobile.
I l riferimento al ‘ nucleo familiare ‘ nemmeno figurava nella successiva formulazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6
dicembre 2011, n. 201 (‘ Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici ‘), conver tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a tenore del quale: « L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna RAGIONE_SOCIALE categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo ».
L ‘agevolazione consistente non più in un’esenzione, ma in una riduzione dell’aliquota (allo 0,4%, salva la detrazione di € 200,00, in base all’art. 13, commi 7 e 10, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) -era riconosciuta, anche in questo caso, per l’immobile nel quale « il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente »; pertanto, sino a quel momento, se due persone unite in matrimonio avevano residenze e dimore abituali differenti, a ciascuna spettava l’agevolazione per l’abitazione principale .
S oltanto con l’art. 4, comma 5, lett. a, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (‘ Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento RAGIONE_SOCIALE procedure di accertamento ‘), conver tito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che è intervenuto su diversi aspetti della disciplina dell’IMU, è stata modificata la definizione di
‘ abitazione principale ‘, introducendo, in particolare, il riferimento al nucleo familiare ai fini di individuare l’immobile destinatario dell’agevolazione ; s egnatamente, l’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato così modificato e integrato: « L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna RAGIONE_SOCIALE categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo ».
In seguito, l ‘art. 2, commi 5 e 5 -bis , del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124, ha previsto che: « 5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente RAGIONE_SOCIALE Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del RAGIONE_SOCIALE, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l’anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. 5-bis. Ai fini dell’applicazione dei benefìci di c ui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione RAGIONE_SOCIALE suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del RAGIONE_SOCIALE dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze s ono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma ».
Tale disciplina è stata poi confermata dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (‘ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2014 ‘), che ha reintrodotto la completa
esenzione dell’abitazione principale dall’1 gennaio 2014 per tutte le categorie catastali abitative, tranne quelle cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9), riformulando l’art. 13, comma 7, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel modo seguente: « L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna RAGIONE_SOCIALE categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L’imposta municipale propria non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente RAGIONE_SOCIALE Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del RAGIONE_SOCIALE, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ».
A ncora, sia pure con la preventiva abrogazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tale regolamentazione è stata ribadita nell’art. 1, comma 741, lett. b, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (‘ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ‘) , all’interno della disciplina della cosiddetta ‘ nuova IMU ‘, divenuta sostanzialmente comprensiva anche del tributo sui servizi indivisibili (TASI), stabilendo che « per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna RAGIONE_SOCIALE categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo ».
2.3 Secondo la circolare emanata dal RAGIONE_SOCIALE il 18 maggio 2012, n. 3/DF, in relazione alla diversa ubicazione della residenza anagrafica dei coniugi, « il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in
comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro RAGIONE_SOCIALE, ad esempio, per esigenze lavorative » (par. 6), con riferimento all’interpretazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di IMU (in vigore dall’anno 2012); p er cui, l’amministrazione finanziaria ha ammesso che il beneficio possa essere riconosciuto per ciascuno degli immobili, ubicati in Comuni diversi, adibiti a residenza e dimora.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la prevalenza del testo normativo sulla circolare ministeriale, nel senso di escludere il beneficio per entrambe le abitazioni dei coniugi; così, si è affermato che, in tema di IMU, l’esenzione prevista per la casa principale dall’art. 13, comma 2, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente (Cass., Sez. 6^-5, 19 febbraio 2020, n. 4166; Cass., Sez. 6^-5, 1 febbraio 2021, n. 2194).
2.4 Dalla lettura RAGIONE_SOCIALE norme riformulate emerge, innanzitutto, che l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto; in tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita; pertanto, il contribuente può scegliere quale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione
RAGIONE_SOCIALE agevolazioni e RAGIONE_SOCIALE riduzioni IMU per questa previste; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale, con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal RAGIONE_SOCIALE per tali tipologie di fabbricati. Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario; l’altro aspetto di novità consiste nel fatto che per abitazione principale si deve intendere l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; in altri termini, il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell’abitazione principale e RAGIONE_SOCIALE sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l’immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo fine alle problematiche applicative che sulla questione avevano interessato l’ICI (in termini: Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17408; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2022, n. 893; Cass., Sez. 6^-5, 17 gennaio 2022, n. 1199).
2.5 Non risulta, invece, espressamente disciplinato il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati in differenti Comuni.
2.6 Invero, nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l’abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un
immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della ” abitazione principale ” del suo nucleo familiare; ciò in applicazione della lettera e della ratio della norma, che è quella di impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per l’abitazione principale; la nozione di abitazione principale postula, pertanto, l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell’ambito dello stesso RAGIONE_SOCIALE che nell’ambito di Comuni diversi (in termini: Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17408; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2022, n. 893; Cass., Sez. 6^-5, 17 gennaio 2022, n. 1199).
2.7 Tale fattispecie non va confusa con quella, del tutto differente, in cui, invece, vi sia stata la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto; pertanto occorre distinguere l’ipotesi in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, da quella in cui risulti accertato che il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi sia avvenuto ” per la frattura del rapporto di convivenza “, cioè di una situazione di fatto consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della convivenza, sotto lo stesso tetto, RAGIONE_SOCIALE persone legate dal rapporto coniugale, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale (per la differenziazione di tali ipotesi: Cass., Sez. 6^-5, 17 maggio 2018, n. 12050).
Nella prima ipotesi, infatti, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l’abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della ” abitazione principale ” del suo nucleo familiare; ciò per impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per la abitazione principale; nella seconda ipotesi, invece, la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, comporta una disgregazione del nucleo familiare e, conseguentemente, l’abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale (vedasi: Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, n. 15439).
In questo caso, non si tratta di ricorrere ad una interpretazione estensiva, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, prima parte, dell’art. 12 disp. att. cod. civ., della previsione introdotta dall’art. 4, comma 5, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo cui le agevolazioni per l’abitazione principale « in relazione al nucleo familiare » si applicano per un solo immobile, ma di applicare i principi generali in precedenza enunciati.
Invero, non si può escludere che i due coniugi, ad esempio per motivi di lavoro, fissino in due differenti, e magari distanti, comuni la loro residenza e la loro dimora abituale. In siffatta evenienza dovrà accertarsi in quale di questi immobili si realizzi
l’abitazione ‘ principale ‘ del nucleo familiare, riconoscendo l’esenzione solo allo stesso; non vanno, infatti, confusi i due concetti di ” dimora abituale ” e di ” abitazione principale ” (da individuarsi sulla base della coabitazione dei coniugi e della di loro famiglia), tenendo altresì presente che quest’ultimo sottintende una preponderanza della destinazione rispetto ad altre, pur possibili, soluzioni abitative; ciò alla luce della regola di esperienza per cui per ogni nucleo familiare non può esservi che una sola abitazione principale; il concetto di ” abitazione principale ” resta quello consolidatosi all’esito dell’elaborazione giurisprudenziale (Cass., Sez. 1^, 24 aprile 2001, n. 6012), secondo cui per residenza della famiglia deve intendersi il luogo (in relazione al quale, in particolare, deve realizzarsi, con gli adattamenti resi necessari dalle esigenze lavorative di ciascun coniuga, l’obbligo di convivenza posto dall’art. 143 cod. civ.) di ubicazione della casa coniugale, perché questo luogo individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia; ovviamente, va ribadito che un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente e, invece, difetti nei familiari (Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2010, n. 14389; Cass., Sez. 6 ^-5, 21 giugno 2017, n. 15444).
In definitiva, l’abitazione principale è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato: 1) la residenza (accertabile tramite i registri dell’anagrafe); 2) la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell’anno).
La lettura offerta è anche costituzionalmente orientata, perché, diversamente opinando, si realizzerebbe una frattura evidente dei principi costituzionali, sotto il profilo dell’uguaglianza e della capacità contributiva; qualora, invece, i coniugi non legalmente separati abbiano fissato la propria residenza anagrafica presso immobili localizzati in due Comuni diversi, a voler seguire un’impostazione eccessivamente rigoristica, nessuno dei due potrebbe fruire dell’esenzione da IMU prevista per l’abitazione principale (in termini: Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17408; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2022, n. 893; Cass., Sez. 6^-5, 17 gennaio 2022, n. 1199);
2.8 In reazione a tale approdo della giurisprudenza di legittimità, giunto a negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un RAGIONE_SOCIALE diverso da quello del possessore dell’immobile, il legislatore è intervenuto con l’art. 5 -decies , comma 1, del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 (‘ Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili ‘), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha così riformulato il testo d ell’art. 1, comma 741, lett. b, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: « b) per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Per
pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna RAGIONE_SOCIALE categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto uni tamente all’unità ad uso abitativo ».
L a relazione illustrativa all’emendamento governativo che ha introdotto tale disposizione espressamente precisa, infatti, l’intenzione di superare gli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione.
2.9 Tale disciplina è stata recentemente sottoposta a giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
Anzitutto, la Corte Costituzionale è stata investita RAGIONE_SOCIALE questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in riferimento agli artt. 3, 16, 29 e 53 Cost.
Tuttavia, dopo aver preliminarmente rilevato: « che le questioni vengono prospettate nel presupposto interpretativo che «entrambe le norme secondo il ‘diritto vivente’, escludono la riduzione/esenzione dall’imposta per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali», salva la prova della separazione legale o divorzio »; « che il giudice a quo non deve fare applicazione dell’art. 13, comma 2, del medesimo d.l. n. 201 del 2011, come convertito, recante la disciplina dell’esenzione dell’abitazione principale dall’IMU »; « che, tuttavia, va rilevata d’ufficio la manifesta inammissibil ità della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, perché formulata in modo oscuro e
contraddittorio, con conseguenti ripercussioni in termini di ambiguità del petitum», il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha dichiarato la manifesta inammissibilità RAGIONE_SOCIALE predette questioni (Corte Cost., ord., 28 aprile 2022, n. 107).
Al contempo, dopo essere stato investito RAGIONE_SOCIALE questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui non prevede l’esenzione qualora « uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un’immobile ubicato in altro RAGIONE_SOCIALE », per violazione degli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 Cost., la Corte Costituzionale ha sospeso il giudizio ed ha sollevato d’ufficio dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo m odificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53 Cost., « nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare » (Corte Cost., ord., 12 aprile 2022, n. 94).
A ll’esito, il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 , comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo m odificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
nella parte in cui stabilisce: «er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente », anziché disporre: « er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente »; ha dichiarato, in via c onsequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come m odificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 707, lett. b, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: « per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente », anziché disporre: « per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente »; ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lett. b, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lett. b, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come successivamente modificato dall’art. 5 -decies , comma 1, del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.
215; ha dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 Cost. (Corte Cost., sent., 13 ottobre 2022, n. 209).
2.10 Prendendo atto di tale intervento manipolativo, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, questa Corte (Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2022, n. 37636; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6^-5, 16 gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2023, n. 2045; Cass., Sez. 6^-5, 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301) ha ritenuto sufficiente che nell’ immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento); non si tratta, infatti, di una c.d. ‘ seconda casa ‘, poiché in quest’ultima ipotesi non spetterebbe l’esenzione, ma di residenze diverse, il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144 c od. civ.; non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 c od. civ., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’ affectio coniugalis , di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla ‘ residenza familiare ‘ dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o sulla ‘ residenza comune ‘ degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, il
diritto del contribuente all’esenzione per l’abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale essa è stata invocata . 2.11 Pertanto, il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha ripristinato il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale RAGIONE_SOCIALE persone coniugate o in unione civile, che abbiano avuto l’esigenza, in forza RAGIONE_SOCIALE necessità della vita, di stabilire la loro dimora indicata esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare sono stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile ; l’ questione coinvolge anche il mantenimento dell ‘ abituale in luoghi ed immobili diversi.
2.12 Tornando alla particolare fattispecie sub iudice , l’esenzione introdotta ex novo dal l’art. 2, comm a 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e confermata dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la novellazione del l’art. 13, comma 7, lett. d, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata integralmente recepita, per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dalla deliberazione adottata dall’Assemblea RAGIONE_SOCIALE il 29/30 novembre 2013, n. 82, la quale ha sostituito il comma 3 dell’art. 12 del regolamento in materia di IMU col seguente testo: «3. Le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, non sono richieste in caso di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente RAGIONE_SOCIALE Forze di Polizia ad ordinamento civile,
nonché dal personale del RAGIONE_SOCIALE, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia ».
2.13 Il ricorrente ha invocato l’estensione dell’esenzione dall’IMU anche per l’anno 2012, sollecitando (in caso di diniego sulla scorta della disciplina vigente ratione temporis ) la promozione di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, in relazione agli artt. 2, 3 e 97 Cost.
Ora, posto che la suddetta agevolazione è stata espressamente riconosciuta a limitate categorie di pubblici dipendenti con tassativa decorrenza dall’anno 2013 (precisamente, dall’1 luglio 2013), in eccezionale deroga ai presupposti tipici de ll’esenzione per l’abitazione principale, prescindendosi dalla concorrenza della dimora abituale e della residenza anagrafica in considerazione della ‘ mobilità ‘ connaturata alle funzioni svolte, se ne deve senz’altro escludere la fruibilità per l’anno 2012.
Peraltro, la promozione di un eventuale incidente di legittimità costituzionale con riguardo ad una norma di agevolazione tributaria -sia pure in relazione ai parametri degli artt. 2, 3 e 97 Cost. – al solo scopo di conseguirne la decorrenza retroattiva rispetto alla data della sua entrata in vigore è destinata ad infrangersi contro l’ insindacabile discrezionalità del legislatore di stabilire i requisiti, le condizioni, le modalità ed i termini dei benefici fiscali per i contribuenti.
Difatti, è pacifico che neppure i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità ( ex art. 3 Cost.) consentono di escludere né vulnerare la discrezionalità del legislatore
ordinario nell’individuazione e nella caratterizzazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie derogatorie alle regole di determinazione ed applicazione dei tributi, che possono essere disciplinate mediante una dettagliata specificazione dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, in modo che l’operato dell’amministrazione (e, di conseguenza, del giudice che è chiamato a sindacarne la legittimità) sia più o meno vincolato nell’apprezzamento di particolari situazioni di fatto e nel conseguente riconoscimento del beneficio fiscale (in termini: Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4071; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7612).
Ne discende che nessuna norma di rango costituzionale consente di giustificare l’estensione retroattiva di un’agevolazione fiscale, per la quale il legislatore ordinario ha intenzionalmente e discrezionalmente stabilito la decorrenza da un momento successivo, non essendo configurabile un’illegittimità costituzionale nella fissazione del dies a quo di un trattamento più favorevole (in termini di esenzione o riduzione) rispetto alla disciplina generale del tributo considerato (in termini: Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7612).
2.14 Aggiungasi ancora che, anche a voler ipotizzare una simile eventualità, un’eventuale riduzione o esenzione con riguardo all’ IMU postulerebbe l ‘osservanza dell’obbligo dichiarativo da parte del contribuente, che, però, nella specie neppure è stata dedotta, nonostante la previsione del l’art. 13, comma 12 -ter , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo inserito dall’art. 4, comma 5, lett. i, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
2.15 In conclusione, si può affermare il seguente principio di diritto: « In tema di IMU, l’esenzione prevista, con
decorrenza dal l’1 luglio 2013, dal l’art. 2, comma 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e del l’art. 13, comma 7, lett. d, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e per quello dipendente RAGIONE_SOCIALE Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del RAGIONE_SOCIALE, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, per il personale appartenente alla carriera prefettizia, con riguardo alla proprietà di un unico immobile destinato ad abitazione e non concesso in locazione, pur in difetto RAGIONE_SOCIALE condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, non può trovare applicazione prima della data suindicata, dovendo escludersi, sotto tale profilo, un’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE citate disposizioni per violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost., giacché nessuna norma di rango costituzionale consente di giustificare l’estensione retroattiva di un’agevolazione fiscale, per la quale il legislatore ordinario ha intenzionalmente e discrezionalmente stabilito la decorrenza da un momento determinato, non essendo configurabile un’illegittimità costituzionale nella fissazione del dies a quo di un trattamento più favorevole (in termini di esenzione o riduzione) rispetto alla disciplina generale del tributo considerato ».
Valutandosi l ‘in fondatezza dei motivi dedotti, dunque, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
Ai sensi dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 30 maggio