Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17905 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17905 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11537-2023 proposto da:
NOME , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, presso gli Uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Capitolina , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura allegata al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE PER LE MISSIONI ALL’ESTERO ,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 5245/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO del LAZIO, depositata il 18/11/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/3/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto l’appello del RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 10510/2018 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IMU 2012-2013;
l’ente RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 comma 1, del d.lgs. n. 504/1992 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. e RAGIONE_SOCIALEe norme connesse e/o correlate (rilevanti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co 1 n. 3, c.p.c.). » e lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia erroneamente affermato che ricorressero i presupposti per l’esenzione IMU , relativa agli immobili di proprietà del l’ente RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che fossero «da ritenere destinati, anche se solo indirettamente, all’esercizio del culto, siccome destinati o alla formazione dei giovani seminaristi di questa Casa religiosa ovvero all’ospitalità dei padri missionari che rientrano a RAGIONE_SOCIALE, attività queste che certamente non rientrano nel novero RAGIONE_SOCIALEe attività commerciali, perché attività effettuate senza scopo di lucro… », senza effettuare alcun accertamento in concreto circa l’effettivo utilizzo RAGIONE_SOCIALE immobili specifici siano ad abitazione dei religiosi o al ricovero di ecclesiastici rientrati dalla missione;
1.2. con il secondo motivo RAGIONE_SOCIALE denuncia, in rubrica, « violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 115 e 116 cpc e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. sul riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova (rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma
1, n. 3, c.p.c.) » per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente ritenuto assolto l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova gravante sulla parte contribuente «basandosi … su documentazione che solo in astratto poteva provare l’effettivo svolgimento in concreto di attività esente come il Decreto di riconoscimento di ente morale o lo Statuto»;
2.1. le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono infondate;
2.2. si controverte, nel caso in esame, RAGIONE_SOCIALE‘esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, che, nella versione modificata ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 bis del d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012 opera per «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico RAGIONE_SOCIALEe imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché RAGIONE_SOCIALEe attività di cui all’articolo 16, lettera a), RAGIONE_SOCIALEa legge 20 maggio 1985, n. 222»;
2.3. le due imposte (ICI ed IMU) presentano un regime normativo, quanto all’esenzione, formulato in termini leggermente differenti, il che tuttavia non ne ha impedito una uniforme interpretazione alla luce dei principi di diritto eurounitario, e segnatamente del divieto di aiuti di Stato stabilito dall’art. 107 del TFUE, di cui appresso si dirà: la norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7, comma 2-bis, d.l.. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dall’articolo 39, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, dispone che l’ese nzione dall’ICI si intende applicabile alle attività indicate che « non abbiano esclusivamente natura commerciale», mentre dalla data di entrata in vigore del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, l’esenzione prevista dall’articolo 7, primo comma, lettera i), del d.lgs. n. 504/92 si applica agli immobili RAGIONE_SOCIALE enti non commerciali soltanto se le attività ivi elencate vengono svolte con «modalità non commerciali»;
2.4. in materia, la giurisprudenza di questa Corte si è nel tempo consolidata nell’affermare che l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione ai soggetti di cui all’art. 87, comma
1, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), presuppone la ricorrenza cumulativa sia del requisito soggettivo RAGIONE_SOCIALEa natura non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘ente, sia del requisito oggettivo RAGIONE_SOCIALEa diretta destinazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività previste dal medesimo art. 7, tra cui rientrano quelle volte alla didattica e all’educazione, mentre resta irrilevante la successiva destinazione RAGIONE_SOCIALE utili, eventualmente ricavati, al perseguimento di fini sociali o religiosi, siccome riguardante un momento successivo alla loro produzione, tale da non far venir meno l’eventuale carattere commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività;
2.5. l ‘esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato, sancito dalla normativa unionale, soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, e l’attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass. nn. 7415/2009; 13970/2016; 22233/2019; 6795/2020; 24044/2022);
2.6. deve tenersi conto infatti RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea del 19 dicembre 2012, che, nel valutare se tanto l’ICI che l’IMU costituiscano aiuto di Stato in violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, e segnatamente RAGIONE_SOCIALE‘articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, il quale, nel disporre che «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza», ha precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato;
2.7. l a Commissione ha osservato che anche laddove un’attività abbia una finalità sociale, questa non è sufficiente a escluderne la classificazione di attività economica, essendo necessario, quindi, al fine RAGIONE_SOCIALE‘esclusione del carattere economico RAGIONE_SOCIALE‘attività, che quest’ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico;
2.8. con la predetta decisione la Commissione RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea ha valutato la compatibilità RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative italiane nel tempo susseguitesi e ha osservato che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività
economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (v. CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, RAGIONE_SOCIALE, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75), pertanto anche un soggetto che in base alla normativa nazionale è classificato come un’associazione o una società sportiva può essere considerato come un’impresa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 107, paragrafo 1, del Trattato;
2.9. l ‘unico criterio rilevante al riguardo è se il soggetto interessato svolga o meno un’attività economica , ed inoltre, osserva la Commissione, l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa sugli aiuti di Stato non dipende dal fatto che un soggetto venga costituito per conseguire utili, poiché anche un ente senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato;
2.10. poste tali premesse, l ‘ ente territoriale ricorrente basa, in primo luogo, l’affermata legittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva sul fatto che gli immobili per cui è causa non fossero destinati ad attività di culto o religiose in quanto dichiaratamente adibiti ad alloggi per i religiosi, avendo la parte contribuente fatto riferimento unicamente alla destinazione RAGIONE_SOCIALE immobili ad alloggio e residenza dei ministri di culto, equiparando di fatto i beni ad abitazioni private non soggette alle pratiche di culto RAGIONE_SOCIALE;
2.11. al riguardo va dunque evidenziato che anche le attività assistenziali e recettiva possono determinare, al pari di quelle di religione o di culto, l’esenzione ICI/IMU, in base all’invocato art. 7, comma primo, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, avendo questa Corte già in passato statuito che l’esenzione in esame, prevista per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività di religione o di culto di cui all’art. 16, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge 20 maggio 1985, n. 222, spetta ad un ente ecclesiastico in relazione ad un immobile destinato ad abitazione di membri RAGIONE_SOCIALEa propria comunità religiosa, con modalità assimilabili all’abitazione di un ‘ unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, comportando tale destinazione lo svolgimento di un’attività non commerciale, ma diretta alla «formazione del clero e dei religiosi», espressamente compresa nell’elencazione di cui all’art.
16, lett. a) cit. ed avente altresì le caratteristiche di attività «ricettiva», parimenti inclusa nell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) cit. e da intendersi riferita all’ospitalità ed accoglienza di persone in genere, non necessariamente terze ed estranee all’ente proprietario (cfr. Cass. n. 26654/2009; conf. Cass. n. 19180/2019);
2.12. quanto alla valutazione (in concreto) del corredo probatorio offerto dalla contribuente, nella decisione impugnata si afferma espressamente quanto segue: «Negli stessi avvisi di accertamento impugnati, il Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE distingue tra immobili destinati ad esercizio alberghiero ed immobili destinati al culto, ritenendo che gli immobili di cui è parola negli avvisi in questione non rientrano nella esenzione di legge, perché destinati a residenza o dei seminaristi RAGIONE_SOCIALEa stessa Casa religiosa ovvero a struttura ricettiva dei Missionari che rientrano alla Casa madre»;
2.13. lo stesso ente territoriale, pertanto, non ha contestato la suddetta natura RAGIONE_SOCIALE immobili in questione, ed in particolare che tali immobili fossero in realtà destinato allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali, essendosi limitato a dedurre che la destinazione RAGIONE_SOCIALE immobili a casa di abitazione dei religiosi non sarebbe ricompresa tra quelle agevolate, in quanto non sede di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività istituzionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ma strumento indiretto di tale attività;
2.14. come dianzi illustrato, tuttavia, con riguardo alla destinazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile di cui è causa ad abitazione RAGIONE_SOCIALEa comunità religiosa composta da membri RAGIONE_SOCIALE‘ente, il primo ed essenziale scopo di un ordine RAGIONE_SOCIALE è la formazione di comunità in cui si esercita la vita associativa quale presupposto per la formazione religiosa, la catechesi, la elevazione spirituale dei membri e la preghiera in comune, e molte comunità ecclesiastiche esauriscono in tali attività le finalità per cui sono state costituite (ad es. le comunità di meditazione e clausura), ed anche a prescindere da ulteriori considerazioni in tal senso, è evidente che tale attività è specificamente diretta alla «formazione del clero e dei religiosi» compresa espressamente nell ‘ elencazione di cui alla L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a);
2.15. ne consegue che l’immobile è adibito ad una finalità strettamente istituzionale RAGIONE_SOCIALE‘ente, considerata dalla legge come idonea a giustificare la
esenzione dall’IMU, considerato che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i) prevede, a favore RAGIONE_SOCIALE enti non commerciali di cui all’art. 87, cit. TUIR, tra cui è compreso il ricorrente, l ‘ esenzione dal tributo per gli immobili adibiti ad attività «ricettive», indicando tale termine ospitalità ed accoglienza di persone nell’immobile, le quali non necessariamente debbono essere terzi ed estranei all’ente proprietario;
2.16. esclusa, come sopra esposto, una finalità di lucro o commercio, la destinazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile all ‘ accoglienza ed alla vita in comune dei religiosi realizza testualmente anche l ‘ ipotesi considerata, il che ulteriormente conferma l ‘ esenzione in parola;
conclusivamente, il ricorso deve essere respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese a favore del l’ente controricorrente, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, da distrarsi a favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, antistatario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da