Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32169 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32169 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 25418-2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo;
-ricorrente-
contro
ISTITUTO SUORE MISSIONARIE SACRO COSTATO E DI MARIA SS.MA
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati
NOME COGNOME e NOME COGNOME e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei medesimi;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1601/2023 RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALEa PUGLIA, depositata il 24/5/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/9/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
il Comune di Grottaglie propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia aveva accolto l’appello RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Ss.Ma RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n.
RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Taranto, con cui erano stati respinti i ricorsi, riuniti, proposti avverso avvisi di accertamento emessi dal Comune a titolo di IMU 2015-2016 relativamente ad una porzione d’immobile RAGIONE_SOCIALE‘istituto religioso ubicato nel territorio di Grottaglie (TA), INDIRIZZO, INDIRIZZO, foglio 36, numero 626, sub. 7, categ. B/1;
l’ istituto religioso resiste con controricorso;
il Comune ha da ultimo depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.1. preliminarmente, va rilevata la tardività del controricorso di RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, perché depositato oltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ. ;
1.2. infatti, essendo la notificazione del ricorso avvenuta in data 20 dicembre 2023, il deposito del controricorso, effettuato in data 8 febbraio 2024, risulta avvenuto oltre il termine di quaranta giorni, ex art. 370, comma 1 , cod. proc. civ., donde l’improcedibilità del controricorso;
1.3. invero, la tardività del deposito del controricorso nella cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, in quanto effettuato oltre il termine fissato a decorrere dal giorno dalla notificazione, comporta l’improcedibilità del controricorso medesimo, ancorché difetti un’espressa previsione da parte RAGIONE_SOCIALEa norma che fissa l’indicato termine, giacché tale sanzione deriva dal sistema, che impone alla parte che intende portare tempestivamente a
conoscenza del giudice e del ricorrente le proprie ragioni, presentando memorie prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione (o RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale) , di sottostare all’onere processuale che le è imposto ( cfr. Cass. n. 18091 del 2005);
2.1. con il primo motivo il Comune denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 329, co. 2, c.p.c., per non aver il giudice d’appello preso atto del giudicato interno formatosi in virtù RAGIONE_SOCIALEa mancata impugnazione di un capo autonomo RAGIONE_SOCIALEa sentenza» circa l’assenza di dichiarazione IMU sulle superfici in questione ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEa richiesta esenzione fiscale;
2.2. la censura è infondata;
2.3. va premesso che i Giudici di prime cure hanno respinto le domande RAGIONE_SOCIALE‘istituto religioso affermando quanto segue:« L’accertamento è stato emesso limitatamente alla porzione ( sub 7) non inserita nella dichiarazione degli immobili da esentare, circostanza questa che si è ripetuta inspiegabilmente in entrambi gli anni in questione. La osservanza RAGIONE_SOCIALE‘adempimento formale non costituisce una facoltà bensì un obbligo che i destinatari RAGIONE_SOCIALEa norma sono tenuti ad osservare. Al di là del mero dato formale che non preclude un esame del merito, non può dirsi assolto l’onere cui era tenuto l’RAGIONE_SOCIALE ovvero quello di indicare le attività inerenti il culto e preghiera ivi esercitate. La relazione tecnica prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE fornisce un destinazione oltremodo generica e sintetica e nulla dice sulle attività svolte dalle religiose. L’espressione ” camere e servizi suore” ove si consideri che l’istituto è gestito da suore nulla specifica sulla destinazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile, e tale espressione non può di per sé giustificare la esenzione fiscale risultando non provata una attività non commerciale presupposto per fruire del beneficio. Tra l’altro proprio l’istituto sia nel 2015 e nel 2016 ha indicato che solo i locali di cui alla particella sub 7 non andavano indicati come esenti dalla imposta per cui era necessario dare prova che negli stessi venivano svolte attività di culto»;
2.4. poste tali premesse in fatto ed incontestato il mancato appello RAGIONE_SOCIALE‘istituto religioso quanto alla circostanza RAGIONE_SOCIALEa mancata dichiarazione IMU sull’immobile in questione, occorre evidenziare che sebbene gli effetti del
giudicato sostanziale si estendano, anche in caso di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda, a tutte le statuizioni inerenti all’esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio, l’operatività di tale efficacia deve peraltro intendersi limitata alle statuizioni necessarie ed indispensabili per giungere alla decisione, non estendendosi, invece, alle enunciazioni puramente incidentali, nonché alle considerazioni prive di relazione causale con quanto abbia formato oggetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, ovvero di collegamento con il contenuto del dispositivo, e prive pertanto di efficacia decisoria, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica RAGIONE_SOCIALEa decisione deve considerarsi un obiter dictum , come tale non vincolante (cfr. Cass. nn. 3793 del 2019, 11672 del 2007, 1815 del 2012, 21490 del 2005, 9775 del 1997);
2.5. ne consegue che le affermazioni RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale circa la mancanza RAGIONE_SOCIALEa suddetta dichiarazione IMU hanno assunto un rilievo meramente incidentale e privo di rilievo causale con il decisum (rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande di esenzione per mancato assolvimento, nel corso del giudizio, RAGIONE_SOCIALE‘onere a carico RAGIONE_SOCIALEa parte contribuente di provare le attività inerenti il culto e preghiera ivi esercitate), insuscettibile dunque di integrare ratio decidendi con l’effetto preclusivo tipico del giudicato interno;
3.1. con il secondo motivo il Comune denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «costituito dalla mancata indicazione RAGIONE_SOCIALEe superfici nella dichiarazione IMU-ENC»;
3.2 . con il terzo motivo il Comune denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 7, lett. i), d.lgs n. 504/92, art. 91-bis, co.2, d.l. n. 1/2012» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente ritenuto che la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione IMU non costituisse presupposto necessario per ottenere l’esenzione richiesta dall’RAGIONE_SOCIALE religioso appellato;
3.3. i motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi;
3.4. nel caso in esame i Giudici di appello, dopo aver riportato le difese del Comune secondo cui, l’istituto religioso « pur avendo presentato la
dichiarazione IMU ENC … aveva omesso di indicare l’immobile oggetto di accertamento come esente», hanno affermato quanto segue: «L’Ente religioso … ha ritualmente presentato la dichiarazione IMU Enc per ottenere l’esenzione dal pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta Comunale ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 73 comma 1 lett. C del DPR 917/1986 (TUIR), esenzione spettante agli Enti ecclesiastici non soltanto per i luoghi destinati espressamente al culto religioso, bensì anche per tutti gli immobili e le pertinenze comunque utilizzate ai fini di dimore e luoghi di preghiera, così come avviene per tutti i luoghi di cura, assistenza, previdenza e sanità non finalizzati alle attività commerciali cui sono stati equiparati, per effetto RAGIONE_SOCIALEa Legge Concordataria n. 222/1985, tutti gli immobili facenti parte dei compendi religiosi. In particolare si evidenzia che, nel caso che ci occupa, la particella catastale identificata negli avvisi di accertamento impugnati si riferisce ad alcune camere e servizi utilizzati come dimora e luoghi di preghiera dalle suore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, così come da relazione tecnica eseguita dal Comune di Grottaglie in data 13/06/2018»;
3.5. la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dunque ritenuto sussistenti i presupposti per la richiesta esenzione sulla scorta degli elementi probatori documentali agli atti quanto alla presentata dichiarazione di esenzione IMU, senza procedere alla verifica RAGIONE_SOCIALEo specifico contenuto RAGIONE_SOCIALEa stessa;
3.6. ciò posto, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 37385/2022), sulla scorta di principi di diritto che il Collegio condivide pienamente, secondo l’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 sono esenti dal pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ICI gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lett. c), del testo unico RAGIONE_SOCIALEe imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché RAGIONE_SOCIALEe attività di cui all’articolo 16, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge 20 maggio 1985, n. 222;
3.7. l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 39 del d.l. n. 223 del 2006, convertito in legge
n. 248 del 2006, presuppone l’esistenza sia di un requisito soggettivo, costituito dalla natura non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘ente, sia di un requisito oggettivo, ovvero che l’attività svolta nell’immobile rientri tra quelle previste dal medesimo art. 7, non assumendo rilevanza la successiva destinazione degli utili al perseguimento di fini sociali o religiosi, che non fa venire meno il carattere commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività (Cass. n. 7415 del 2019);
3.8. per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IMU degli enti non commerciali, si deve fare riferimento all’art. 91-bis, comma 3, del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 il quale prevede che «a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘immobile quale risulta da apposita dichiarazione» e che «con successivo decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE da emanare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 17, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 agosto 1988, n. 400 (…) sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali;
3.9. il D.M. 19 novembre 2012, n. 200, di attuazione del citato comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 91-bis, all’art. 6 stabilisce che «gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l’IMU, anche a seguito RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 91-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonché gli immobili per i quali l’esenzione dall’IMU si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni» (v. al riguardo anche Risoluzione, 11/01/2013, n. 1/DF del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE);
3.10. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del DM 26 giugno 2014 (Approvazione del moRAGIONE_SOCIALEo di dichiarazione RAGIONE_SOCIALE‘IMU e RAGIONE_SOCIALEa TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni) «la dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve
essere presentata entro il 30 settembre 2014» (termine differito al 30 novembre 2014 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1, del DM 23 settembre 2014);
3.11. dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l’obbligo dichiarativo e l’omessa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio;
3.12. il principio RAGIONE_SOCIALEa decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (cfr. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022), come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica;
3.13. nella sentenza impugnata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non si è quindi conformata alle suddette norme e principi nel riconoscere alla contribuente l’esenzione prescindendo del tutto dal verificare il contenuto RAGIONE_SOCIALEa presentata dichiarazione IMU ENC quanto alla particella catastale relativa agli immobili tassati, quale presupposto informativo necessario ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEa agevolazione medesima;
quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, respinto il primo, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Puglia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Puglia, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da