Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32169 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32169 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 25418-2023 R.G. proposto da:
COMUNE DI COGNOME , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo;
-ricorrente-
contro
ISTITUTO SUORE MISSIONARIE COGNOME E DI MARIA SS.MA
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati
NOME COGNOME e NOME COGNOME e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei medesimi;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1601/2023 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 24/5/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/9/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
il Comune di Grottaglie propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva accolto l’appello dell’ Istituto Suore Missionarie Sacro Costato e di Maria Ss.Ma Add. avverso la sentenza n.
della Commissione tributaria provinciale di Taranto, con cui erano stati respinti i ricorsi, riuniti, proposti avverso avvisi di accertamento emessi dal Comune a titolo di IMU 2015-2016 relativamente ad una porzione d’immobile dell’istituto religioso ubicato nel territorio di Grottaglie (TA), INDIRIZZO, piano INDIRIZZO, foglio 36, numero 626, sub. 7, categ. B/1;
l’ istituto religioso resiste con controricorso;
il Comune ha da ultimo depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.1. preliminarmente, va rilevata la tardività del controricorso di dell’ Istituto RAGIONE_SOCIALE Sacro Costato e di Maria Ss.Ma Add., perché depositato oltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ. ;
1.2. infatti, essendo la notificazione del ricorso avvenuta in data 20 dicembre 2023, il deposito del controricorso, effettuato in data 8 febbraio 2024, risulta avvenuto oltre il termine di quaranta giorni, ex art. 370, comma 1 , cod. proc. civ., donde l’improcedibilità del controricorso;
1.3. invero, la tardività del deposito del controricorso nella cancelleria della Corte di cassazione, in quanto effettuato oltre il termine fissato a decorrere dal giorno dalla notificazione, comporta l’improcedibilità del controricorso medesimo, ancorché difetti un’espressa previsione da parte della norma che fissa l’indicato termine, giacché tale sanzione deriva dal sistema, che impone alla parte che intende portare tempestivamente a
conoscenza del giudice e del ricorrente le proprie ragioni, presentando memorie prima dell’udienza di discussione (o dell’adunanza camerale) , di sottostare all’onere processuale che le è imposto ( cfr. Cass. n. 18091 del 2005);
2.1. con il primo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione dell’art. 329, co. 2, c.p.c., per non aver il giudice d’appello preso atto del giudicato interno formatosi in virtù della mancata impugnazione di un capo autonomo della sentenza» circa l’assenza di dichiarazione IMU sulle superfici in questione ai fini della concessione della richiesta esenzione fiscale;
2.2. la censura è infondata;
2.3. va premesso che i Giudici di prime cure hanno respinto le domande dell’istituto religioso affermando quanto segue:« L’accertamento è stato emesso limitatamente alla porzione ( sub 7) non inserita nella dichiarazione degli immobili da esentare, circostanza questa che si è ripetuta inspiegabilmente in entrambi gli anni in questione. La osservanza dell’adempimento formale non costituisce una facoltà bensì un obbligo che i destinatari della norma sono tenuti ad osservare. Al di là del mero dato formale che non preclude un esame del merito, non può dirsi assolto l’onere cui era tenuto l’Istituto ovvero quello di indicare le attività inerenti il culto e preghiera ivi esercitate. La relazione tecnica prodotta dall’Istituto fornisce un destinazione oltremodo generica e sintetica e nulla dice sulle attività svolte dalle religiose. L’espressione ” camere e servizi suore” ove si consideri che l’istituto è gestito da suore nulla specifica sulla destinazione dell’immobile, e tale espressione non può di per sé giustificare la esenzione fiscale risultando non provata una attività non commerciale presupposto per fruire del beneficio. Tra l’altro proprio l’istituto sia nel 2015 e nel 2016 ha indicato che solo i locali di cui alla particella sub 7 non andavano indicati come esenti dalla imposta per cui era necessario dare prova che negli stessi venivano svolte attività di culto»;
2.4. poste tali premesse in fatto ed incontestato il mancato appello dell’istituto religioso quanto alla circostanza della mancata dichiarazione IMU sull’immobile in questione, occorre evidenziare che sebbene gli effetti del
giudicato sostanziale si estendano, anche in caso di rigetto della domanda, a tutte le statuizioni inerenti all’esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio, l’operatività di tale efficacia deve peraltro intendersi limitata alle statuizioni necessarie ed indispensabili per giungere alla decisione, non estendendosi, invece, alle enunciazioni puramente incidentali, nonché alle considerazioni prive di relazione causale con quanto abbia formato oggetto della pronuncia, ovvero di collegamento con il contenuto del dispositivo, e prive pertanto di efficacia decisoria, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un obiter dictum , come tale non vincolante (cfr. Cass. nn. 3793 del 2019, 11672 del 2007, 1815 del 2012, 21490 del 2005, 9775 del 1997);
2.5. ne consegue che le affermazioni della Commissione tributaria provinciale circa la mancanza della suddetta dichiarazione IMU hanno assunto un rilievo meramente incidentale e privo di rilievo causale con il decisum (rigetto delle domande di esenzione per mancato assolvimento, nel corso del giudizio, dell’onere a carico della parte contribuente di provare le attività inerenti il culto e preghiera ivi esercitate), insuscettibile dunque di integrare ratio decidendi con l’effetto preclusivo tipico del giudicato interno;
3.1. con il secondo motivo il Comune denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «costituito dalla mancata indicazione delle superfici nella dichiarazione IMU-ENC»;
3.2 . con il terzo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 7, lett. i), d.lgs n. 504/92, art. 91-bis, co.2, d.l. n. 1/2012» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente ritenuto che la presentazione della dichiarazione IMU non costituisse presupposto necessario per ottenere l’esenzione richiesta dall’Istituto religioso appellato;
3.3. i motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi;
3.4. nel caso in esame i Giudici di appello, dopo aver riportato le difese del Comune secondo cui, l’istituto religioso « pur avendo presentato la
dichiarazione IMU ENC … aveva omesso di indicare l’immobile oggetto di accertamento come esente», hanno affermato quanto segue: «L’Ente religioso … ha ritualmente presentato la dichiarazione IMU Enc per ottenere l’esenzione dal pagamento dell’imposta Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 comma 1 lett. C del DPR 917/1986 (TUIR), esenzione spettante agli Enti ecclesiastici non soltanto per i luoghi destinati espressamente al culto religioso, bensì anche per tutti gli immobili e le pertinenze comunque utilizzate ai fini di dimore e luoghi di preghiera, così come avviene per tutti i luoghi di cura, assistenza, previdenza e sanità non finalizzati alle attività commerciali cui sono stati equiparati, per effetto della Legge Concordataria n. 222/1985, tutti gli immobili facenti parte dei compendi religiosi. In particolare si evidenzia che, nel caso che ci occupa, la particella catastale identificata negli avvisi di accertamento impugnati si riferisce ad alcune camere e servizi utilizzati come dimora e luoghi di preghiera dalle suore dell’Istituto, così come da relazione tecnica eseguita dal Comune di Grottaglie in data 13/06/2018»;
3.5. la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dunque ritenuto sussistenti i presupposti per la richiesta esenzione sulla scorta degli elementi probatori documentali agli atti quanto alla presentata dichiarazione di esenzione IMU, senza procedere alla verifica dello specifico contenuto della stessa;
3.6. ciò posto, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 37385/2022), sulla scorta di principi di diritto che il Collegio condivide pienamente, secondo l’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 sono esenti dal pagamento dell’ICI gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
3.7. l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 39 del d.l. n. 223 del 2006, convertito in legge
n. 248 del 2006, presuppone l’esistenza sia di un requisito soggettivo, costituito dalla natura non commerciale dell’ente, sia di un requisito oggettivo, ovvero che l’attività svolta nell’immobile rientri tra quelle previste dal medesimo art. 7, non assumendo rilevanza la successiva destinazione degli utili al perseguimento di fini sociali o religiosi, che non fa venire meno il carattere commerciale dell’attività (Cass. n. 7415 del 2019);
3.8. per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IMU degli enti non commerciali, si deve fare riferimento all’art. 91-bis, comma 3, del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 il quale prevede che «a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione» e che «con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (…) sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali;
3.9. il D.M. 19 novembre 2012, n. 200, di attuazione del citato comma 3 dell’art. 91-bis, all’art. 6 stabilisce che «gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l’IMU, anche a seguito dell’applicazione del comma 2 dell’articolo 91-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonché gli immobili per i quali l’esenzione dall’IMU si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni» (v. al riguardo anche Risoluzione, 11/01/2013, n. 1/DF del Ministero dell’economia e delle finanze);
3.10. ai sensi dell’art. 5 del DM 26 giugno 2014 (Approvazione del modello di dichiarazione dell’IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni) «la dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve
essere presentata entro il 30 settembre 2014» (termine differito al 30 novembre 2014 ai sensi dell’art. 1, comma 1, del DM 23 settembre 2014);
3.11. dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l’obbligo dichiarativo e l’omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio;
3.12. il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (cfr. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022), come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica;
3.13. nella sentenza impugnata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non si è quindi conformata alle suddette norme e principi nel riconoscere alla contribuente l’esenzione prescindendo del tutto dal verificare il contenuto della presentata dichiarazione IMU ENC quanto alla particella catastale relativa agli immobili tassati, quale presupposto informativo necessario ai fini della concessione della agevolazione medesima;
quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, respinto il primo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da