Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23121 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23121 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/08/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16321/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrRAGIONE_SOCIALE–
contro
NOME, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrRAGIONE_SOCIALE–
avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 53/2023 depositata il 10/01/2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 53/14/2023 depositata in data 10 gennaio 2023, e non notificata, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto da Roma Capitale ed in riforma RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado rigettava il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso gli avvisi di accertamento per IMU riferiti agli anni 2014 e 2015;
contro
detta sRAGIONE_SOCIALEnza la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con successiva memoria;
Roma Capitale resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo parte ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità e illegittimità RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., pur avendo dato atto del fatto che parte appellata aveva eccepito pur trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio l’inammissibilità del proposto appello, stante il mancato deposito RAGIONE_SOCIALEe prove RAGIONE_SOCIALEe notifiche in sede di costituzione -questione, peraltro, rile vabile d’ufficio aveva omesso di pronunziarsi sul punto;
con il secondo motivo deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sRAGIONE_SOCIALEnza in quanto i giudici di appello non avevano, in alcun modo, esaminato il prodotto avviso di annullamento in autotutela emesso da Roma Capitale la quale aveva provveduto a prestare acquiescenza alla decisione RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale che con riferimento ai periodi 2009 -2010 e 2011 aveva accertato che la contribuRAGIONE_SOCIALE aveva comprovato che gli immobili erano utilizzati per fini istituzionali, per
l’ospitalità dei Padri appartenenti all’Ente mentre nessuna prova di svolgimento di attività commerciale era stata fornita dall’RAGIONE_SOCIALE impositore;
con il terzo motivo deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 7 comma 1 lettera l) del d.lgs. 504/92 e succ. mod., letto in combinato disposto con l’art. 39 d.l. 223/2006, convertito in legge 4.8.2006 n. 248, con l’art. 73 comma 1, lett. c) del d.P.R. 917/86, 2697 cod. civ. , con l’art. 9, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, in L. 7 dicembre 2012, n. 213; con l’art. 7 del d. lgs. 546/92 e con gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. assumendo che era palesemRAGIONE_SOCIALE illegittima la decisione nella parte in cui i giudici RAGIONE_SOCIALE‘appello hanno motivato l’accoglimento del gravame assumendo che gli elementi dedotti dalla ricorrRAGIONE_SOCIALE erano ritenersi sufficienti ad escludere lo svolgimento di attività commerciali atteso che l’ospitalità dei religiosi, per i vari motivi riportati nelle allegate dichiarazioni, non poteva costituire prova che l’RAGIONE_SOCIALE svolgeva, esclusivamRAGIONE_SOCIALE, attività religiosa;
con il quarto motivo deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art.74 legge 342/2000’, non avendo i giudici territoriali tenuto conto in alcun modo RAGIONE_SOCIALE‘annullamento degli avvisi di classamento da parte RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte, con conseguRAGIONE_SOCIALE regressione RAGIONE_SOCIALE rendita a quella originaria, con riferimento agli immobili di cui ai progressivi 10 e 16 degli avvisi apparendo evidRAGIONE_SOCIALE illegittimità RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza opposta anche sotto l’ulteriore profilo RAGIONE_SOCIALE‘avallo illegittimo agli avvisi d’accertamento opposti, traenti sul punto origine da altri atti RAGIONE_SOCIALE P.A. oggetto di annullamento;
la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo risultando necessario acquisire il fascicolo d’ufficio di secondo grado ai fini di una compiuta
disamina RAGIONE_SOCIALE questione preliminare sollevata con il primo motivo di ricorso;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio di secondo grado.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione tributaria, in data